Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16261 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26220-2012 proposto da:

LA FERLITA CARLO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BEETHOVEN 52, presso lo studio dell’avvocato RITA IMBRIOSCIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– ricorrente –

contro

LE MURA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFILIPPO BARTOLONI SAINT

OMER;

– controricorrente –

e contro

B.E., SK-EMA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1359/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata i121/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Bergamaschi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ingegnere L.F.C., con citazione del 18 dicembre 2004, convenne davanti al Tribunale di Firenze la Le Mura s.r.l., domandandone la condanna al pagamento delle prestazioni professionali svolte quale “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, comma 2, in relazione alla ristrutturazione di un immobile di proprietà della convenuta società, sito in (OMISSIS). L’attore enunciava che la committente aveva conferito incarico di “responsabile dei lavori” all’ingegnere B.E., demandando a questo di nominare le altre figure previste per la sicurezza dei cantieri, e che l’ingegnere B. aveva così provveduto alla sua designazione nell’indicata qualità. La Le Mura s.r.l. sosteneva, nel costituirsi, di aver instaurato il rapporto di incarico professionale col solo B., cui era poi subentrata la SK.Ema s.r.l., e chiedeva perciò la chiamata in causa di questi terzi. L’ingegnere B. e la SK-ema s.r.l. a loro volta, costituendosi, deducevano che il rapporto con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ingegner L.F., si fosse instaurato direttamente con il committente, ovvero con la Le Mura s.r.l.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4300/2006 del 6/12/2006, respingeva la domanda di pagamento del compenso professionale proposta dall’ingegnere L.F. nei confronti della Le Mura s.r.l. e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di manleva formulata dalla Le Mura s.r.l. contro B.E. e la SK-ema s.r.l. Il Tribunale esponeva che le missive intercorse tra l’ingegnere L.F. e la Le Mura s.r.l. non erano idonee a dare prova dell’affidamento dell’incarico da parte della società al professionista, ed, anzi, che conclusione opposta poteva trarsi dalla lettera di incarico della Le Mura s.r.1. all’ingegner B., nella quale era compreso anche l’incarico di progettazione e direzione della sicurezza del cantiere, ovvero l’incarico poi in concreto svolto dall’ingegnere L.F..

Veniva proposto appello da Carlo L.F. e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1359/2011 del 21 ottobre 2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava Eugenio B. a pagare a Carlo L.F. la somma di 15,360,00, oltre IVA ed interessi. Quanto alle spese processuali, il B. veniva condannato a rimborsare parzialmente il L.F. delle stesse, mentre quest’ultimo veniva a sua volta condannato a rimborsarle per intero alla Le Mura s.r.l. L.F.C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso la Le Mura s.r.l., rimanendo intimati senza svolgere attività difensiva Eugenio B. e la SK-ema s.r.l.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. in data 8 luglio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, L.F.C. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2, 3 e 6.

Si sostiene che l’ingegnere B. non avesse i titoli professionali per occuparsi della sicurezza, essendo, peraltro, obbligo di legge del responsabile dei lavori la nomina del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, di tal che il B. aveva a tanto proceduto non per sua libera scelta. Il rapporto fra il L.F. e la Le Mura s.r.l. era, perciò, diretto ex lege, in seguito alla nomina del coordinatore fatta dal responsabile dei lavori per conto ed in nome del committente.

1.1. Tale primo motivo è infondato in quanto postula, contrariamente al vero, che sia proprio l’invocata disciplina normativa ad implicare necessariamente che l’incarico del coordinatore in materia di sicurezza non possa che provenire dal committente.

Piuttosto, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), all’art. 2, lettera f), definisce il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera”, altrimenti denominato “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, come il “soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5”. Il successivo art. 3 aggiunge che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, “il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10”, Dunque, è la legge stessa a prevedere che l’incarico al coordinatore per l’esecuzione dei lavori possa essere conferito alternativamente o dal committente (ovvero dal soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata), o dal responsabile dei lavori (ovvero dal soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera). Già la Direttiva 92/57/CEE (art. 2, lett. e), prevedeva che i coordinatori della sicurezza potessero essere “qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori (…)”.

Dunque, l’incarico professionale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori deriva da un atto di volontà del committente o del responsabile dei lavori, e dà luogo ad un legame di chiara natura fiduciaria tra le parti, connotato, peraltro, da obblighi necessari; sicchè, diversamente dal rapporto tra committente e responsabile dei lavori, che si trasfonde in un atto di delega, nel quale il committente definisce la natura e l’estensione dell’incarico attribuito al responsabile, per il coordinatore è la legge a determinare ex ante il complesso dei suoi poteri e doveri.

La giurisprudenza penale ha poi chiarito come – in virtù della previsione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6 – il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 14407 del 07/12/2011; Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 14012 del 12/02/2015). Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve, quindi, assicurare “il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 24010 del 03/04/2003).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, peraltro, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula, appunto, l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19596 del 29/09/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 02/06/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000). Al riguardo, con apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, la Corte d’Appello di Firenze ha accertato che l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza fu conferito all’ingegnere L.F.C. dal responsabile dei lavori ingegnere Bo.El. (come confermato dal medesimo L.F. in sede di interrogatorio libero, anche se, a suo dire, aggiungendo che il B. agisse in nome della committente), non risultando prova sufficiente, dalla documentazione prodotta, che tale incarico provenisse, piuttosto, dalla committente Le Mura s.r.l.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, invece, entrambi violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si contesta nella prima censura che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda estesa dal L.F. nei confronti del terzo chiamato B., quest’ultimo è stato dichiarato tenuto a rimborsare all’attore solo un terzo delle spese processuali del primo grado di giudizio e solo la metà delle spese di lite concernenti l’appello, “considerato l’accoglimento parziale del gravame nella parte inerente la domanda subordinata di condanna del chiamato in causa e la rilevanza delle argomentazioni spese dall’appellante per tentare, senza successo come si è visto, di conseguire in via di tesi la condanna della Le Mura s.r.l. al pagamento del compenso”.

Il terzo motivo sostiene che il B. e la SK-Ema s.r.l. avrebbero dovuto essere condannati in solido col ricorrente a rimborsare le spese di lite riconosciute alla La Mura S.r.l.

Il secondo motivo di ricorso va accolto, mentre è infondato il terzo motivo.

A proposito del terzo motivo, basta osservare che non esiste soccombenza alcuna del B. e della SK-Ema s.r.l. nei confronti della La Mura s.r.l., nè l’originaria evocazione in giudizio della società convenuta era stata provocata o giustificata dai terzi chiamati, diverse e contrapposte essendo pure le posizioni difensive dei terzi chiamati rispetto all’attore, e perciò ragione alcuna c’è di condannare questi ultimi alle spese processuali sostenute dalla La Mura s.r.l..

Quanto al secondo motivo di ricorso, invece, va detto in via preliminare che la domanda nei confronti della SK-Ema s.r.l. è stata del tutto rigettata, sicchè neppure soccombenza della stessa sussiste ai fini della condanna alle spese.

Piuttosto, trovando qui applicazione l’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore a quella introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (operante per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi”, disposto dalla Corte d’Appello di Firenze, doveva trovare un adeguato supporto motivazionale in ragioni giustificatrici chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008). Tale valutazione dei giusti motivi di compensazione operata dal giudice di merito nel sistema richiamato non si reputava censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui fosse accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Nella specie, è del tutto illogica la motivazione esplicitata dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale ha compensato in parte le spese processuali nei rapporti tra L.F.C. e B.E., nonostante la totale soccombenza di quest’ultimo nei confronti del primo, traendone giustificazione dal fatto che fosse stata accolta soltanto la domanda subordinata del L.F. estesa verso il terzo chiamato in causa, ed invece rigettata la sua pretesa di condanna dell’originaria convenuta Le Mura s.r.l. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va, infatti, inteso limitatamente alle domande, alle eccezioni ed alle difese contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, senza aver riguardo all’esito finale della causa relativa ai rapporti processuali instaurati con parti diverse.

Alla cassazione della sentenza sul punto può far seguito la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, attesa l’intervenuta integrale ed incontestata liquidazione delle spese processuali, operata dalla Corte di Firenze per il giudizio di primo grado in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 1.200,00 per diritti, oltre spese forfetarie, CAP e IVA, e per il giudizio di secondo grado in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 854,00 per diritti, Euro 195,00 per esborsi, oltre spese forfetarie, CAP e IVA, come si legge nel dispositivo della sentenza impugnata.

3. Vanno, pertanto, rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, ed accolto il secondo.

Il ricorrente viene condannato, secondo soccombenza, a rimborsare alla controriccorente Le Mura s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, mentre B.E. viene condannato a rimborsare le stesse spese al ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna B.E. a rimborsare a L.F.C. le intere spese processuali dei due gradi di merito nelle misure complessivamente liquidate dalla Corte d’Appello di Firenze nella sentenza impugnata, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna il ricorrente L.F.C. a rimborsare alla controricorrente Le Mura s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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