Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16260 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16260 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

seideluomilmotimzioite seiriplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gene-

rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente

contro
CANCRO Bruno (CNC BRN 48S11 F839T), rappresentato e difeso,
per procura notarile, dagli Avvocati Stefania Iasonna e Gianluca Fonsi, presso lo studio dei quali in Roma, via Atanasio
Kircher n. 7, è elettivamente domiciliato.
– resistente –

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Data pubblicazione: 27/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in
data 10 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano

sentito,

per il resistente, l’Avvocato Gianluca Fonsi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2008 presso la Corte
d’appello di Roma, Cancro Bruno ha proposto, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno
non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata
di un giudizio penale instaurato nei suoi confronti presso il
Tribunale di Nola nel 1994 e deciso con sentenza del 5 giugno
2007.
L’adita Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo
che il giudizio presupposto avrebbe dovuto avere una durata di
tre anni, e liquidando un indennizzo di euro 12.000,00, ragguagliato ad un parametro di 1.500,00 euro per anno di ritardo.
Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi;
l’intimato non ha svolto attività difensiva.

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Petitti;

All’udienza dell’8 febbraio 2013 la Corte ha disposto la
rinnovazione della notificazione del ricorso.
La difesa erariale ha ottemperato nel termine all’uopo concesso.

dell’intimato Gianluca Fonsi, producendo procura notarile, ha
partecipato alla discussione e ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo del ricorso l’amministrazione ricorrente denuncia vizio di motivazione, rilevando la illogicità del
decreto impugnato che, pur dando atto della esistenza di rinvii dovuti a richieste delle parti e di una certa complessità,
ha tuttavia ritenuto ragionevole la durata di tre anni addebitando all’amministrazione l’intera durata eccedente il triennio. In particolare, il Ministero sostiene che sulla base della stessa descrizione dello svolgimento del giudizio presupposto, contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di equa riparazione, la durata complessiva del giudizio avrebbe dovuto
essere ridotta di sei anni a causa dei rinvii addebitabili alle parti.
Con il secondo motivo il Ministero deduce violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, ri-

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013, l’Avvocato

levando che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere ragionevole per il giudizio presupposto l’ordinaria durata di
tre anni, anche se lo svolgimento del processo, la pluralità
delle domande proposte e la complessità degli accertamenti a-

meno una durata di quattro anni.
Con il terzo motivo, l’amministrazione denuncia ancora vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale applicato
un criterio di indennizzo diverso da quello di euro 750,00 per
i primi tre anni di durata e di 1.000,00 per gli anni successivi, così omettendo di valorizzare il comportamento dilatorio
delle parti anche ai fini della liquidazione dell’indennizzo.
, Con il quarto motivo il Ministero lamenta violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte
d’appello, in assenza di esplicita domanda sul punto, avrebbe
potuto riconoscere gli interessi legali unicamente dalla data
della pronuncia del decreto e non anche dalla domanda.
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene infatti il Collegio che debba essere accolta
l’eccezione in tal senso formulata dal resistente, il quale ha
rilevato come, essendo l’originario ricorso stato consegnato
per la notifica l’ultimo giorno, con l’indicazione di un indirizzo del difensore domiciliata..-rio errato, e non avendo la
difesa erariale svolto alcuna attività volta alla ripresa del
procedimento notificatorio, non sussistessero le condizioni

vrebbero dovuto indurre a riconoscere come ragionevole quanto

per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso
stesso.
In proposito, deve rilevarsi che questa Corte ha affermato
il principio per cui «qualora la notificazione di un atto pro-

perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi
del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del
termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto
dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché
la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari,
secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo
della notificazione e assumere le informazioni del caso»
(Cass. n. 18074 del 2012; Cass. n. 21154 del 2010).
Orbene, nel caso di specie, risulta evidente come la mancata notificazione del ricorso consegnato per la notifica il 25
giugno 2012, e cioè l’ultimo giorno utile, come si rileva dalla stessa annotazione apposta dall’Avvocato sulla prima pagina
del ricorso, perché indirizzato al difensore presso un indirizzo al medesimo non riferibile, non possa essere ricondotta
a caso fortuito o forza maggiore, ma costituisca effetto di

cessuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si

una omessa verifica, da parte del notificante, dell’effettivo
indirizzo del difensore domiciliatario. Senza dire che, in ogni caso, una volta ricevuta la relata negativa, la difesa erariale si sarebbe dovuta attivare ai fini della ripresa tem-

Ne consegue che l’ordinanza con cui è stata disposta la
rinnovazione della notificazione, deve ritenersi inidonea a
superare la decadenza in cui è incorsa la parte ricorrente per
non avere validamente intrapreso il procedimento notificatorio
e comunque per non averlo ripreso una volta venuta a conoscenza che la notificazione non era andata a buon fine.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’Amministrazione ricorrente, in applicazione del principio
della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte resistente, sia pure nei limiti
della partecipazione alla udienza di discussione e nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna
l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 292,50 per compensi,
oltre agli accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi.

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pestiva del procedimento notificatorio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data

22 maggio 2013.

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