Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16260 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6185/2015 R.G. proposto da:
Riscossione Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’avv. Germano Garao, elettivamente
domiciliato in Catania, via Alcide De Gasperi, n. 173, per procura
speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
S.N..
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliata.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della
Sicilia n. 3888/16/14, depositata il 16.12.2014.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.3.2021 dal
Consigliere Rosaria Maria Castorina.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3888/16/14, depositata il 16.12.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da S.N. nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente il quale aveva impugnato i ruoli di n. (OMISSIS) cartelle esattoriali che affermava non essergli state notificate.
La CTR, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle contenenti contributi previdenziali, accoglieva l’appello del contribuente in quanto il concessionario non aveva prodotto le cartelle di pagamento, ma solo copia degli estratti di ruolo e delle relazioni di notifica.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso Riscossione Sicilia s.p.a. affidando il suo mezzo a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.
Il contribuente non ha spiegato difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il concessionario deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25, 57 e 87, della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e art. 26, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, dell’art. 148 c.p.c. e degli artt. 1335 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con i motivi lamenta che la CTR aveva errato nel ritenere non sufficiente la produzione degli estratti di ruolo al posto dell’originale della cartella e affermato che le copie delle relazioni di notifica non costituiscono prova della regolarità della notifica se non prodotte unitamente alle cartelle di pagamento cui si riferiscono.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse sono fondate.
Questa Corte ha già chiarito che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” (Cass. n. 12888/2015).
La produzione dell’estratto di ruolo – unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perchè “…l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” (cfr. Cass. n. 11142/2015 e, fra le tante successive, Cass. n. 18762/2018).
Il ricorso deve esserè, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del terzo motivo con cui si lamenta un vizio di ultrapetizione sempre in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021