Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16260 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ CAMPANALE MARCO e C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BENINI

CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PIRINI PAOLO & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12 75/2 007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

del 16.11.07, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- La s.a.s. CAMPANALE MARCO & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata in data 16-11-2007 – 5-2-2008 nella controversia con la s.a.s. PIRINI PAOLO & C. Detta sentenza ha confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della risoluzione per inadempimento dell’odierna ricorrente del contratto di locazione inter partes e di rigetto delle riconvenzionali della medesima CAMPANALE. 1.1. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto dal cit. d.Lgs..

Invero i motivi di ricorso – denuncianti tutti congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, necessario in relazione alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non contengono neppure la chiara indicazione prevista in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacche’ i quattro quesiti in calce al ricorso rimettono sostanzialmente a questa Corte di Cassazione di verificare se i giudici a quibus hanno rettamente valutato alcune circostanze di fatto.

3.1. Si rammenta che il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita’, deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che e’ inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. civ., Sez. Unite, 28/09/2007, n. 20360).

Inoltre la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio’ consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E cio’ non e’ avvenuto nella specie.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente; questa, infatti, si e’ limitata, nella sostanza, a ripetere i quesiti formulati in ricorso, che -per le ragioni illustrate nella relazione si rivelano del tutto inadeguati in base ai canoni elaborati da questa Corte con riguardo all’art. 366 bis c.p.c..

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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