Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1626 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 26/01/2021), n.1626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27377-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente-

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA SERASIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto a titolo oneroso in data 27.10.2010, D.P.A. cedeva ad una società “Logan s.r.l.” la piena proprietà dei terreni immobili siti nel Comune di Cortina D’Ampezzo, indicandone il valore figurativo di Euro 1.450.000,00, L’Ufficio, verificata la mancata dichiarazione della plusvalenza, inviava un questionario riscontrato dalla contribuente la quale dichiarava che il terreno negoziato in quanto agricolo non aveva generato plusvalenze. L’Amministrazione finanziaria riteneva invece che l’area in questione fosse da considerare edificabile e notificava avviso di accertamento con cui quantificava la plusvalenza in Euro 1.423.858,00 al netto del valore iniziale rivalutato.

Il contribuente impugnava detto avviso per oggettiva infondatezza della pretesa. e chiedeva quindi l’annullamento dell’atto impositivo ed anche delle relative sanzioni.

Resisteva l’Ufficio insistendo per la legittimità della pretesa impositiva.

Il giudice di prossimità accoglieva la prospettazione del ricorrente ed annullava gli avvisi.

Interponeva appello l’Agenzia delle entrate cui resisteva il contribuente con appello incidentale.

Con sentenza nr 83/2019 la CTR del Veneto, rigettava l’appello principale rilevando per gli aspetti che qui interessano che l’appellato aveva documentato la carente capacità edificatoria del terreno al momento della cessione. Osservava che le previsioni urbanistiche contenute nel PRG e nelle norme tecniche di attuazione non potevano essere valutate in termini astratti senza la verifica con il caso concreto

Evidenziava altresì che la condizioni generale urbanistica aveva trovato conforto nel prezzo della compravendita che non sarebbe stato congruo se ritenuto attribuibile a terreno edificabile.

Avverso tale la pronuncia propone ricorso l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo, cui replicano il contribuente con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della copia autentica della sentenza priva della relata di notifica e per tardività.

con l’unico articolato motivo il patrocinio erariale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella sostanza dolendosi che la CTR abbia fatto malgoverno del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 nello statuire l’inedificabilità del fondo che si doveva verificare in funzione del soggetto che è proprietario.

Sostiene infatti che la CTR avrebbe ritenuto erroneamente necessario al fine di valutare l’edificabilità o meno del terreno venduto dal contribuente, l’esistenza di limitazioni all’edificabilità di tipo soggettivo in capo a quest’ultimo che gli impedissero di procedere all’edificazione quando sarebbe invece sufficiente al fine di compiere tale accertamento in punto edificabilità che questo emerga dallo strumento urbanistico.

Afferma pertanto che nella specie tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla conferma della legittimità della pretesa impositiva dal momento che nel caso di specie il certificato di destinazione urbanistica, in una con le Norme tecniche di attuazione del Prg consentiva l’edificazione ancorchè condizionata a determinati presupposti.

Devono essere esaminate con carattere di priorità le eccezione di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente in relazione al mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica e alla tardività del ricorso

Sotto altro profilo rileva di aver notificato in data 7.3.2019 la sentenza della CTR il cui deposito risaliva al 13.2.2019 sicchè l’Agenzia aveva dovuto notificare il ricorso per cassazione non oltre il 6.5.2019.

Evidenzia che la ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione solo in data 17.9.2019 oltre il termine lungo che sarebbe scaduto in data 14.9.2019.

Riguardo alla contestata tardività va rilevato che ai sensi del D.L. n. 199 del 2018, art. 6, comma 11 è prevista “Per le controversie definibili la sospensione per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

Il ricorso notificato dall’Amministrazione finanziaria il 17.9.2019 deve ritenersi tempestivo alla luce della disposta sospensione dei termini per impugnare. Per quanto attiene al merito rileva la Corte che le tematiche sottese giustifichino il rinvio alla sezione V.

PQM

Rinvia il procedimento alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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