Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1626 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1626 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CARRATO ALDO

ha pronunciato la seguente

Regolamento di
confini e distanze
legali

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 427/’14) proposto da:

ZULLO GIUSEPPE (C.F.: ZLL GPP 14S23 G954Y) e ZULLO DARIA (C.F.: ZLL DRA
41B45 G954N), il primo in proprio ed entrambi nella qualità di eredi legittimi di
Tedeschi Filomena, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Eugenio Riccio ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’Avv. Alessandro Valletta, in Roma, viale XXI aprile, n. 38/b;

– ricorrenti CO ntro
CIMORELLI MICHELE (C.F.: CMR MHL 31R26 F429F) e FIACCHINO LEONILDE
(C.F.: FCC LLD 28D62 E 429C), rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Lucio Tamburro ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. Panaro, n. 11;

– controricorrenti Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2128/2013, depositata il
28 maggio 2013;

Udita

la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;

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Data pubblicazione: 23/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. Eugenio Riccio, per i ricorrenti, e l’ Avv. Lucio Tamburro per i
controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata 1’8 agosto 2000, Il Tribunale di Isernia, adìto in

Pretore di Venafro) dai sigg. Cimorelli Michele e Fiacchino Leonilde – i quali
chiedevano il regolamento dei confini tra il loro fondo edificato sito in agro di
Venafro (particella 126) e quello contiguo anch’esso edificato, di proprietà di
Zullo Giuseppe e Tedeschi Filomena (identificato con la particella n. 135),
nonché la condanna di questi ultimi alla rimozione di alcune opere edili
realizzate in violazione della prescritta distanza di 5 mt. dal confine – e
giudicando sulla domanda riconvenzionale di apposizione di termini formulata
dai convenuti, rigettava tutte le domande proposte.
Decidendo sull’appello principale avanzato dagli originari attori e su quello
incidentale formulato dagli appellati, la Corte di appello di Campobasso, con
sentenza depositata il 13 ottobre 2004, in riforma dell’impugnata sentenza,
accoglieva entrambi i gravami, determinando – sulla base delle emergenze
tecniche – il confine tra i fondi dedotti in controversia sulla base dei titoli
traslativi e dei tipi di frazionamento (prevalenti rispetto alle risultanze delle
mappe catastali), ordinando l’apposizione dei relativi termini e condannando i
coniugi Zullo-Tedeschi ad effettuare l’arretramento della struttura per balcone
portandola ad almeno 5 mt. dal delineato confine legale.
Zullo Giuseppe e Tedeschi Filomena proponevano ricorso per cassazione e, nella
costituzione delle parti intimate, questa Corte – con sentenza n. 12518 del
2010 – accoglieva, previo rigetto del primo, il secondo motivo, con
assorbimento degli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa
per un nuovo esame delle censure dedotte con gli atti di appello alla Corte di
secondo grado del Distretto di Napoli.
Gli stessi Zullo Giuseppe e Tedeschi Filomena riassumevano il giudizio in sede
di rinvio e la Corte di appello di Napoli, nel conformarsi al principio di diritto
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riassunzione (in conseguenza di declaratoria di incompetenza emessa dal

enunciato nella sentenza di annullamento (con la quale questa Corte aveva
imposto un “nuovo esame dei proposti appelli e la individuazione del confine tra

i due fondi, tenendo conto della anteriorità della vendita a Pietro Tedeschi e
Giuseppe Zullo – e della relativa trascrizione – rispetto a quella dei coniugi
Cimorelli-Fiacchino, provvedendo quindi a delimitare in via prioritaria l’area di
proprietà dei ricorrenti”), con sentenza n. 2128 del 2013 (depositata il 28

Leonilde e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava
che il confine tra le particelle 135 (di proprietà Tedeschi-Zullo) e 126 (di
proprietà Cimorelli-Fiacchino) del foglio 4 del Comune di Venafro era
rappresentato dalla linea che univa i punti a-b del grafico riportato nella figura
n. 14 di pag. 33 della relazione di c.t.u., depositata il 29 gennaio 2013,
disponendo che lungo il confine così delineato venissero apposti termini
stabilmente infissi al suolo; condannava gli stessi Zullo Giuseppe e Tedeschi
Filomena ad arretrare a 5 mt. dal confine il balcone munito di ringhiera
costruito sul retro del fabbricato di loro proprietà poggiante su pilastri in
cemento armato e compiutamente descritto nella stessa relazione tecnica;
respingeva l’appello incidentale avanzato dai sigg. Zullo e Tedeschi, che
venivano condannati alla rifusione delle spese giudiziali dei tre pregressi gradi
di giudizio e di quello di rinvio in virtù del principio della soccombenza finale.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) resa all’esito del giudizio di rinvio
hanno proposto ricorso per cassazione Zullo Giuseppe (in proprio e quale erede
legittimo del coniuge Tedeschi Filomena) e Zullo Daria (quale figlia ed erede
legittima della madre Tedeschi Filomena), articolato in sei motivi, al quale
hanno resistito con controricorso gli intimati Cimorelli Michele e Fiacchino
Leonilde. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria illustrativa ai
sensi dell’art. 378 c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti (nella spiegata qualità) hanno censurato la
sentenza impugnata deducendo la nullità del procedimento e della sentenza
impugnata sotto un duplice profilo: a) per violazione e/o falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 101,156 e 195, comma 3, c.p.c. (richiamando
3

maggio 2013), accoglieva l’appello formulato da Cimorelli Michele e Fiacchino

l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla mancata trasmissione alle
parti della relazione da parte del c.t.u., prima del suo deposito; b) per
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 394, comma
1, 352, 190, 195, 101 e 156 c.p.c. (correlandola al vizio previsto dall’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c.), in ordine all’omesso invito in favore delle parti, da
parte del giudice di rinvio, a (ri)precisare le conclusioni e con riferimento alla

conclusionali.
1.1. Rileva il collegio, in via preliminare, che alla controversia in oggetto – la
cui sentenza qui impugnata proviene da giudizio di rinvio (prosecutorio) – si
applica “ratione temporis” (avuto riguardo anche al disposto dell’art. 394
c.p.c.) la disciplina processuale relativa al rito in vigore antecedentemente alla
riforma intervenuta per effetto della legge 26 novembre 1990, risultando
pendente alla data del 30 aprile 1995, siccome il relativo atto di citazione,
introduttivo del giudizio, era stato notificato il 5 marzo 1988.
Sulla scorta di tale presupposto, quindi, nel caso di specie, avrebbero dovuto
trovare temporalmente applicazione le precedenti versioni degli artt. 190 e 352
c.p.c., e non quelle conseguenti alle modifiche successivamente intervenute
per effetto, rispettivamente, degli artt. 24 e 57 della citata legge n. 353/1990,
alle quali ha invece posto incongruamente riferimento la difesa dei ricorrenti.
Pertanto, non dovendo farsi applicazione delle suddette norme processuali
come novellate, la Corte di appello partenopea non avrebbe dovuto concedere
il doppio termine alle parti – come inesattamente ha sostenuto la difesa dei
ricorrenti – per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali
memorie di replica, ma, piuttosto, atteso che l’udienza collegiale del 17 aprile
2013 doveva intendersi fissata per la relativa discussione secondo il previgente
sistema processuale, le rispettive comparse conclusionali e le memorie di
replica avrebbero dovuto essere depositate anteriormente alla celebrazione
dell’udienza stessa (rispettivamente 10 e 5 giorni prima).
Peraltro, proprio ponendosi riguardo al pregresso regime processuale della fase
decisoria (ovvero a quello antecedente all’entrata in vigore della menzionata
legge n. 353/1990), la giurisprudenza di questa Corte ha anche statuito – con
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mancata assegnazione dei termini previsti per il deposito delle comparse

riferimento all’ulteriore dedotto aspetto della supposta rilevanza, in termini di
violazione processuale, del mancato invito alla precisazione delle conclusioni che l’omissione di detto invito integra una semplice irregolarità, che non
invalida l’ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di
nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del
contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente

collegio (cfr. Cass. n. 24041/2006 e Cass. n. 22618/2012). Oltretutto,
trattandosi nella fattispecie di un giudizio di rinvio, le parti non avrebbero
potuto precisare conclusioni diverse dalle precedenti e, in ogni caso, non risulta
essere stata allegato né, comunque, idoneamente riscontrato dai ricorrenti un
concreto pregiudizio direttamente riconducibile all’assunta verificazione della
violazione processuale.
Quanto al primo profilo della doglianza in esame relativo alla supposta
violazione degli artt. 101, 156 e 195, comma 3, c.p.c., il collegio ne ravvisa
ugualmente l’infondatezza. Infatti, a questo riguardo, si osserva che la censura
si riferisce erroneamente alla versione del citato art. 195 c.p.c., come sostituito
dall’art. 46, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel mentre “ratione
temporis” e stante la natura prosecutoria del giudizio di rinvio, era applicabile il
precedente testo dello stesso articolo che non prevedeva – come la stessa
difesa dei ricorrenti riconosce (v. pag. 17 del ricorso) – il preventivo
adempimento della trasmissione della relazione del c.t.u. prima del suo
deposito, ma soltanto che quest’ultima venisse depositata nel termine stabilito
dal giudice, salva la facoltà delle parti di chiedere, successivamente, un
termine per esame ed eventuali chiarimenti. Deve, quindi, trovare qui
conferma il principio secondo cui, in tema di consulenza tecnica di ufficio, nel
regime precedente la modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18
giugno 2009, n. 69, le parti possono legittimamente formulare critiche solo
dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso
che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei
propri consulenti tecnici deve essere inteso non come diritto a partecipare alla
stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio,
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modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al

ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare (cfr., per tutte,
Cass. n. 5897/2011).
Peraltro, al di là dell’insussistenza della prospettata violazione processuale,
deve darsi atto che il giudice di rinvio, nell’articolazione della motivazione della
impugnata sentenza, ha tenuto conto delle deduzioni del difensore degli attuali
ricorrenti basate sui rilievi del loro consulente e ha adeguatamente motivato

suo finale convincimento, la correttezza delle risultanze delle conclusioni
emergenti dalla rinnovata c.t.u. in sede di giudizio di rinvio (v. pag. 7 della
sentenza qui impugnata).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto che il giudice di rinvio era a loro avviso – incorso nella violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 112, 132, comma 2, nn. 3,4 e 5, 156 e 394, commi 2 e 3,
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo la nullità
della sentenza resa all’esito del giudizio di rinvio perché non corredata dalla
trascrizione delle conclusioni delle parti e perché, con la stessa sentenza, la
Corte partenopea era incorsa in un vizio di extrapetizione essendo pervenuta
alla determinazione del controverso confine non accedendo ad alcuna delle
opzioni proposte dalle parti.
2.1. La complessa censura è da ritenersi infondata con riferimento ad entrambi
i profili prospettati.
Con riguardo al primo, va posto in risalto che, al di là della circostanza che le
conclusioni risultano richiamate “per relationem” subito dopo l’intestazione
della sentenza, l’omessa trascrizione integrale e puntuale delle stesse
costituisce una mera irregolarità formale della sentenza, irrilevante ai fini della
sua validità (cfr. Cass. n. 10853/2010 e Cass. n. 18609/2015), senza che,
nella fattispecie, tale mancanza abbia inciso sulla completezza ed adeguatezza
della motivazione ai fini della risoluzione della controversia.
Infatti, il giudice di rinvio, pur essendosi riportato solo “per relationem” alle
conclusioni già precisate in atti, le ha, in effetti, prese in considerazione,
riesaminando i motivi di entrambi gli appelli (principale ed incidentale)
procedendo all’applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Corte di
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sulle stesse, ravvisandone la non condivisibilità, valorizzando, invece, ai fini del

cassazione n. 12518 del 2010 e valorizzando gli esiti della nuova c.t.u.
disposta in sede di rinvio per fissare il definitivo regolamento di confini tra i
fondi in causa. Da ciò consegue che non è ravvisabile alcun vizio di omessa
pronuncia, da cui deriva anche l’infondatezza del secondo profilo dedotto con il
motivo in questione, dovendosi, invero, riconoscere al giudice il dovere di
determinare il confine in via giudiziale secondo i titoli e le risultanze

suo obbligo rispondere (e soddisfare, se ne sussistono i presupposti) alle
specifiche pretese dedotte in giudizio sulla scorta dei conferenti principi
giuridici applicabili (e, nel caso in esame, anche di quello, vincolante, fissato
dalla citata sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte della
precedente sentenza di appello).
3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato il vizio di nullità
dell’intera sentenza impugnata per omessa pronuncia del giudice di rinvio sulle
eccezioni di parte (con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.) oltre che per
violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e
2909 c.c. (divieto del “ne bis in idem”), il tutto in relazione all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 4, c.p.c. .
3.1. Anche questa censura è priva di fondamento e deve essere disattesa.
Ribadito che, con la sentenza impugnata, il giudice di rinvio ha esaminato
compiutamente le domande e le eccezioni formulate dalle parti (senza, perciò,
incorrere nella denunciata violazione del principio della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato), decidendo la controversia nel limiti del

deductum

complessivamente prospettato ed attenendosi al principio di diritto stabilito con
la sentenza di questa Corte n. 12518/2010, l’eccezione di giudicato esterno fondata sulla pregressa sentenza del Tribunale di Isernia n. 21/2006,
intervenuta fra le parti e divenuta irrevocabile – non è meritevole di
accoglimento.
A prescindere dal fatto che l’eccezione non risulta compiutamente dedotta in
ricorso onde consentire l’idonea comparazione tra l’oggetto ed i soggetti dei
due giudizi in funzione della possibile operatività del dedotto giudicato,
emerge, comunque, ex actis che il giudizio definito con la richiamata sentenza
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documentali a prescindere dalle concrete scelte preferite dalle parti, essendo

del Tribunale di Isernia riguardava la domanda di merito conseguente ad un
pregresso procedimento nunciatorio di nuova opera, la cui causa petendi era
diversa da quella poi proposta con la domanda dalla quale ebbe ad originarsi il
giudizio poi sfociato nella sentenza resa all’esito del giudizio di rinvio in questa
sede impugnata. Tale risultanza è evincibile sia dallo svolgimento del processo
ripercorso nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione (laddove

stata già evidenziata nella sentenza relativa al primo gravame svoltosi dinanzi
alla Corte di appello di Campobasso, la quale, per tale motivo, aveva respinto
l’eccezione proposta dagli appellati Zullo-Tedeschi di assunta continenza in
relazione ad altra controversia introdotta – peraltro – dal solo Cimorelli avente
ad oggetto la denuncia di nuova opera nei loro confronti) che dallo stesso iter
motivazionale della sentenza di cassazione con rinvio n. 12518/2010, con la
quale era stato dichiarato inammissibile il primo motivo riguardante la
medesima questione.
Del resto, sul presupposto che l’azione cui si riferisce la sentenza resa in sede
di rinvio concerne una domanda petitoria di regolamento di confini e di
violazione delle distanze legali (con conseguente richiesta di arretramento o
demolizione dell’opera edificata a distanza illegittima), costituisce principio
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza resa sulla
domanda possessoria (e l’azione di merito conseguente alla domanda
nunciatoria era, nella specie, stata instaurata a tutela del possesso dedotto dal
Cimorelli) non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio
caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi (cfr., per tutte, Cass. n.
2300/2016).
4. Con la quarta censura i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)
avuto riguardo al profilo della individuazione del confine di proprietà fra i lotti
delle parti in causa (che, a dire dei ricorrenti, non sarebbe derivato dalla
conformazione al principio di diritto stabilito nella citata sentenza di cassazione
con rinvio n. 12518/2010), in tal senso confutando anche le risultanze della
relazione del c.t.u. come valutata dalla Corte di rinvio.
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la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle due domande era

4.1. Pure questa doglianza è destituita di fondamento e deve, perciò, essere
rigettata.
Infatti, per quanto si desume univocamente dal contenuto della sentenza
impugnata, la Corte partenopea, al fine di dirimere la controversia in sede di
rinvio, ha posto preliminarmente riferimento – ai sensi dell’art. 384, comma 2,
c.p.c. – proprio al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento,

all’individuazione del confine sulla base del titolo e del frazionamento dell’atto
di acquisto più risalente nel tempo (ovvero dell’atto con il quale avevano
acquistato i sigg. Zullo-Tedeschi nel 1959). Pertanto, il giudice di rinvio
avrebbe dovuto procedere ad un nuovo esame dei proposti appelli e alla
delimitazione del confine tra i due fondi, tenendo conto della anteriorità della
vendita effettuata a vantaggio di Pietro Tedeschi e Giuseppe Zullo – e della
relativa trascrizione – rispetto a quella intervenuta in favore dei coniugi
Cimorelli-Fiacchino, provvedendo, perciò, a circoscrivere in via prioritaria l’area
di proprietà Zullo-Tedeschi.
E proprio a questo predeterminato principio si è attenuta la Corte di appello di
Napoli in sede rinvio (v. pagg. 5-9 della sentenza qui impugnata) per effettuare
i necessari conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’esatta
determinazione del confine giuridico tra i fondi dedotti in controversia. In
siffatta operazione essa ha, in primo luogo, proceduto all’individuazione
dell’estensione del terreno acquistato il 23 luglio 1959 da parte dei predetti
Tedeschi-Zullo (posizionato lungo la strada nazionale verso il cimitero
francese) e, quindi, all’esito di tale accertamento, ha verificato fin dove si
estendeva effettivamente il confine del fondo successivamente acquistato dai
coniugi Cimorelli-Fiacchino, e se tale confine, come individuato nel tipo di
frazionamento allegato all’atto del 1960, andava a posizionarsi nella porzione
di fondo già alienata ai menzionati Tedeschi-Zullo, precisando, altresì, che la
determinazione dell’esatto posizionamento di tale fondo era stata resa possibile
utilizzando il tipo di frazionamento allegato all’antecedente atto del 1959 ed il
punto fisso costituito dalla intersezione tra la strada nazionale e la strada di
bonifica (in conformità di quanto fissato nella sentenza di rinvio).
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con il quale questa Corte aveva affermato che occorreva procedere

Alla stregua di tali accertamenti ed in applicazione del riferito metodo di
accertamento derivante dalla sentenza di annullamento di questa Corte del
2010, la Corte di rinvio ha – con motivazione ampiamente esaustiva, anche in
funzione dell’adeguata confutazione dei rilievi critici mossi nell’interesse delle
parti (senza che, perciò, le relative valutazioni possano ritenersi sindacabili
nella presente sede di legittimità) – determinato, in virtù delle conferenti

135 (di proprietà Tedeschi-Zullo) e 126 (di proprietà Cimorelli-Fiacchino) del
foglio 4 del Comune di Venafro in coincidenza della linea congiungente i punti
a-b del grafico riportato nella figura 14 di pag. 33 della relazione dell’ausiliario
d’ufficio depositata il 29 gennaio 2013.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno contestato la sentenza del giudice di
rinvio deducendo – in ordine all’aspetto dell’asserita violazione delle distanze
dal confine di proprietà Cimorelli-Fiacchino del c.d. “balcone” realizzato nella
parte retrostante del proprio fabbricato dai coniugi Zullo-Tedeschi – la nullità
della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli
artt. 132, comma 1, nn. 3,4 e 5, 101 e 112 c.p.c. (con riferimento all’art. 360,
comma 1°, nn. 3 e 4, c.p.c.) e per omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti (sussumendolo sotto la
rubrica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). In altri termini, i ricorrenti hanno
inteso dedurre l’illegittimità dell’impugnata sentenza sotto i profili dell’omesso
incarico al c.t.u. circa l’accertamento della prospettata violazione della distanza
legale con riguardo al manufatto qualificato come balcone e della erroneità di
quest’ultima qualificazione (trattandosi – a loro avviso – di un mero aggetto).
5.1. Anche questa ulteriore complessa censura non coglie nel segno e deve,
quindi, essere respinta perché infondata.
In primo luogo la c.t.u. rinnovata in sede di rinvio era stata disposta – come
rilevabile dall’impugnata sentenza – anche al fine di accertare la dedotta
violazione delle distanze legali avuto riguardo alla consistenza del manufatto
mediante il quale essa si era venuta (eventualmente) a concretare. Inoltre, con
riferimento alla determinazione della natura e della conformazione del
manufatto, la Corte partenopea ha inequivocamente attestato che – proprio
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risultanze della nuova c.t.u. disposta in sede di rinvio, il confine tra le particelle

sulla scorta delle emergenze della predetta c.t.u. – che l’opera edificata era
consistita nella costruzione di un balcone munito di ringhiera sul retro del
fabbricato dei ricorrenti, poggiante su tre pilastri in cemento armato con una
profondità di mt. 1,47 e che trovavasi ubicato ad una distanza dal confine di
mt. 3,12.
Orbene, è indubbio che, per le rappresentante caratteristiche e possibilità di

era tenuto al rispetto delle prescritte distanze legali. Alla stregua della
consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di distanze legali fra
edifici non sono computabili le sole sporgenze esterne del fabbricato che
abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di
fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi
sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di una certa
profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi
coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad
estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (cfr., tra le tante, Cass. n.
12964/2006 e Cass. n. 17242/2010).
E poiché nel caso di specie non era risultata rispettata la distanza minima dal
confine prevista dalla norme tecniche del Comune di Venafro che imponevano
un distanza di almeno 5 nnt., la statuizione contenente l’ordine di arretramento
fino alla distanza legale emessa dal Corte di rinvio è del tutto legittima.
6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno inteso confutare la sentenza
della Corte napoletana prospettando la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 132, 156 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e
degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in ordine all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.),
congiuntamente all’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo per il giudizio
che era stato oggetto di discussione fra le parti (avuto riguardo all’art. 360,
comma 1°, n. 5, c.p.c.), sul presupposto che – ad avviso degli stessi ricorrenti
– sarebbero sussistite, nella fattispecie, le condizioni per poter pervenire alla
compensazione – quantomeno parziale – delle complessive spese relative ai
vari gradi e fasi del giudizio, sulla scorta di una (ravvisata) soccombenza
reciproca.
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utilizzazione, il balcone in questione configuri una costruzione e che, perciò,

6.1. Anche quest’ultimo motivo è privo di fondamento giuridico e deve essere
disatteso.
Al di là dell’aspetto che il potere di disporre la compensazione delle spese
giudiziali rientra nell’esercizio discrezionale dell’attività del giudice di merito (a
condizione che ricorra effettivamente una condizione di soccombenza reciproca
o che concorrano giusti e gravi motivi nella versione dell’art. 92 c.p.c. “ratione

ord.), la Corte di rinvio ha regolato le spese applicando legittimamente il
principio secondo cui il giudice di appello (anche, eventualmente, in sede di
rinvio: v. Cass. n. 7243/2006 e Cass. n. 20289/2015), allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di
merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo
presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza
opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale (cfr. Cass. n. 18837/2010; Cass. n. 11423/2016). In altri termini, il
giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione
perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a
provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle
spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il
principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio.
Alla luce dell’applicazione di tale principio la Corte di rinvio ha ritenuto
correttamente soccombenti in via definitiva gli appellanti incidentali ZulloTedeschi, avendo, invero, respinto il loro gravame ed accolto integralmente,
all’esito della fase rescissoria del giudizio di rinvio, l’appello principale di
Cimorelli Michele e Fiacchino Leonilde ritenendo la fondatezza della loro
domanda di regolamento di confini e di accertamento della violazione delle
distanze legali.
7. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il
ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei
soccombenti ricorrenti al pagamento, con vincolo solidale, delle spese del
presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
12

temporis” applicabile: v., ad es. Cass. n. 15317/2013 e Cass. n. 8421/2017,

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del raddoppio del
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, con vincolo

3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle
voci come per legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via
solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22
novembre 2017.
Il Consigliere estensore

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2

3 GEN. 2018

solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro

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