Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16259

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15161-2016 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

RINA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il

20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.G. propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Matera in data 20 maggio 2016, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., su provvedimento nunciatorio reso ai sensi dell’art. 1172 c.c..

Il collegio, investito dal reclamo presentato da P.G. nei confronti del Condominio (OMISSIS), ha rigettato lo stesso, condannando il P. al pagamento delle spese processuali. Il reclamo aveva ad oggetto la declaratoria della cessazione della materia del contendere statuita dal giudice designato in prime cure e la regolamentazione delle spese.

L’intimato Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Ora, i procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..

avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015). Nè è ammissibile il ricorso per cassazione seppur sul solo profilo delle spese del procedimento cautelare. Si è del pari già deciso da questa Corte che il provvedimento col quale il Tribunale, pronunciando “ante causam”, respinga il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio, non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma voglia contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l’opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011).

Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA