Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16259 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 15616-2007 proposto da:
GHIOLDI SRL 01781690126, in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione Sig.ANGELO GHIOLDI,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato ALBE’ GIORGIO;
– ricorrente –

1296

contro

AERTECNICA CROCI SRL 009141700309 1 in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente

Data pubblicazione: 27/06/2013

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio
dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato UGHETTA MARINA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1179/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Erica

DUMONTEL,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato DANTE ENRICO
difensore del resistente che si riporta agli atti
scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/05/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- La Ghioldi s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio la Aertecnica Croci s.r.l. chiedendo che venisse
dichiarato risolto per fatto e colpa della convenuta il contratto di

con condanna della predetta al risarcimento dei danni nella misura
di £. 170.000.000 oltre interessi calcolati dalla data della rata
di accredito e corrispondenti all’importo versato dalla medesima
attrice alla propria cliente inglese a titolo di penale e a titolo di
rimborso della maggiori spese sostenute.
Esponeva : di aver stipulato in data 24.1.1997 con la United
Packaging un contratto avente ad oggetto la fornitura di una
complessa apparecchiatura per il trattamento del materiale plastico;
che, essendo la stessa in grado di approntare il Mkàcchinario ad
eccezione della parte relativa al recupero degli scarti di produzione —
da recuperarsi, miscelarsi con prodotto vergine, e da reimmettersi
nel ciclo di produzione, nel giugno del 1997 aveva contattato la
Aertecnica Croci s.r.l. per la costruzione della parte aggiuntiva
del macchinario, evidenziando le caratteristiche tecniche; che la
società convenuta aveva assicurato di essere in grado di fornire
nei tempi e con le caratteristiche previste quanto richiestole
dalla attrice, inviando tre preventivi relativi all’impianto di
aspirazione, alla tramoggia e all’impianto di miscelazione; che la
società attrice aveva ordinato i tre macchinari in data 9.7.1997,
, ottenendo

conferme di ordine dalla convenuta il 22.7.1997; che
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fornitura dì una apparecchiatura complessa intercorso tra le parti,

nel predetto contratto era previsto quale termine di consegna la
prima settimana di settembre;

che,

peraltro,

la consegna

dell’impianto era avvenuta con ritardo solo il successivo
16.9.1997 peraltro dimostrando, già in sede di collaudo, problemi di

posti in essere dalla società convenuta anche presso la cliente
inglese ove il macchinario era stato

nel contempo spedito; che

invero al fine di rendere funzionante il macchinario, l’attrice si
era vista costretta a sostituire la tramoggia di produzione
Aertecnica con una di propria produzione in ciò ovviando al
problema; che peraltro la United Packaging aveva manifestato la
propria intenzione di azionare le clausole contrattuali in
termini di penali, come poi effettivamente aveva fatto.
Costituitasi in giudizio, la Aertecnica Croci s.r.1., chiedeva il
rigetto delle domande. Con sentenza n. 496 del 2002 il Tribunale
pronunciava la risoluzione del contratto relativo alla offerta 199/1997
riguardante la tramoggia, ritenendo il difetto di funzionamento;
escludeva l’unicità del rapporto contrattuale invocato dall’attrice
ovvero la interdipendenza funzionale delle tre apparecchiature e delle
stesse con l’impianto realizzato dall’attrice.
Con sentenza dep. il 15 maggio 2006 la Corte di appello di Milano,
in parziale riforma della decisione impugnata dalla Ghioldi con
impugnazione principale e dalla convenuta con quella incidentale,
rigettava la domanda proposta dall’attrice.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici
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funzionamento; che vani erano peraltro risultati anche i tentativi í-

a

..

escludevano che la convenuta avesse prestato garanzia di funzionamento
dei macchinari una volta collegati all’impianto progettato e realizzato
dalla Ghioldi e che la stessa si fosse impegnata a segnalare la
necessità di apportare ad esso variazioni per renderlo con esso

seppure era stata informata che i macchinari andavano installati
sull’impianto prodotto dalla Ghioldi, la convenuta non era stata
coinvolta nella fase di progettazione e di allestimento di quel più
complesso impianto, come sarebbe stato necessario per configurare
l’esistenza, a suo carico, dell’obbligo
verifiche di compatibilità, di segnalare

di effettuare preventive
o di eseguire i necessari

interventi di adattamento ovvero di risolvere eventuali relative
problematiche. Tale condotta non poteva rientrare nell’obbligo
dell’appaltatore di fornire un prodotto idoneo, posto che esso non poteva
ritenersi insito nella semplice conoscenza della sua destinazione finale.
La sentenza riteneva che non era stata raggiunta la prova che
l’inconveniente lamentato fosse ascrivile a un difetto intrinseco del
prodotto fornito dalla convenuta essendo piuttosto
ì

ck5~5,

determinato

dalla non compatibilità del macchinario alla vite dell’estrusore per un
errore progettuale non imputabile alla Aertecnica Croci s.r.1.: il che
era confermato dalla mancanza di contestazioni in ordine alla conformità
della fornitura alle caratteristiche specificate nell’offerta, di guisa
che sarebbe stato onere probatorio posto a carico dell’attrice
dimostrare la esistenza di vizi intrinseci del prodotto. Era, pertanto,
– ritenuta l’incongruenza della decisione di primo grado laddove, nel

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compatibile. Ed invero dalle risultanze istruttorie era emerso che,

a

ritenere i vizi, aveva dato rilevanza alla circostanza che la
sostituzione da parte dfla Ghioldi s.r.l. di altra tramoggia fosse valsa
ad ovviare agli inconvenienti,

mentre gli interventi

effettuati dal

collaudatore per puro spirito di cortesia, non potevano avere valenza di
riconoscimento della imputabilità

assunzione di una nuova obbligazione di eliminazione dello stesso.
Era escluso che il ritardo

nella consegna di appena

rispetto al termine di consegna fosse

tre giorni

stato fonte di danno

per

l’attrice.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione

la Ghioldi

s.r.l. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia,
censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che l’attrice non
aveva offerto la prova della esistenza dei vizi intrinseci della
fornitura da parte della convenuta la quale, peraltro, era stata
informata delle caratteristiche dei macchinari ordinati dall’ attrice
nonché degli altri componenti che ad essi assemblati avrebbero dovuto
costituire la linea di produzione; deduce le lacune della sentenza che
non aveva esaminato gli elementi probatori offerti dall’attrice, atteso
. che – come del resto puntualmente

ritenuto dal tribunale- dalle
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delle cause del difetto ovvero come

deposizioni dei testi escussi erano risultati i persistenti difetti di
funzionamento della tramoggia e che, una volta sostituite, l’impianto era
tornato a funzionare, di guisa che era risultata provata l’inidoneità
intrinseca del macchinario fornito.
secondo

motivo,

lamentando

omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della
controversia, censura la sentenza impugnata laddove, ritenendone
l’autonomia, non aveva accertato, alla stregua di quella che era stata
la comune intenzione dei contraenti, il collegamento esistente tra i tre
contratti aventi a oggetti i macchinari che avevano lo scopo unitario di
costituire un reparto per il riciclaggio degli scarti di produzione da
installare sulla linea di produzione della attrice; i Giudici non avevano
considerato, sotto il profilo in esame, il comportamento successivo
tenuto dalla convenuta comprovante l’intento perseguito di eseguire un
unico affare di guisa che, per effetto della interdipendenza dei negozi,
le vicende di un contratto non potevano non avere influenza sulla sorte
degli altri.
2. – I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono infondati.
Occorre

chiarire

che

affinchè

possa

configurarsi

un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione
unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito
oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla
regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una
– finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario,
5

1.2.- Il

sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle
parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto
posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la
realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e

La verifica della comune intenzione

delle parti di

circa il

collegamento negoziale rientra nei compiti esclusivi del giudice di
merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se
sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Orbene, la sentenza impugnata, nell’escludere la esistenza dei vizi
lamentati, ha pregiudizialmente risolto la questione relativa al
contenuto della prestazione posta a carico della convenuta, negando che
la medesima avesse assunto anche l’obbligazione di garantire il
funzionamento dei macchinari una volta collegati all’impianto progettato
e realizzato dall’attrice, tenuto conto che a tal fine sarebbe stata
necessario prevedere l’obbligo di effettuare una serie di attività volte
a verificare la compatibilità che non era stato minimamente convenuto. I
Giudici hanno esaminato anche la condotta successiva alla consegna tenuta
dalla convenuta, evidenziando come l’intervento del collaudatore Croci
ben poteva essere stato determinato da spirito di cortesia e che comunque
non poteva essere considerato espressione delle volontà di riconoscimento
della imputabilità dell’inconveniente lamentato a un difetto intrinseco
del prodotto, del quale, d’altra parte, non era stata contestata la
conformità alle caratteristiche pattuite. Al riguardo, la sentenza
. procedendo all’esame delle deposizioni escusse ( Pastore e Bari), secondo
6

che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

cui la tramoggia girava senza materiale, è pervenuta al convincimento
che il difetto di funzionamento della stessa tramoggia poteva essere
determinato dalla non compatibilità del macchinario alla vite
dell’estrusore sul quale andava montato, escludendo che fosse risultata

Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire
la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico
della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere
attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo
apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al
riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al
ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame
del contenuto

del provvedimento impugnato e non può risolversi nella

denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali
compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il
ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art.
360 n. 5 citato, la ( dedotta ) erroneità della decisione non può
basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente
formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso
che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al
giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della
Cassazione.
. 3.1.- Il terzo

motivo,

lamentando omessa,

insufficiente e
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provata l’inidoneità intrinseca del macchinario.

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della
controversia, censura la sentenza impugnata che, con motivazione
apparente e senza indicare gli elementi sui quali aveva fondato il
proprio convincimento, aveva escluso che il ritardo nella consegna

potesse avere precluso all’attrice la possibilità di approntare in tempo
utile i rimedi necessari per rendere funzionante l’impianto ed evitare di
incorrere in inadempienze con il cliente finale.
4.- La sentenza, avendo accertato che la data di consegna non era la
prima settimana di settembre, come sostenuto dalla ricorrente, ma la
prima decade di quel mese, ha ritenuto che, in considerazione della
modesta entità, non sarebbe stato il ritardo a precludere l’espeltamento
dell’attività dalla medesima indicata : trattasi di motivazione immune da
vizi logici, dovendo qui ribadirsi quanto si è detto sopra a proposito
del vizio deducibile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente

al pagamento in favore del resistente delle

spese relative alla presente fase che liquida in euro 4.200,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2013
. Il Cons. estensore

Il Pres2Ze

/2

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