Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9816/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

Mimic s.r.l..

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 103/19/13, depositata il 10.10.2013.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.3.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 103/19/13 depositata il 10.10.2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Mimic s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato, per l’anno di imposta 2005, un reddito di impresa di Euro141.247,70 a seguito del raffronto tra n. 8 fatture e il registro Iva delle fatture emesse.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidando il suo mezzo a due motivi.

La contribuente non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso i giudici di appello di pronunciare sui motivi di appello dell’ufficio e, segnatamente, sui rilievi di cui alle fatture nn. (OMISSIS) e (OMISSIS).

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Premesso che la violazione denunciata ha riguardo all’errata valutazione da parte del Giudice di un atto di causa ed attiene quindi ad un error in procedendo valutabile secondo i canoni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve richiamarsi quanto già enunciato da questa Corte secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Nel caso in esame alcuna indicazione specifica è contenuta nel ricorso, ove non risultano inseriti e riportati l’atto di appello e la sentenza gravata così da rendere possibile la valutazione concreta delle doglianze avanzate.

In particola nella specie non viene trascritto l’appello dell’ufficio (ciò che impedisce di verificare se il capo di sentenza della CTP relativo alle fatture nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) sia stato effettivamente oggetto di impugnazione), nè viene indicato in quale parte dell’atto la censura fosse stata formulata.

2. Con il secondo motivo deduce omessa e insufficiente motivazione in relazione a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che con riferimento alle fatture esaminate la CTR aveva argomentato sulla base di mere considerazioni non integranti motivazioni senza esaminare la documentazione fornita dalla contribuente.

Il motivo risulta inammissibile, non conformandosi allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur trattandosi di sentenza depositata il 25.10.2012, e, pertanto, in epoca successiva alla data di entrata in vigore (11.9.2012) della novella legislativa. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Nella specie, peraltro, la ricorrente richiama documenti ed elementi non verificabili.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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