Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BUONOCORE

CATERINA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 612/2 008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

10.11.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. AMBROSIO Annamaria;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- D.G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina pronunciata in data 27-11-2008 nella controversia con B.G., che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato risolto “il negozio di compravendita di cui alla scrittura del (OMISSIS)” e, per l’effetto, condannato l’odierno ricorrente a corrispondere al B. la somma di Euro 46.481,12 (ex L. 90.000.000) oltre accessori.

1.1. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Va premesso che la decisione impugnata trova il suo fondamento nel convincimento espresso dai giudici a quibus che effettivamente il B. aveva erogato somme per complessive L. 90.000.000 e che tali somme costituivano il corrispettivo di cio’ che egli avrebbe dovuto ricevere come contropartita e che invece il D. G. si e’ rifiutato di corrispondere; solo in via di mera ipotesi la Corte territoriale ha precisato che – anche a riconoscere attendibilita’ alle deposizioni dei testi addotti dal D.G. (peraltro ritenute non probanti perche’ de relato della stessa parte) e a ritenere, dunque, che dette somme fossero state mutuate dal D. G. al B. per essere destinate all’assolvimento di debiti di gioco – la domanda attrice sarebbe stata, comunque, destinata all’accoglimento, vuoi perche’ il mutuo non poteva ritenersi funzionalmente collegato con il gioco vietato, vuoi perche’ la “prestazione” era gia’ stata eseguita con la stipula della scrittura privata di compravendita.

In sostanza detta sentenza configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilita’ del ricorso.

3.1. Cio’ premesso e precisato che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso postulano tutti “l’ipotesi” subordinata e alternativa e solo il terzo si incentra su quella che e’ la ragione principale del decidere (e, cioe’, che la somma in questione costituiva il “corrispettivo del contratto risolto), il ricorso appare inammissibile sotto plurimi profili.

3.1.1. Innanzitutto il ricorso risulta formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6, in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Merita puntualizzare che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio’ consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770).

3.1.2. Orbene – precisato che il primo, il secondo e il quarto motivo del presente ricorso sono articolati sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, mentre il terzo motivo e’ formulato unicamente ai sensi del n. 5 dello stesso articolo – occorre osservare che manca, per tutte le censure prospettate sotto il profilo logico – motivazionale, la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c.; questa, infatti, secondo i canoni elaborati da questa Corte deve consistere in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

3.1.3. Va aggiunto, quanto al secondo motivo, che la censura, per la parte in cui deduce l’omesso esame dell’eccezione di nullita’ del contratto, avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; cio’ in quanto la denuncia di omessa considerazione delle domande e delle eccezioni formulate innanzi al giudice del merito e’ configurabile come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., e non come vizio di motivazione o error in indicando. Ne consegue un’ulteriore ragione di inammissibilita’.

Peraltro, in relazione allo stesso motivo, manca qualsiasi “quesito di diritto” necessario sia se si voglia ricondurre la censura all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4; come manca la “chiara indicazione” richiesta per la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1.4. Gli unici “quesiti di diritto”, a corredo della violazione di legge dedotta con il primo e il quarto motivo, risultano generici e, comunque, inadeguati e, in particolare, il primo (a pag. 7 in ricorso) incompleto e poco chiaro sul punto del collegamento causale tra mutuo e debito di gioco e il secondo (a pag. 17) privo di correlazione con la decisione impugnata, che ha per oggetto un negozio di compravendita e non gia’ di una promessa di vendita.

3.1.5. In ogni caso i due motivi all’esame, incentrati sulla seconda (e alternativa) motivazione, risultano inammissibili anche sotto altro profilo e, cioe’ in considerazione della rilevata inammissibilita’ del terzo motivo (quello relativo alla “prima” ragione di decisione, per il quale, come si e’ detto, manca la la chiara indicazione). Infatti va osservato che, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendo rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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