Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8701-2011 proposto da:
B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SEVERO CASSINA, PIERGIORGIO SANDRI;
– ricorrente –
contro
S.K., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDA
RIMER;
– controricorrente –
e contro
F.R., BO.LU., PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA
TRENTO, FO.VE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 22/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato CANESTRELLI Roberto, difensore del ricorrente che si
riporta agli atti depositati, deposita indice documenti ex art. 372
c.p.c. notificato;
udito l’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore del resistente
che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
vista e richiamata la precedente ordinanza interlocutoria depositata il 22.1.2016 con cui si disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di F.R. (erede a sua volta del defunto venditore F.G. e anch’essa deceduta);
rilevato che il difensore del ricorrente ha provveduto ad individuare l’erede in Fo.Ve., depositando la relativa documentazione;
rilevato che non risulta provato il perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio a mezzo del servizio postale, non rinvenendosi l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico, spedito dall’ufficiale giudiziario in data 25.2.2016.
PQM
rinvia il procedimento a nuovo ruolo invitando il ricorrente a depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’avviso di ricevimento di cui in premessa.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016