Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16259 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8701-2011 proposto da:

B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SEVERO CASSINA, PIERGIORGIO SANDRI;

– ricorrente –

contro

S.K., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDA

RIMER;

– controricorrente –

e contro

F.R., BO.LU., PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA

TRENTO, FO.VE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato CANESTRELLI Roberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati, deposita indice documenti ex art. 372

c.p.c. notificato;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore del resistente

che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

vista e richiamata la precedente ordinanza interlocutoria depositata il 22.1.2016 con cui si disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di F.R. (erede a sua volta del defunto venditore F.G. e anch’essa deceduta);

rilevato che il difensore del ricorrente ha provveduto ad individuare l’erede in Fo.Ve., depositando la relativa documentazione;

rilevato che non risulta provato il perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio a mezzo del servizio postale, non rinvenendosi l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico, spedito dall’ufficiale giudiziario in data 25.2.2016.

PQM

rinvia il procedimento a nuovo ruolo invitando il ricorrente a depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’avviso di ricevimento di cui in premessa.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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