Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16257 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21008/2014 proposto da:

D.L.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO NATALE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/04/2014 R.G.N. 2911/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.L.G., con ricorso del 30 luglio 2010, espose di essere titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale decorrente dal 1 ottobre 1982 e che l’INPS le aveva negato la ricostituzione di tale trattamento pensionistico chiesta ai sensi del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409; pertanto, ritenendo illegittima la decisione, chiese al giudice del lavoro di Lecce di accertare il proprio diritto alla determinazione della pensione di vecchiaia nell’importo corrispondente al dovuto, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche maturate.

2. Il Tribunale accolse la domanda limitatamente alle differenze sui ratei pensionistici maturati successivamente al luglio 2007, essendosi verificata la decadenza triennale; la Corte d’appello, giudicando su impugnazione sia dell’INPS, incentrata sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione di tutti i crediti pretesi, che della pensionata, confermò la sentenza di primo grado, per quanto ora di interesse, in applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. in L. n. 111 del 2011, ritenendo cioè che l’art. 38, comma 1, lett. d., numero 1, D.L. cit., novellando il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, aveva introdotto il regime della decadenza triennale anche per le domande, introduttive di giudizi in corso, relative alle differenze su prestazioni riconosciute con decorrenza dal momento dell’avvenuto pagamento. Nel caso di specie, l’applicazione di tale decadenza triennale aveva determinato l’estinzione del diritto ai ratei differenziali di pensione anteriori al triennio a ritroso decorrente dalla data di deposito del ricorso.

3. Avverso tale sentenza ricorre D.L.G. sulla base di un motivo. L’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia del ricorso notificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso D.L.G. denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che la decisione impugnata è frutto di una erronea interpretazione dell’ultima disposizione citata. La Corte d’appello, errando sull’interpretazione del citato art. 38 e non considerando gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dello stesso articolo pronunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 69 del 2014, avrebbe applicato al periodo antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa la prescrizione triennale. Peraltro, posto che l’INPS si era costituita in ritardo, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie non si sarebbe potuta applicare neanche la prescrizione ordinaria decennale.

2. Il motivo è fondato.

3. Va qui ribadito il principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 16549/2016; Cass. n. 21319/2016; Cass. n. 4671/2019), secondo il quale “La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”.

4. Va, infatti, precisato, che oggetto del presente giudizio è la riliquidazione di trattamento pensionistico già riconosciuto dall’INPS in modo parziale. Tale fattispecie – prima della innovativa disciplina contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, da questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. 12720 e n. 12718 del 29.5.2009; Cass. n. 12516/2004).

5. Tali pronunce hanno affermato che la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009).

6. Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011, posto che con la sentenza n. 69/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”. E ciò proprio perchè si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Corte Cost. ricorda, infatti, che in sede di esegesi della precedente normativa “le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 del 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

7. Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza non poteva essere applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, neppure in relazione ai singoli ratei.

8. La citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 69 del 2014 riguarda anche le disposizioni introdotte dall’art. 47 bis il quale non potrà che avere applicazione per il periodo successivo al 6/7/2011. Si legge, infatti, nella citata sentenza della Corte Costituzionale che l’illegittimità costituzionale è conseguenza del “vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”; è evidente, dunque, che se il nuovo termine quinquennale di prescrizione per ratei non liquidati, in vigore dal 6 luglio 2011, si applica solo da tale data, essendo stato proposto il ricorso introduttivo in data 30 luglio 2010, non viene neanche in rilievo l’applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c. (valevole in ogni caso in cui in corso di rapporto muti il regime della prescrizione).

9. Anteriormente a tale nuova disciplina, come si è detto inapplicabile al caso di specie, la soluzione della questione del termine di prescrizione dei crediti per prestazioni non corrisposte integralmente ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte di cassazione, che ha avuto modo di elaborare il principio di diritto secondo il quale in tali casi l’applicabilità dell’art. 2948 c.c., è preclusa in quanto, pur trattandosi di erogazioni periodiche mensili, non sussiste il presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del medesimo credito preteso; l’art. 2948 c.c., si è detto, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, perchè solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nel momento in cui esso è sorto (Cass. 21 maggio 1990 n. 6245, Cass. n. 12472 del 1993, cit., Cass. n. 7393 del 1994; Cass. n. 4534 del 1995; Cass. 2563 del 2016).

10. Si è affermato che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune, ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Cass. n. 10955 del 2002 ed anche Cass. n. 4353 del 2009, n. 16023 del 2004, n. 17771 del 2003, n. 7030 del 2003, n. 17126 del 2002).

11. In definitiva, non essendosi la sentenza impugnata conformata ai suddetti principi, la stessa va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà ad esaminare la fattispecie alla luce di quanto sopra indicato e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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