Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16257 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16257

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5914-2016 proposto da:

M.P., S.M.R., M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY, 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MALDONATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.B., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.M.R. (in proprio e quale procuratrice speciale di M.P.) e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 37/2015 del 28 gennaio 2015.

I.B., F.I., G.I., M.C.I., B.I., I.I., M.V.I. e C.P., intimati, non hanno svolto attività difensive.

Nell’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza resa in data 19 settembre 2012 dal Tribunale di Sala Consilina, sezione distaccata di Sapri, Tribunale sopresso per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, ed il cui circondario è attualmente compreso nel territorio del Tribunale di Lagonegro, rientrante nel distretto di Corte d’Appello di Potenza. La sentenza impugnata ha affermato che l’appello doveva essere proposto davanti alla Corte d’Appello di Salerno e l’errore sulla competenza del giudice del gravame ne determinava l’inammissibilità.

Il ricorso di S.M.R. e M.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50,341,350 e 359 c.p.c., invocando i principi della conservazione dell’appello e della translatio iudicii.

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Deve pregiudizialmente affermarsi l’ammissibilità del ricorso, benchè portato avverso sentenza del giudice di appello che ha pronunciato soltanto sulla competenza, in quanto rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma il mancato trasferimento del processo al giudice ritenuto competente (così di recente Cass. Sez. 2^, 28/02/2017, n. 5199).

La decisione della Corte d’Appello di Potenza non è poi conforme all’orientamento di questa Corte, segnato da Cass. Sez. U, 14/09/2016, n. 18121, per cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina ex se l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è comunque idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.

Ritenuto, pertanto, che il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, come integrato dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8, non abbia inciso sui criteri determinativi della competenza funzionale e inderogabile, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., del giudice di appello, la sentenza della Corte d’Appello di Potenza deve essere cassata perchè ha erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame, e la causa, all’esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata alla Corte d’Appello di Salerno, giudice d’appello competente (Cass. Sez. 6 – L, 09/06/2015, n. 11969), anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte d’Appello di Salerno, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6A- 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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