Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16257 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ E PARTNERS, rappresentata e

difesa dall’avvocato MINUTOLO BONAVENTURA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– MA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO

NATALE EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 552/2 006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/07/2006 R.G.N. 1904/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2848/2004 il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra Poste Italiane s.p.a. e Ma.Ma. con decorrenza 17 ottobre 2003 e termine al 31 dicembre 2003, e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 ottobre 2003, condannando la società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli la retribuzione spettante dal 20 gennaio 2004, data della messa in mora. Con sentenza n. 3690/2003 il medesimo Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane con M. G. dal 2 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando la società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. A seguito di impugnazione avverso tali sentenza da parte di Poste Italiane la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 9 maggio 2006, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la soc. Poste Italiane a pagare alla M. tutte le retribuzioni dalla data della sentenza e fino al ripristino del rapporto, confermando, nel resto, entrambe le sentenze appellate. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando, quanto all’assunzione del Ma., che, sebbene fossero indicate astrattamente le ragioni che avevano dato luogo all’assunzione a termine, non sussistevano specifiche deduzioni espositive ed istruttorie della società convenuta che aveva l’onere di dimostrare la concreta sussistenza delle esigenze indicate, ed il nesso causale tra le stesse e l’assunzione del lavoratore; quanto all’assunzione della M. la Corte d’Appello ha osservato che la società si era limitata a richiamare fatti che non hanno diretta attinenza al periodo in esame, ed inoltre la pluralità di causali ed eventi diversi tra loro è inidonea ad integrare i requisiti di specificità previsti dalla norma.

Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo in nove motivi.

Resistono con controricorso il Ma. e la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo di avere puntualmente allegato i fatti che hanno dato luogo all’assunzione a termine indicando, in particolare, i nominativi dei lavoratori assenti che anno reso necessaria la sostituzione con il Ma..

Con il secondo motivo si assume omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla puntuale allegazione delle esigenze tecniche e organizzative che hanno consentito l’assunzione a termine della M., e che non sarebbero state considerate dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo si assume omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla puntuale allegazione delle esigenze che hanno consentito l’assunzione a termine della M. anche con riferimento alla ulteriore esigenza specifica costituita dall’incremento del traffico postale nel periodo natalizio.

Col quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. deducendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie ricavabili dalle prove articolate dalla società, nonchè fatti pacifici.

Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 lamentando che, con la sentenza impugnata, si è ritenuta inidonea l’indicazione di una pluralità di cause diverse inidonea ad integrare i requisiti di specificità indicati dalla norma che, invece, prevede essa stessa una pluralità di ipotesi legittimanti l’adozione di contratti a termine.

Col sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. Gen., art. 1419 cod. civ., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 cod. proc. civ. assumendosi che sarebbe stato ritenuto che la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comporti una sanzione non prevista dal legislatore, ovvero la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Col settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 cod. civ. con riferimento al risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni per i periodi non lavorati, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio.

Coll’ottavo motivo si lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla costituzione in mora dalla quale è stata considerata la retribuzione da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, e che non sarebbe affatto contenuta nell’istanza di conciliazione considerata a tali fini.

Col nono motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227, 2099 e 2697 cod. civ. con riferimento al mancato accertamento dell’aliunde perceptum ai fini della determinazione del risarcimento del danno.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi la motivazione dell’assunzione a termine con riferimento ai due lavoratori per cui è processo, sono fondati. Deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli “a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando “tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti” (art. 2). Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede, al comma 1, che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 7”. E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configuratale come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 “impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione”. Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali, non esclusa la Corte di Cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che “considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto”. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori” deve passare necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza in questione che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza.

Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato. Nel caso di specie appare congrua la parametrazione effettuata dal giudice di merito che ha ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. In questo caso appare, infatti, rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, pur nell’ambito di una parametrazione concettuale con riferimento all’ambito territoriale di riferimento, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto. Nel caso in esame la Corte territoriale ha omesso di esaminare la motivazione addotta alle due assunzioni in questione, e costituita dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse alla fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio. La società Poste Italiane ha anche chiesto di provare tale circostanza addotta a sostegno delle assunzioni in questione, ed ha anche prodotto gli accordi sindacali relativi alla mobilità infraziendale. Ma la sentenza impugnata ha omesso di valutare i fatti indicati in relazione alla causale costituita dalla ristrutturazione aziendale e la mobilità, a determinare la legittimità delle assunzioni a termine, sebbene, si ripete, la società poste abbia offerto la prova delle circostanze addotte. Il palese difetto di motivazione impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in altra composizione che provvederà a motivare sulla sussistenza dei motivi che legittimano l’apposizione del termine ai contratti di lavoro in questione, oltre al regolamento delle spese del presente giudizio.

Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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