Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16257 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5069/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliata.
– ricorrente –
contro
Fuego s.r.l..
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della
Lombardia n. 89/15/13, depositata il 3.7.2013.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.3.2021 dal
Consigliere Rosaria Maria Castorina.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 89/15/13, depositata il 3.7.2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’ufficio e accoglieva l’appello incidentale di Fuego s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Pavia che aveva parzialmente accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso un avviso di accertamento, non impugnato, con il quale erano stati contestati maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore e, la cartella di pagamento derivante dall’iscrizione a ruolo delle imposte di cui all’avviso.
La CTR riteneva che la notifica dell’avviso di accertamento fosse nulla e che, non essendo stata sanata la nullità, fosse nullo anche l’atto consequenziale, cioè la cartella di pagamento.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidando il suo mezzo a due motivi.
La contribuente non ha spiegato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta che la contribuente nel proprio appello incidentale non aveva impugnato la statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, argomentando soltanto sul merito dell’accertamento e che la CTR aveva pronunciato oltre i limiti della domanda.
La domanda è fondata.
La sentenza della CTP ha pronunciato sulla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, che ha esaminato nel merito affermando: “La Commissione presa visione della documentazione presentata dalle parti, ritiene di poter accogliere solo parzialmente le argomentazione svolte dalla parte ricorrente. Invero, le tesi puntualmente illustrate dalla difesa dimostrano come l’atto sia giunto a conoscenza della parte e come le motivazioni siano sufficientemente chiare. Nel merito la commissione ritiene, tuttavia, che le risultanze degli studi di settore debbano essere poste in relazione alle reali condizioni di svolgimento delle attività aziendali, considerando anche i periodi di chiusura….
La contribuente, nel suo appello incidentale, riprodotto in ossequio all’onere di autosufficienza, non ha censurato la statuizione sulla regolarità della notifica dell’avviso, censurando soltanto le valutazioni sul merito dell’accertamento.
La CTR nell’affermare che la notifica dell’avviso di accertamento fosse nulla e che, non essendo stata sanata la nullità, fosse nullo anche l’atto consequenziale, cioè la cartella di pagamento ha giudicato oltre i limiti della domanda.
Ne consegue che la statuizione sulla regolare notifica dell’avviso di accertamento è divenuta definitiva con conseguente definitività dell’accertamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8, per avere CTR erroneamente ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, la controversia deve essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna Fuego s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alla spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021