Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16257 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28982/2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA PIAZZA ERCULEA ARL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati EMILIO MAGNONI, GIOVANNI MAGNONI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3187/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

16/10/07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano pronunciata in data 29-11- 2007 nella controversia con la cooperativa PIAZZA ERCULEA a r.l..

Detta sentenza ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato improcedibile (anzichè inammissibile) l’opposizione proposta dal C. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento del residuo corrispettivo di due box; ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, la domanda del C. nei confronti della cooperativa di consegna dei box; ha confermato nel resto la sentenza appellata.

1.1. Ha resistito al ricorso la cooperativa PIAZZA ERCULEA a r.l., depositando controricorso.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile, come introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs.. e, più in generale, senza l’osservanza dei canoni di chiarezza e specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

3.1. Invero il primo motivo – pur formalmente denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – propone, in realtà, una questione di diritto (peraltro risolta dalla Corte di appello in termini conformi a consolidata giurisprudenza di legittimità), contestando l’applicabilità alla fattispecie del comb. disp. dell’art. 165 c.p.c., art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 647 c.p.c..

3.2. Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo che – pur formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – è in realtà motivo di diritto, opposto ad una (presunta) violazione di norme processuali.

3.2.1. Sussiste in relazione a questo motivo un’ulteriore ragione di inammissibilità. Invero – considerato che la Corte di appello ha affermato sia la tempestività dell’eccezione di improcedibilità, sia anche la rilevabilità della questione di ufficio – la decisione sul punto appare sorretta da due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente, ex se, a sorreggere il dictum, una sola delle quali è stata oggetto di censura.

Va qui ribadito – in conformità ad un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronunzia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza in loto, o in un suo singolo capo (id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano). E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (ex multis Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

3.3. Il terzo motivo – denunciante violazione dell’art. 1460 c.c., n. 2, e come tale formalmente riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, ma con una mera elencazione di presunte omissioni o carenze motivazionali, inammissibilmente sollecitando un intervento in sovrapposizione di questa Corte in ordine ad accertamenti di fatto”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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