Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16256 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20783/2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO COCCIOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/02/2014 R.G.N. 1039/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 489 del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da C.L. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dal medesimo proposta al fine di ottenere la trasformazione della pensione di anzianità in regime internazionale, di cui fruiva sin dal gennaio 1999, in pensione di vecchiaia autonoma, da determinarsi sulla base dei soli contributi versati in Italia rivalutati ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 7, comma 12. L’INPS, in sede amministrativa, aveva rigettato la richiesta per difetto del requisito contributivo essendo l’anzianità contributiva maturata al momento della liquidazione della pensione di anzianità pari a 716 contributi in luogo del 1040 previsti per la pensione di vecchiaia.

2. Il C., in sede di appello, a fronte del diniego del Tribunale, aveva dedotto di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (abbandonando la tesi della rivalutazione contributiva) in virtù del fatto che lo stesso doveva ritenersi esentato dall’innalzamento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, in quanto lavoratore discontinuo titolare di anzianità assicurativa di oltre 25 anni (di cui almeno 10 con meno di 52 settimane di contributi) e di poter contare, oltre alle 716 settimane di contribuzione obbligatoria presso l’AGO, su ulteriori 78 settimane spettanti a titolo di contribuzione figurativa per servizio militare, svolto dal marzo 1959 al settembre 1960.

3. La Corte territoriale ha motivato la decisione facendo riferimento all’orientamento di legittimità secondo il quale, non esistendo un principio generale di conversione tra i vari tipi di pensione nè, al contrario, esistendo un principio di immutabilità dei medesimi tipi di pensione, tale ambito resta affidato alla discrezionalità del legislatore. Nel caso di specie, la possibilità di trasformare il trattamento pensionistico non poteva trarsi dal contenuto della L. n. 153 del 1969, art. 22, che si limita a prevedere una equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia, al raggiungimento dell’età prevista per il raggiungimento di quest’ultima, trattandosi in questo caso non di trasformazione, ma solo di eliminazione della incompatibilità tra la fruizione della pensione di anzianità e l’attività di lavoro e tra quest’ultima e la eventuale fruizione di benefici propri della pensione di vecchiaia.

4. Avverso tale sentenza C.L. ricorre per cassazione con un articolato motivo. Resiste l’Inps con controricorso.

La Sesta sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 8556 del 2017, ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6, in combinato disposto con l’art. 46 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971. In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, non procedendo ad una interpretazione complessiva delle due disposizioni, non ha applicato la citata disposizione del Regolamento n. 1408 del 1971 che stabilisce che l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni a norma della legislazione che essa applica, laddove le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni siano state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale.

Nel caso di specie, il ricorrente risulta titolare di pensione di anzianità in convenzione internazionale, cioè ottenuta totalizzando la contribuzione italiana e quella estera; dunque, ad avviso del medesimo ricorrente, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6 e considerando la pensione in regime di totalizzazione di cui fruisce, si perviene alla necessaria equiparazione, ai soli fini del calcolo della prestazione, del pro rata di pensione italiana di anzianità alla pensione di vecchiaia in regime autonomo, calcolata cioè con i soli contributi italiani. Ciò in quanto la normativa comunitaria vigente prevede due differenti sistemi di calcolo e stabilisce che spetta all’avente diritto alle due diverse prestazioni scegliere quella economicamente più favorevole, come confermato sia dalla giurisprudenza Europea che da quella di legittimità in materia di integrazione al trattamento minimo della prestazione previdenziale. In tal senso, il ricorrente ricorda anche l’intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 428 del 1992, che ha dichiarato l’incostituzionalità della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, proprio in quanto non consentiva, in caso di pensione di anzianità, di ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole.

2. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, come si evince anche dalla lettura del ricorso per cassazione, ha modificato in appello le ragioni addotte in primo grado a fondamento della pretesa. Dapprima l’aveva basata sulla richiesta di rivalutazione ex lege n. 638 del 1983, dei contributi agricoli versati; in appello, invece, ha prospettato di trovarsi nelle condizioni peculiari, previste dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, lett. b), per non incorrere nell’innalzamento a 1040 dei contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia ed inoltre ha affermato di poter contare su contribuzione figurativa maturata durante il servizio militare, chiedendo applicarsi il principio secondo il quale in ipotesi di pensione di anzianità in regime di totalizzazione Europea (art. 46 Regolamento n. 1041/1971), è diritto del pensionato ottenere la riliquidazione della detta pensione mediante equiparazione alla pensione di vecchiaia di cui abbia conseguito i requisiti di età ed anzianità contributiva, se più favorevole.

3. Il motivo è infondato.

4. Va osservato che la sentenza impugnata non ha esaminato l’aspetto relativo all’effettivo conseguimento del requisito contributivo che era stato negato dal Tribunale, concentrandosi esclusivamente sulla tesi sostenuta dal ricorrente sul piano meramente giuridico della astratta possibilità di ottenere la trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia; l’Inps ha eccepito la novità delle allegazioni in fatto che hanno sostenuto la nuova prospettazione.

5. Dalla stessa esposizione dei fatti processuali contenuta in ricorso si evince che il ricorrente ritenne di aver acquisito il diritto alla pensione autonoma di vecchiaia a carico del fondo pensioni per i lavori dipendenti nell’anno 2002, allorquando raggiunse l’età pensionabile ed a fronte dell’anzianità contributiva maturata “anche in base alla rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 7, comma 12, che prevede la rivalutazione dei contributi agricoli versati ed accreditati anteriormente al 1984 per il coefficiente di 2,60 per gli uomini, nel limite di 270 giornate annue”; il giudice di primo grado rigettò la domanda affermando che il ricorrente non aveva provato la sussistenza del requisito contributivo potendo far valere solo 716 contributi settimanali e tale sentenza fu impugnata dal C. facendo valere la circostanza che lo stesso non era soggetto all’innalzamento dell’anzianità contributiva prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del medesimo D.Lgs. (anzianità assicurativa superiore a venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane di contribuzione), per cui doveva applicarsi il previgente requisito di 15 anni ed a ciò doveva aggiungersi che lo stesso ricorrente aveva svolto il servizio militare per diciotto mesi, dal 21 marzo 1959 al 15 settembre 1960 pari a 78 settimane.

6. Da tali fatti del processo si evince che il ricorrente non ha riproposto in appello i medesimi fatti costitutivi della pretesa che erano stati disattesi dal primo giudice, nè ha impugnato tale profilo della sentenza del Tribunale. Con l’atto di appello medesimo il ricorrente ha allegato altri e diversi fatti storici ai quali si è collegato il diritto all’incremento della base contributiva necessaria a raggiungere il requisito di legge, con ciò palesemente violando l’art. 437 c.p.c., comma 2 e rendendo definitivo l’accertamento del primo giudice. Ancora, in questa sede di legittimità, il ricorrente non ha impugnato la mancata disamina da parte della Corte d’appello delle questioni relative al requisito contributivo ed a questa Corte di cassazione è, quindi, inibito il giudizio sul punto.

7. L’effetto di tale condotta processuale è che è rimasta definitivamente accertata l’insussistenza del requisito contributivo necessario per poter affermare il diritto alla pensione di vecchiaia in via autonoma.

8. Ciò premesso, quanto ai profili sollevati dal motivo di ricorso, va ricordato che questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1034 del 2014, esaminando una fattispecie analoga alla presente, ha osservato che, per trattamento pensionistico autonomo, deve intendersi quello spettante presso il singolo Stato, senza che sia necessario procedere al cumulo dei periodi assicurativi compiuti presso altri Stati membri dell’Unione Europea, così come previsto dall’art. 46, comma 1, lett. a), punto i), del Regolamento 1971/1408/CEE (Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità), nel testo sostituito dall’art. 2 del Regolamento del Consiglio n. 118 del 2.12.1996, a mente del quale: “7. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’art. 45 nè l’art. 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti: a) l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica” (cfr altresì, al riguardo, Cass., n. 11932/2008, in motivazione).

9. Nel caso di specie è stata richiesta l’equiparazione della pensione di anzianità in godimento (ossia in regime internazionale) con la pensione di vecchiaia in regime autonomo, a mente della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6; perchè possa essere dato corso alla invocata equiparazione è dunque necessario che vi sia uniformità di regimi tra la pensione di anzianità e quella di vecchiaia autonoma alla quale si chiede l’equiparazione o, quanto meno, che, pur essendo stata la pensione di anzianità liquidata in regime internazionale, sussista una contribuzione italiana da sola sufficiente al riconoscimento della pensione (autonoma) di vecchiaia; diversamente, si addiverrebbe al riconoscimento di un trattamento pensionistico in assenza dei requisiti di legge espressamente previsti per il medesimo; non può quindi essere condiviso il diverso orientamento ermeneutico richiamato dalla sentenza impugnata (cfr, Cass., n. 3145/1987; nonchè, in senso analogo, Cass., n. 4541/1989).

10. In punto di fatto, secondo quanto si è precisato sopra, l’assicurato, al momento della liquidazione della pensione di anzianità, poteva vantare una contribuzione italiana inferiore al minimo richiesto (716 contributi settimanali versati).

11. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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