Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16256 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2485 – 2016 proposto da:

JONNY Q ITALIA SRL, in persona del suo amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 15

presso la SOGEST SRL rappresentata e difesa dall’avvocato DANILLO

CONSORTI;

– ricorrente –

contro

MILIOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RINZO TURRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 765/2015 della CORTE, D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALIS1.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. SCALISI A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la: “Manifesta infondatezza del ricorso perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione dei dati processuali) e la valutazione effettua dalla Corte distrettuale non presenta vizi censurabili nel giudizio di cassazione”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

La società Jonny Q Italia con ricorso notificato il 13 novembre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 763 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza del Tribunale di Prato rigettava l’opposizione dell’attuale ricorrente, in quella fase appellata, avverso decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società Milior spa., per il pagamento della somma di Euro 9.472,93, quale importo di una fornitura di tessuto, e condannava la medesima al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte distrettuale la società Jonny Q Italia era decaduta dalla garanzia per vizi della merce per tardività delle contestazioni.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un motivo. La società Milior spa ha resistito con controricorso.

2.= Il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto con particolare riferimento all’art. 1495 c.c., comma 1. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale ha errato sia nel considerare la data del 15 maggio 1997 quale dies a qua/ perchè quella data è riferita alla consegna della merce da parte della società Milior al vettore M. e non, invece, alla società Jonny Q Italia, e sia perchè essendo vizi occulti il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla scoperta che ricorre quando il compratore abbia acquisito certezza obiettiva dell’esistenza del vizio.

3.= In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità avanzata da parte controricorrente per mancanza dei presupposti ex art. 348 ter c.p.c., perchè la procura ad litem rilasciata dalla società. Jonny Q Italia contiene, comunque, un esplicito riferimento alla sentenza n. 763 del 2015 della Corte di appello di Firenze, nonostante viene fatto riferimento alla normativa di cui all’art. 348 ter c.p.c..

4.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione dei dati processuali), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte dì cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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