Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16256 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 770 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Ginevra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso,

dall’Avv. Enrico Allegro ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’Avv. Fioravante

Carletti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 43/36/12 della Commissione tributaria

regionale della Piemonte depositata il 23.05.2012;

udita nella camera di consiglio del 9.3.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verbania che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 2005 per essere stato presentato oltre il termine di legge.

Con valutazione concorde i giudici di merito hanno ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso avverso l’avviso avesse iniziato a decorrere dalla notifica dell’atto alla società in data 20.11.2009, essendo irrilevante, a tale fine, la successiva notifica eseguita il 4.12.2009 al legale rappresentante della contribuente.

In data 17.3.2010 era stata presentata richiesta di accertamento con adesione con conseguente allungamento del termine, per l’opposizione, di ulteriori novanta giorni.

Pertanto il termine di 150 giorni non era stato rispettato essendo stato spedito il ricorso in data 3.5.2010, non potendosi tenere conto, a tale scopo, della notifica al legale rappresentante della società.

Ha proposto ricorso per cassazione la società Ginevra s.r.l. articolando due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere errato i giudici di merito nel computo dei termini per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento per il quale è causa.

Nel caso di specie, essendo avvenuta la notifica al legale rappresentante della società in data 4.12.2009, ed avendo la contribuente presentato domanda ex L. n. 218 del 1997, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 3.5.2010, ossia alla data in cui lo stesso è stato effettivamente spedito.

2. Con il secondo motivo la contribuente ha dedotto omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo esaminato la CTR la questione relativa alla nullità dell’avviso perchè basato su presupposti errati.

A tale scopo ha ribadito le argomentazioni di merito già illustrate nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.

3. Il primo motivo è infondato.

In primo luogo si rileva che lo stesso è non congruente rispetto al contenuto della decisione.

Dal complesso del motivo si desume che la ricorrente intende fare decorrere il termine complessivo per proporre l’opposizione dalla seconda notifica ma omette di impugnare espressamente la statuizione della sentenza che individua la decorrenza del medesimo termine dalla prima.

Nel merito, si osserva che, per come risulta dalla concorde ricostruzione dei fatti operata dalle parti, la notifica dei diversi avvisi di accertamento per i quali è causa è avvenuta presso la sede sociale ai sensi dell’art. 145 c.p.c., mediante consegna degli atti a mani del padre del legale rappresentante incaricato al ritiro.

La validità della notifica non è stata contestata dalla parte ricorrente e gli effetti che ne derivano non possono che decorrere dal suo perfezionamento.

Nè gli stessi sono nella disponibilità dell’Amministrazione che ha effettuato la notifica in data successiva al legale rappresentante della contribuente.

Correttamente, quindi, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la tardività della spedizione del ricorso giudiziale avverso gli avvisi di accertamento in data 3.5.2010 essendo a quella data decorsi i 150 giorni risultanti dalla sommatoria tra il termine di 60 giorni di cui alla L. n. 56 del 1992, art. 21, e quello di 90 giorni di cui alla L. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, avendo presentato la contribuente istanza di accertamento con adesione.

Sulla questione della reiterazione della notificazione alla stessa parte nel caso in cui la prima notifica non sia viziata da alcuna nullità e sulla sua inidoneità a fare decorrere autonomamente il termine per il compimento degli ulteriori adempimenti processuali si è pronunciata Cass. sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454.

3. L’infondatezza del primo motivo, riguardante il profilo che, da solo, regge la “ratio decidendi” della sentenza, rende carente di interesse la ricorrente rispetto al secondo motivo di ricorso.

4. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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