Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16256 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20732/2009 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

86, presso lo studio dell’avvocato ILARIA SCATENA, rappresentato e

difeso dagli avvocati LIVERI Domenico, DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAI ASSICURAZIONI SPA (ora FONDIARIA SAI Assicurazioni SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 16/2009 del TRIBUNALE di PARMA – Sezione

Distaccata di FIDENZA, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 22 settembre 2009 D.C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 gennaio 2009 dal Tribunale di Parma che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fidenza, aveva accertato il pari concorso di colpa del medesimo e di K.F. nella causazione del sinistro e in Euro 6.857,60 la somma a lui spettante.

Parte intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 141 C.d.S., perchè non è stata fornita la prova liberatoria.

La censura, incongrua nella sua formulazione, in quanto la prova liberatoria deve essere offerta da colui che intende superare la presunzione di responsabilità concorsuale e affermare la responsabilità esclusiva della controparte, si basa su argomentazioni che implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto e si conclude con un quesito astratto, poichè prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La censura lamenta che il Tribunale ha stravolto il significato delle testimonianze e non utilizzato i poteri d’ufficio che gli avrebbero consentito di giungere ad una nuova valutazione dei fatti.

La prima affermazione evidenzia una questione di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede. La seconda attacca un potere discrezionale del giudice d’appello di cu peraltro esso deve fare uso parsimonioso e oculato, essendo principio generale che l’istruttoria va espletata in primo grado.

L’una e l’altra non sono sorrette dalle necessaire autosufficienza e specificità.

Il quesito finale non ha le caratteristiche del momento di sintesi strutturato secondo il parametro sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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