Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16256 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8044-2012 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BUSCEMI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato LUCIA CARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO DI CICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato BUSCEMI Paolo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-10-2004 B.G., assegnatario dell’appartamento IACP sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio S.G., per sentirlo condannare al rilascio della porzione dell’alloggio popolare dal medesimo abusivamente occupata, nonchè al risarcimento dei danni in forma generica.

Con sentenza non definitiva n. 126/2006 il Tribunale di Foggia rigettava le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione, sollevate dal convenuto, rimettendo la causa sul ruolo per il merito, come da separata ordinanza.

Avverso tale pronuncia non definitiva proponeva appello immediato il S., il quale reiterava le eccezioni di carenza di legittimazione attiva del B. e di prescrizione decennale del diritto di quest’ultimo ad agire per il rilascio dell’immobile.

Con sentenza in data 19-9-2011 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame. La Corte territoriale rilevava che l’assegnatario di alloggio IACP, ancorchè non ne abbia conseguito la detenzione, è legittimato ad agire direttamente contro il terzo che occupi abusivamente l’immobile per ottenerne la disponibilità o il risarcimento del danno. Riteneva infondate, inoltre, anche le censure mosse dall’appellante avverso la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che lo spossessamento della porzione immobiliare in contestazione, posto in essere dal B. nei confronti del S. in data 4-8-2002, valesse ad integrare gli estremi dell’atto interruttivo della prescrizione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.G., sulla base di due motivi.

B.G. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva del B.. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello ha omesso di valutare il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 1390/2003 del Tribunale di Foggia, dalla quale era risultato che il B., in relazione alla contestata porzione di immobile, non poteva materialmente avere mai avuto nella propria disponibilità il mini appartamento creato con l’erezione del muro divisorio circa 25/30 anni prima; che la validità del contratto doveva essere messa in dubbio dai giudici di merito, i quali, conseguentemente, non avrebbero potuto ritenere l’attore detentore qualificato dell’appartamento e, quindi, titolare dell’azione petitoria; che andava disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello IACP. Il motivo è infondato.

Deve premettersi che i giudici del merito, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, hanno stabilito che assegnatario dell’alloggio per cui è causa era il B., e che, per converso, il S. deteneva senza alcun titolo l’appartamento medesimo.

Ciò posto, si rileva che, per quanto emerge dalla lettura del ricorso, il giudicato esterno invocato dal ricorrente si è formato nell’ambito di un giudizio per reintegra in possesso promosso, in relazione all’appartamento de quo, dal S. nei confronti del B., conclusosi con l’accoglimento della domanda.

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacchè l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (Cass. 5-2-2016 n. 2300; Cass. 27-6-1978 n. 3174).

Nella specie, pertanto, la sentenza resa nel precedente giudizio possessorio non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio petitorio promosso dal B. nei confronti del S..

Fatta questa premessa, si osserva che correttamente la Corte di Appello ha riconosciuto all’attore, quale assegnatario dell’alloggio IACP per cui è causa, la legittimazione ad agire direttamente contro il terzo occupante dell’immobile per ottenerne il rilascio e il risarcimento del danno.

Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, con riguardo ad alloggio economico e popolare, solamente il provvedimento di decadenza o revoca dell’assegnazione, per avere l’assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva, e, pertanto, pone l’assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell’immobile, privandolo di legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio (Cass. 26-2-2004 n. 3841; Cass. 11-6-1999 n. 5746).

Nel caso in esame, pertanto, non essendo intervenuta alcuna decadenza dell’assegnazione, l’attore, in virtù dell’atto di assegnazione ancora valido, ha conservato il diritto a detenere l’immobile e a pretendere la rimozione della situazione contro legem indotta dall’occupazione da parte del convenuto, senza alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente assegnante.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione petitoria proposta dal B., “con omessa correlazione del giudicato formale e sostanziale scaturente dalla sentenza n. 1390103”.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 2010- 2005 n. 20322). La norma citata, infatti, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Nella specie, il motivo in esame, che così come articolato presenta punti di oscura comprensione, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto gli indicati profili, si limita sostanzialmente a ribadire in termini generici la tesi dell’intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato, senza nemmeno richiamare specificamente l’iter argomentativo che ha indotto il giudice del gravame a disattendere l’eccezione in parola, onde porne in rilievo eventuali carenze e incongruenze logiche. Del tutto inconferente, inoltre, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso, appare il riferimento al preteso giudicato formatosi nel giudizio possessorio.

Le censure mosse dal ricorrente, pertanto, per la loro genericità, finiscono col risolversi in apodittiche petizioni di principio, dirette a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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