Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16255 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15182/2009 proposto da:

CHIRON SCHOOL SCD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BLUMENSTIHL 55,

presso lo studio dell’avvocato BINDOCCI CATERINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANTI LAURINI ROBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO

15, presso lo studio dell’avvocato DE TOMMASO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORSELLI EDOARDO,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ANDREA DA GROSSETO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/03/2009; r.g.n. 1529/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DONATELLA CUNGI per delega ROBERTO SANTI LAURINI;

udito l’Avvocato DI TOMMASO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, L. A.N., già docente presso la scuola privata Studio Consulenza Didattica SCD s.r.l., poi confluita nella società Andrea da Grosseto s.r.l., chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lei intimato il 25 maggio 1999, in quanto discriminatorio e non sorretto da giusta causa. A seguito del fallimento di quest’ultima società, il giudizio veniva interrotto e, a seguito della riassunzione nei confronti della curatela, la domanda veniva limitata alla sola declaratoria di illegittimità del recesso e al risarcimento del danno per l’illegittimità del medesimo. Con distinto ricorso del 13 luglio 2004 la L. si rivolgeva allo stesso Tribunale e, premesso che la Chiron School SCD s.r.l. era subentrata nella gestione della scuola a seguito di contratto di affitto di azienda in data 31 gennaio 2001, domandava nei confronti di tale società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la declaratoria di illegittimità del licenziamento nonchè le differenze retributive e le maggiori somme spettanti in relazione al suo rapporto di lavoro.

Riuniti i due giudizi, la domanda veniva accolta e, previa la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dalla impresa poi fallita, veniva condannata la predetta Chiron School alla reintegrazione della L. nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e di altre somme a titolo retributivo, nonchè al versamento dei contributi previdenziali.

2. Questa decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che, con la sentenza qui impugnata, confermando nel resto le statuizioni del Tribunale, escludeva la condanna della Chiron School alla reintegrazione nel posto di lavoro e limitava la condanna al risarcimento commisurandolo alle retribuzioni maturate sino al 19 febbraio 2005, allorchè era venuto a cessare il contratto di affitto e l’azienda era stata retroceduta alla curatela della società Andrea da Grosseto s.r.l.. In particolare, la Corte di merito, per quanto interessa in questa sede, premetteva che la illegittimità del licenziamento, in quanto intimato per ragioni di ritorsione connesse all’attività sindacale della lavoratrice, era emersa pacificamente dalle acquisite risultanze processuali e rilevava, in relazione alla posizione della società Chiron School:

che questa, quale affittuaria della gestione dell’impresa, doveva rispondere in solido di tutte le obbligazioni della cedente verso i dipendenti; non si era verificata alcuna prescrizione essendovi stato un atto interruttivo nei confronti della cedente; la retrocessione dell’azienda, se esonerava l’affittuaria dai debiti futuri, non la teneva indenne dalle obbligazioni sorte e maturate in epoca precedente, allorchè peraltro la L. aveva già avanzato le sue pretese nei confronti della società cedente.

3. Di questa sentenza la società Chiron School domanda la cassazione. La L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, mentre la curatela fallimentare della società Andrea da Grosseto s.r.l., già contumace in grado di appello, non si è costituita neanche in questa fase del giudizio. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il ricorso principale si articola in dieci motivi (dovendosi considerare erronea l’indicazione di dodici motivi e mancando un “settimo” e un “ottavo” motivo).

2.1. Il primo motivo denuncia “nullità del procedimento per omessa pronuncia sulla chiamata in garanzia” e violazione delle norme sulla competenza del giudice delegato al fallimento. Si deduce che la società ricorrente aveva chiesto di chiamare in garanzia la cedente, così determinandosi la vis attrattiva della competenza del giudice fallimentare per tutte le domande proposte dalla L.; ma su tale richiesta i giudici di merito avevano omesso di pronunciare.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non abbiano considerato che la rinuncia all’azione, da parte della L., nei confronti della cedente, era preclusiva di ogni domanda anche nei confronti della odierna ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si aggiunge che la predetta rinuncia, manifestata senza alcuna riserva, costituiva remissione liberatoria nei confronti anche della Chiron School, condebitrice in solido della società cedente.

2.4. Col quarto motivo si lamenta che sia stata erroneamente respinta l’eccezione di prescrizione, senza considerare che anche nei confronti della ricorrente il termine iniziava a decorrere dalla maturazione del diritto fatto valere (cessazione del rapporto e mancato pagamento della retribuzione).

2.5. Col quinto motivo si deduce che la solidarietà dell’affittuaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. non poteva riferirsi ai rapporti cessati anteriormente al trasferimento dell’azienda, posto che, nella specie, le relative obbligazioni non risultavano dalle scritture contabili della cedente e non erano perciò opponibili alla affittuaria.

2.6. Col sesto motivo si aggiunge che l’obbligo solidale non poteva comprendere il risarcimento da illegittimo licenziamento, non ancora certo ed esigibile all’atto della cessione, nè il pagamento dei contributi previdenziali, che derivava da un’obbligazione verso terzi.

2.7. 2.8. 2.9. Non sono indicati, nè articolati, un settimo e un ottavo motivo. Con il motivo indicato come nono si deduce che la L. aveva omesso di comunicare lo svolgimento di attività, se pure a tempo parziale, per un’impresa concorrente, in violazione dell’art. 2105 c.c., e dell’art. 10 del c.c.n.l..

2.10. Col “decimo” motivo si lamenta vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la natura ritorsiva del licenziamento, configurando erroneamente un’attività sindacale della dipendente e senza considerare che le risultanze istruttorie avevano rivelato la effettiva causa del recesso, da individuare nell’attività svolta dalla L. presso altri istituti.

2.11. Con l'”undicesimo” motivo si lamenta che la decisione impugnata, in ordine ai motivi del licenziamento, si sia fondata sulle dichiarazioni di un teste incapace a testimoniare, interessato all’esito della lite in quanto legato da rapporti professionali ed economici con la L..

2.12. Con l’ultimo motivo si lamenta che la sentenza impugnata, in relazione all’eccezione di aliunde perceptum, non abbia considerato i certificati prodotti dalla ricorrente attestanti i numerosi incarichi di insegnamento svolti dalla docente licenziata.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la reintegra e il risarcimento per il periodo successivo alla data di retrocessione dell’azienda, in violazione dell’art. 2112 c.c., e, comunque, abbia escluso il diritto alle retribuzioni, L. n. 300 del 1970, ex art. 18, sin dalla predetta data anzichè da quella di pubblicazione della sentenza d’appello.

4. Il ricorso principale non può trovare accoglimento, essendo infondati, o inammissibili per alcuni profili, tutti i motivi ivi articolati.

4.1. La natura solidale dell’obbligazione, derivante dall’art. 2112 c.c., escludeva, da un lato, la necessità della chiamata in garanzia, attesa l’inesistenza di un litisconsorzio necessario, e rendeva inoperante, dall’altro, alcuna vis attractiva della competenza del giudice fallimentare.

4.2. La riduzione della domanda nei confronti della cedente, operata mediante rinuncia ad alcuni capi, configurava una rinuncia, parziale, all’azione, ma non determinava, evidentemente, una rinuncia al diritto, che, al contrario, ben poteva essere distintamente fatto valere, così come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata.

4.3. In coerenza con l’indicata premessa, la rinuncia non poteva determinare una rimessione del debito nei confronti della cedente, con effetto nei confronti dell’affittuaria-condebitrice in solido, così come invece sostiene la ricorrente.

4.4. La deduzione, in questa sede, di un determinato dies a quo, per la decorrenza della prescrizione, è inconferente rispetto alla relativa statuizione della Corte d’appello, che ha disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo la sussistenza di atti interruttivi nei confronti della cedente (che sono efficaci nei confronti della affittuaria, condebitrice, in applicazione dell’art. 1310 c.c., comma 1).

4.5., 4.6. La decisione impugnata ha accertato, in fatto, la effettiva conoscenza, da parte della Chiron School, delle obbligazioni della società cedente, e sul punto le censure della ricorrente sono del tutto generiche; e mette conto rilevare, peraltro, che la responsabilità della società affittuaria discendeva dalla sua successione, a titolo particolare, nel diritto controverso, sì che, una volta instaurata la controversia, da parte della L., nei confronti della cedente, la sentenza era opponibile alla cessionaria, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; di conseguenza, come la Corte di merito ha puntualmente rilevato, lo svolgimento del simultaneus processus nei confronti sia della cedente, sia della affittuaria ha consentito a quest’ultima, nell’ambito delle garanzie derivanti dal contraddittorio, di prendere piena cognizione delle pretese creditorie avanzate dalla L..

Nè potevano escludersi, dal novero delle obbligazioni imputabili alla Chiron School, quelle relative al versamento dei contributi, che attenevano al rapporto lavorativo dedotto dalla lavoratrice ed erano ascrivibili, pertanto, ad un credito di quest’ultima, sebbene da adempiere mediante il versamento all’ente previdenziale (a sua volta, autonomamente legittimato a pretendere il versamento della contribuzione, in relazione all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento).

4.7. Le censure riguardanti l’inadempimento della L., ai sensi dell’art. 2105 c.c., nonchè le valutazioni della Corte di merito circa la giusta causa del recesso (motivi nono, decimo e undicesimo), sono inammissibili perchè implicano accertamenti di fatto, non consentiti in questa sede di legittimità, e si risolvono in una diversa ricostruzione della vicenda, in senso opposto rispetto alla decisione di merito. Inoltre, anche una maggior considerazione dei comportamenti, asseritamente illegittimi, della dipendente sarebbe stata ininfluente, tenuto conto, da un lato, che il giudice di merito ha accertato, comunque, l’inosservanza della procedura prescritta dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, e, dall’altro, che lo stesso giudice, avendo ricostruito in modo analitico i fatti che avevano dato luogo al recesso, ha individuato nell’attività sindacale della L. l’effettiva ragione del licenziamento, rivelatosi perciò di natura ritorsiva. Nè rilevano, sul punto, le deduzioni sollevate in questa sede circa l’asserita incapacità di un testimone – le cui dichiarazioni sono state ritenute decisive dal giudice di merito – stante la genericità delle ragioni indicate, che comporterebbero un interesse alla lite, nonchè la mancanza di specifici e idonei riferimenti circa la rituale e tempestiva proposizione della questione in sede di merito.

4.8. Riguardo all’ultimo motivo, sono parimenti inammissibili le censure relative alla percezione di altri redditi in conseguenza di incarichi svolti dalla lavoratrice presso altri istituti, trattandosi di deduzioni in fatto già disattese dai giudici di merito e, peraltro, generiche e prive di decisività, essendo comunque inidonee a configurare ex se l’incidenza di tali incarichi ai fini in esame (essendo pacifico, fra l’altro, che il rapporto della L. era a part time).

5. E’ fondato il ricorso incidentale nella parte in cui viene sostenuto il diritto alla reintegra presso la Chiron School e a percepire da quest’ultima le retribuzioni anche in epoca successiva alla retrocessione dell’azienda (restando assorbita la censura, di carattere subordinato, relativa alla data di cessazione dell’obbligo retribuivo della stessa affittuaria, in caso di ritenuta inoperatività della reintegrazione).

5.1. L’art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell’azienda; ne deriva che l’obbligazione dell’azienda affittuaria, come avviene per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell’occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso, semplicemente, con la formale restituzione dell’azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che, invece, l’attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell’azienda affittuaria era continuata. Al riguardo, mette conto rilevare che gli effetti dell’art. 2112 c.c., si applicano, bensì, anche nell’ipotesi della retrocessione dell’azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone la condizione che l’impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento, e quindi prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l’attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l’intento perseguito dal Legislatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 12909 del 2003). Condizione, questa, che certamente era esclusa nella specie in esame, essendosi evidenziato, nel giudizio di merito, con accertamento rimasto pacifico, che l’attività della società Andrea da Grosseto era definitivamente cessata, mentre era continuata quella della società Chiron School; e sarebbe spettato, peraltro, a quest’ultima l’onere di dimostrare il venir meno delle condizioni per mantenere l’occupazione presso la sua azienda, provando, cioè, il passaggio di quest’ultima alla società Andrea da Grosseto – di cui, invece, è risultato pacifica la cessazione dell’attività, nonchè il fallimento – e la cessazione della propria attività d’impresa, ovvero la cessazione dell’azienda ottenuta in affitto e utilizzata per l’esercizio dell’impresa.

5.2. Al riguardo, pertanto, la decisione impugnata non si sottrae alle censure della ricorrente incidentale, avendo invece escluso il diritto alla reintegra e alle retribuzioni per il periodo successivo alla data di formale retrocessione dell’azienda.

6. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale. La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione a quest’ultimo ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie l’incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione a quest’ultimo ricorso, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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