Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16255 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24091-2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ISERNIA, VIA VENETO

7, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ONORATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE GALEAZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE ISERNIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 301/2017 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.D. ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con cui la CTR ha ritenuto legittimi i due avvisi di accertamento ICI degli anni 2006 e 2007 emessi nei confronti di esso ricorrente dal Comune di Isernia con la dizione “firma autografa del funzionario responsabile sostituta a stampa ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87”. Il ricorrente sostiene che la sentenza sia illegittima in quanto violativa di leggi (“della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 10, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445, art. 15, del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21”, “del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 25” e “del D.Lgs. n. 546 del 1992”) per effetto delle quali la 549 del 1985, predetto art. 1, comma 87, sarebbe stato abrogato e gli avvisi avrebbero dovuto, a pena di nullità, recare la sottoscrizione, autografa o digitale;

2. il Comune di Isernia non ha svolto difese;

3. la questione della legittimità degli avvisi di accertamento prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e recanti, in luogo della sottoscrizione del funzionario responsabile, l’indicazione a stampa del nominativo del medesimo funzionario, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87 (“la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”), è stata più volte affrontata e risolta in modo univocamente affermativo da questa Corte (v. sentenze n. 25065 dell’8/10/2019; n. 12756 del 14/05/2019; n. 20628 del 31/08/2017; n. 6736 del 2/04/2015; n. 15447 del 30/06/2010; n. 15079 del 5/08/2004). La Corte ha anche evidenziato (in particolare con la citate sentenze n. 25065/2019 e n. 12756/2019) che la L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce una modalità di estrinsecazione dell’atto “funzionale al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione” ed è “norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia”.

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto il Comune di Isernia è rimasto intimato;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con modalità da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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