Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16255 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20731/2009 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA SCATENA, rappresentato e difeso

dagli avvocati LIVERI Domenico, DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1590/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

26.2.08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 settembre 2009 C.O. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale di Parma, che aveva ritenuta congrua la somma di L. 79.072.000 corrispostagli dalla Sai Assicurazioni a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale cagionato da S.C..

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso risulta inammissibile poichè non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sìa cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In sostanza assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori. Il quesito finale non contiene un momento di sintesi formulato secondo i criteri sopra enunciati, ma demanda alla Corte di affermare il principio di diritto cui il giudice d’appello avrebbe dovuto attenersi. In tal modo vengono frustrate le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c.. Ragioni di completezza consigliano si osserva comunque che – come si evince dalla chiara dizione art. 345 c.p.c., l’espletamento di attività istruttoria nel giudizio d’appello riveste carattere eccezionale. L’ammissione di supplemento o di nuova consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice d’appello che, nella specie, ha spiegato le ragioni che l’hanno indotto ad escluderla. Il ricorrente non ha neppure contrapposto argomentazioni adeguate.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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