Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16255 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11398-2012 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAFORIO;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETRURIA 14,

presso lo studio dell’avvocato PIERO FARALLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA FRASCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato TONELLI Enrico, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAFORIO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRASCHETTI Paola, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 7-9-2004 C.G. chiedeva al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello, di ordinare a B.P. la cessazione di ogni turbativa del possesso o della detenzione dei terreni iscritti nel N.C.T. del Comune di Umbertide, foglio 87, particelle 64, 65,66,67,68,69,74 e 76, e foglio 90, particelle 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 114. Il ricorrente esponeva che la propria azienda familiare diretto-coltivatrice possedeva ed utilizzava i terreni indicati da oltre 30 anni, e che la resistente, aggiudicataria di una quota indivisa dei terreni stessi nell’ambito di una procedura esecutiva, contro il proprietario pro-quota L.E., aveva illegittimamente apposto sui medesimi una recinzione che impediva l’accesso di persone e bestiame ai fondi.

Con ordinanza del 15-1-2005 il giudice rigettava la domanda cautelare, rinviando per la trattazione del merito possessorio all’udienza del 19-4-2005.

Tale provvedimento veniva riformato dal Collegio, in sede di reclamo, con ordinanza del 9-5-2015, con la quale veniva ordinata alla B. la rimozione della recinzione apposta e la riduzione in pristino stato dei luoghi.

All’esito della fase di merito, con sentenza n. 35/2009 il Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello, rigettava il ricorso possessorio, rilevando che il C. non aveva il possesso del terreno, nè poteva qualificarsi come detentore dell’immobile.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il C..

Con sentenza in data 3-2-2012 la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che il C. si era qualificato come conduttore e, quindi, quale detentore del fondo, e che il medesimo non aveva provato la trasformazione della detenzione in possesso con atti rivolti verso il possessore del bene. Osservava che dagli atti risultava che il contratto di affitto a coltivatore diretto stipulato dal padre dell’appellante con i proprietari del terreno era stato sempre rinnovato anche con gli aventi causa di questi e con gli eredi dell’originario affittuario, e che nessun teste aveva riferito che sul terreno veniva esercitato da parte del C. un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale. Secondo il giudice del gravame, il C., non essendo possessore del bene, per esperire l’azione di spoglio doveva provare la sussistenza di una detenzione qualificata; sicchè, non avendo egli prodotto il contratto di affitto a suo favore, correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.G., sulla base di tre motivi.

B.P. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. Nel premettere che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, nel ricorso introduttivo e in tutti gli atti il C. ha sempre sostenuto di essere possessore dei fondi e non detentore, e nel far presente che nel giudizio possessorio rileva unicamente la situazione di fatto consistente nel possesso del bene ovvero nella sua detenzione qualificata, lamenta che la Corte di Appello si è soffermata solo sulla legittimità e titolarità della presunta detenzione, senza valutare le dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali emerge la prova dell’esercizio di un potere di fatto sulla cosa da parte dell’appellante.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo. Deduce che la Corte territoriale, nel qualificare il C. come detentore e non possessore, ha ignorato le testimonianze raccolte, da cui si evince che egli esercitava sui beni un potere di fatto corrispondente a quella del proprietario. Sostiene, inoltre, che il giudice del gravame non ha valutato adeguatamente i documenti acquisiti, non avendo considerato che i contratti verbali di affitto a firma di C.M.B., depositati dalla B., riguardavano terreni compresi in partite catastali diverse rispetto a quella (n. 6547) oggetto della proposta azione di reintegrazione. Rileva altresì che la sentenza impugnata, in modo contraddittorio, ha dapprima affermato che dagli atti emergeva la prova del contratto di affitto stipulato dal padre dell’appellante, rinnovatosi “anche con gli aventi causa di questi e con gli eredi dell’originario affittuario, tanto da essere in vigore sino al 31-01-2008”, e poi ha concluso rilevando che il C. non aveva dato prova della detenzione. Sostiene di aver dato ampia dimostrazione dell’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, qualificabile come possesso, e che, comunque, anche lo spoglio di una situazione detentiva trova tutela nell’art. 1168 c.c. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo sotteso agli artt. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto non provato nè il possesso nè la detenzione dedotti dall’appellante. Deduce, in particolare, che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta ampiamente dimostrato l’esercizio del possesso sui fondi in questione da parte del C. e dell’azienda familiare di cui è titolare. Sostiene che, una volta data la dimostrazione di tale situazione di fatto, incombeva alla controparte provare che la stessa veniva esercitata in base a un titolo diverso, non suscettibile di tutela possessoria. Rileva che, al contrario, la B. si è limitata a produrre alcune denunce di contratti di affitto verbali, senza verificare la corrispondenza con i terreni oggetto dell’azione possessoria. Aggiunge che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali si è discostata dalla decisione del giudice del reclamo, che aveva ritenuto provato l’esercizio del possesso sui terreni in questione da parte del C., sin oltre l’anno antecedente alla presentazione del ricorso di reintegra.

2) I tre motivi, che presentando profili di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che l’esercizio dell’azione di reintegrazione contro l’autore dello spoglio è consentito dall’art. 1168 c.c. non solo al possessore, ma anche al “detentore qualificato”, a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l’intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale.

Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, peraltro, allorchè venga proposta azione di reintegrazione, allegandosi dall’attore la propria situazione di detentore qualificato del bene in ordine al quale assume essere intervenuto il denunziato spoglio, il giudice del merito, a fronte della contestazione del convenuto, non può omettere l’accertamento del titolo della pretesa detenzione, ma deve procedere alla verifica del rapporto dedotto – quanto alla sua sussistenza, alla sua validità, alla sua efficacia ed alle particolari sue connotazioni – e della corrispondenza tra il contenuto di esso ed il rapporto di fatto in concreto posto in essere dall’attore, ponendo l’onere della relativa prova a carico di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ciò in quanto la posizione lato sensu possessoria del soggetto che assuma essere detentore qualificato non ha una sua rilevanza oggettiva, che l’ordinamento le riconosca come autonoma ed indipendente rispetto al diritto personale d’origine contrattuale dal quale essa deriva, ma è al rapporto contrattuale necessariamente connessa, traendone la propria legittimità ed il proprio contenuto sia sotto il profilo della qualificazione giuridica sia sotto quello della materiale estensione (Cass. 22-10-1998 n. 10477; Cass. 17-2-2014 n. 3627; Cass. 25-92015 n. 19114).

Con riguardo all’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., pertanto, mentre colui che assuma di essere possessore in senso proprio può allegare l’eventuale titolo comprovante l’esistenza dello “ius possidendi” solo “ad colorandam possessionem”, essendo l’attore tenuto a provare i fatti materiali integranti la situazione di cui si chiede il ripristino, il detentore qualificato, al contrario, ha l’onere di provare l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata detenzione (Cass. 7-2-1998 n. 1299).

Infatti, il detentore qualificato o autonomo non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse, come nel caso del conduttore o del comodatario; ciò comporta che egli deve provare l’esistenza del titolo posto a base della allegata detenzione, e che il giudice deve verificare la sussistenza, la validità e l’efficacia del rapporto dedotto (Cass. 16-8-2000 n. 10816).

Nella specie, la Corte di Appello, attenendosi agli enunciati principi, nel premettere che il C. si è qualificato come conduttore dell’immobile, ha ritenuto non provata dall’attore la dedotta sussistenza di una detenzione qualificata, non avendo il predetto prodotto il contratto di affitto stipulato in suo favore.

Ciò posto, si rileva che le deduzioni svolte dal ricorrente per sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in tutti gli atti il C. aveva sempre affermato di essere possessore dei fondi e non detentore, difettano di specificità ed autosufficienza, non recando il ricorso la trascrizione degli atti richiamati, nella parte volta ad evidenziare l’errore interpretativo addebitato alla Corte di Appello.

In ogni caso, si osserva che il giudice del gravame non si è limitato a rilevare che il C. si è affermato conduttore dei fondi in questione senza tuttavia provare l’esistenza del titolo negoziale posto a base dell’allegata detenzione, ma ha altresì dato atto che in Corso di causa nessun teste ha riferito che sul terreno per cui è causa sia stato esercitato, da parte dell’attore, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale.

La sentenza impugnata, pertanto, ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che in capo all’odierno ricorrente possa riconoscersi una situazione di detenzione qualificata o di possesso dell’immobile al quale si riferisce il sofferto spoglio.

Le valutazioni espresse al riguardo costituiscono espressione di apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, che, in quanto sorretti da argomentazioni immuni da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte.

E, in realtà, le deduzioni svolte dal ricorrente per sostenere che dagli atti emerge la prova dell’esistenza, in suo favore, di una situazione di possesso tutelabile ex art. 1168 c.c., attraverso la formale denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza(infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10-2005 n. 20322).

Sotto altro profilo, si rammenta che i provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 “terdecies” c.p.c. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell’ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito. Nella specie, pertanto, la Corte di Appello non era in alcun modo vincolata alla decisione del giudice del reclamo, che aveva ritenuto provato l’esercizio del possesso sui terreni in questione da parte del C..

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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