Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16254 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 29/07/2020), n.16254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18766/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1146/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/07/2014 R.G.N. 521/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1146/2014, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta da G.A. nei confronti di Unicredit s.p.a., succeduta al Banco di Sicilia.

1.1. Il dipendente, già dipendente del Banco di Sicilia con qualifica di Vice Direttore, aveva dedotto di essere stato assegnato dal 1986 al maggio 1995 all’Ufficio Ispettivo della Direzione Generale, dove aveva svolto numerosi incarichi ispettivi, e in ragione di ciò aveva agito per il riconoscimento dell’inquadramento nella superiore qualifica di Direttore e la condanna di Unicredit s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive.

2. La Corte di appello, nel confermare l’interpretazione resa dal primo giudice in ordine agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Personale del Banco di Sicilia, ha osservato che: a) sono attribuite ai Direttori le ispezioni presso le Filiali e gli Uffici centrali, mentre i Vice Direttori possono svolgere soltanto le ispezioni presso le sedi, le succursali e le agenzie; b) compete ai Direttori la titolarità delle inchieste, mentre ai Vice Direttori è attribuito solo un ruolo di collaborazione in quest’ultime; c) sono attribuite ai Direttori le ispezioni e le verifiche di maggiore importanza, mentre ai Vice Direttori compete di coadiuvare in quest’ultime i Direttori e di svolgere verifiche di natura contabile.

Ha aggiunto che, ove si dovesse ritenere – come sostenuto dall’appellante – che nell’organigramma del Banco di Sicilia il termine “Filiale” comprenda tutte le dipendenze aziendali periferiche (siano esse sedi, succursali o agenzie), tale elemento risulterebbe inidoneo a fungere da criterio discretivo fra le due qualifiche, restando di esclusiva competenza della qualifica di Direttore lo svolgimento di ispezioni e verifiche presso gli Uffici centrali e la titolarità delle inchieste, cioè delle indagini mirate all’accertamento di fatti specifici, nonchè delle ispezioni e delle verifiche di maggiore importanza.

2.1. Rilevava che il G. aveva allegato di avere svolto la propria attività ispettiva presso sedi periferiche, ma non presso Uffici centrali, e che dai fogli di incarico prodotti in giudizio non risultava che gli fosse mai stata affidata un’inchiesta, nel senso proprio del termine, non potendo questa essere ricondotta nel termine generico di accertamenti, riportato in alcuni dei predetti fogli, senza il benchè minimo riferimento specifico ai fatti da accertare.

3. Per la cassazione di tale sentenza G.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, seguito da una richiesta di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 e dalla riproposizione delle istanze e richieste precedentemente svolte e rimaste assorbite nella decisione accolta in primo e in secondo grado. Unicredit ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 9 e 10 del Regolamento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Premette che il Regolamento del Personale dell’ente pubblico, qual’era il Banco di Sicilia all’epoca dell’approvazione dell’atto, è equiparabile ad un contratto collettivo aziendale e che quindi la sua interpretazione è censurabile per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Deduce che l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello non tiene conto del dato letterale delle disposizioni regolamentari, attribuendo a queste un significato che non è proprio delle parole usate.

Denuncia la violazione del canone di interpretazione letterale: a) per avere la sentenza affermato che rientra nella competenza del Vice Direttore lo svolgimento di ispezioni e di verifiche presso le filiali periferiche, quale che ne sia il contenuto, omettendo di considerare il tenore dell’art. 10, secondo il quale le ispezioni presso le sedi, succursali ed agenzie da parte del Vice Direttore possono essere solo quelle di natura contabile; b) per avere individuato come tratto peculiare della figura del Direttore il compimento delle “ispezioni e verifiche di maggiore importanza”, laddove l’art. 9 del Regolamento non contempla tale previsione, utilizzando la diversa definizione “ispezioni, verifiche ed inchieste tanto presso le Filiali che presso gli Uffici centrali”.

Deduce l’ulteriore violazione dei canoni di interpretazione negoziale in relazione alla nozione di “inchiesta”, non fondata sul dato letterale della disposizione.

Sostiene che l’art. 9 non richiede lo svolgimento di ispezioni o inchieste presso gli Uffici centrali per il riconoscimento del profilo di Direttore, essendo invece possibile che il Direttore compia ispezioni e verifiche presso le Filiali, purchè di natura non contabile.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

3. Il Regolamento del Banco di Sicilia prevede – quanto alle norme vagliate dalla Corte di appello e poste a base dell’interpretazione accolta, censurata in questa sede -, all’art. 9, che i Direttori addetti al Servizio Ispettorato Generale “compiono, seguendo le istruzioni loro impartite, ispezioni, verifiche di inchieste, tanto presso le Filiali che presso gli Uffici Centrali” e, all’art. 10, che i “Vice Direttori possono svolgere ispezioni e verifiche di natura contabile presso le sedi, le succursali e le agenzie e coadiuvare i Direttori di sede e i Direttori nelle inchieste, ispezioni e verifiche di maggiore importanza”.

4. La sentenza impugnata non ha chiarito in che modo debbano interpretarsi, nel contesto del Regolamento del Banco di Sicilia, i termini “Filiali”, “Uffici centrali”, “Sedi, succursali ed agenzie”, atteso che il testo normativo utilizza distintamente tali termini negli artt. 9 e 10, in relazione alle competenze attribuite al Direttore e al Vice Direttore. L’interpretazione del dato testuale e sistematico è dunque carente.

5. Inoltre, la sentenza, da un lato, riferisce che, anche a volere assimilare nel concetto di “Filiale” anche le “Sedi, succursali ed agenzie”, ne risulterebbe l’irrilevanza ai fini del giudizio; dall’altro lato, afferma che sono di competenza del Direttore le “ispezioni tanto presso le Filiali che presso gli Uffici centrali” e che invece competono ai Vice Direttori le ispezioni presso le “Sedi, succursali ed agenzie”, con ciò non chiarendo se, nell’ipotesi di ispezione svolta presso una Filiale, intesa nel senso onnicomprensivo, l’ispezione stessa rientri nelle competenze dell’una o dell’altra qualifica.

6. La sentenza inoltre ha mancato di interpretare funditus la locuzione “ispezioni e verifiche di natura contabile” di cui all’art. 10 del Regolamento. Essa ha affermato, a titolo di ricostruzione generale delle competenze, che il Vice Direttore coadiuva il Direttore nelle “ispezioni e verifiche di maggiore importanza” e svolge (in via autonoma) “solo verifiche di natura contabile”. Così facendo la sentenza non ha chiarito, in una chiave di interpretazione logico-sistematica del Regolamento, a chi competa di svolgere le “verifiche non contabili” e le “ispezioni” non di “maggiore importanza”.

7. Invero, la Corte d’appello, affermando che l’aggettivo “contabile”, inserito nell’art. 10, si riferisce soltanto alle “verifiche”, lascia implicitamente intendere che tutte le ispezioni (anche quelle non di maggiore importanza) restino fuori dall’alveo delle competenze del Vice Direttore, così implicitamente avvalorando (anzichè smentire) la tesi del ricorrente, la cui domanda verteva appunto sul dedotto svolgimento di ispezioni di varia natura, non solo contabile, effettuate presso diversi uffici, che la sentenza stessa qualifica come “sedi periferiche”.

8. Le carenze e le contraddizioni che l’iter motivazionale rivela quanto all’interpretazione del Regolamento del personale del Banco di Sicilia hanno carattere assorbente, poichè l’accertato mancato svolgimento da parte dell’odierno ricorrente di ispezioni presso Uffici centrali o inchieste o ispezioni qualificabili “di maggiore importanza”, per potere rilevare in giudizio, richiede la previa completa interpretazione delle clausole negoziali, anche in un quadro di ordine sistematico.

Tale accertamento di merito non ha carattere decisivo se non si chiarisce prima se le ispezioni di natura non contabile, eseguite presso uffici non centrali, competano alla qualifica del Direttore o del Vice Direttore, ambito di indagine che integra il nucleo centrale della domanda proposta dall’odierno ricorrente, come emerge pacifico dagli atti del giudizio di cassazione.

9. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA