Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16254 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16254 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 15816-2007 proposto da:
GIUSTI SIMONA C.F.GSTSMN72C70L049J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo
studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIUSTI VITTORIO, SEBASTIO
ATTILIO;
– ricorrente contro

BUONFRATE

ANNA

TERESA

C.F.BNFNNA51M62E882I,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BARONIO
54/A,

presso

lo

studio dell’avvocato BARBERIO

Data pubblicazione: 27/06/2013

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSTI
ALBERTO;
– con troricorrentre

avverso la sentenza n. 312/2007 del TRIBUNALE di
TARANTO, depositata il 05/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI he ha concluso per il
rigetTo del ricorso.

lo(

Svolgimento del processo
Simona Giusti con atto di citazione del 23 marzo 2006 proponeva appello nei
confronti di Anna Teresa Buonfrate avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Taranto con cui era stata accolta la domanda di costei e disposta l’apposizione

.

l’erroneità di tale decisione: perché aveva arbitrariamente ritenuto come
ammesso dalla stessa Giusti che in loco non esistessero i segni visibili ed i
confini tra il fondo di cui si dice; 2) perché aveva indagato sulla portata dei
rispettivi titoli di proprietà e, così, di fatto ricercato sul terreno non i segni di
confine, ma i termini dei fondi medesimi; 3) perché non aveva considerato
che il muro di cinta del fondo di controparte non poteva che essere stato
edificato proprio sul confine di esso che perciò lo delimitava.
..

Si costituiva Buonfrate ribadendo le ragioni fatte valere nel primo giudizio e
rinviando alla puntuale motivazione della sentenza impugnata, chiedendo
l’integrale conferma.
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 312 del 2007 rigettava l’appello,
confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento
delle spese del secondo grado del giudizio. A sostegno di questa decisione il
Tribunale osservava: che il CTU ha reperito in loco i segni metallici di

.

un’onginana nnghiera e il relativo mastino d’appoggio ed ha poi tracciato i
nuovi segni di connne sulla direttrice che ricavato da quelli: così

riproducendo, in termini di matematica esattezza, quella situazione pregressa
di segnalaua delimitazione di confine cui tendeva razione che la Buonfrate ha
esperit o ddvunti dl Giudice di Pace.
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ffidatu – tre motivi, illugtrati e-n intia. Buenfrete Ama
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dei termini tra i fondi delle parti siti in Taranto località S. Vito. Eccepiva

,
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resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Simona Giusti lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt. 950 e 951 cc. art. 360 n. 3 cpc. Avrebbe errato il

Tribunale, secondo la ricorrente, nell’aver proceduto all’apposizione dei

confine era diverso da quello indicato dall’attore. Piuttosto, sempre a dire
dalla ricorrente, qualora il convenuto contesta la collocazione della linea di
confine, anche senza proporre alcuna specifica domanda, vengono per ciò
stesso meno i presupposti della pronunzia relativa ai soli termini. In ragione di
ciò la ricorrente formula il seguente quesiti di diritto: E’ esatto, nell’ambito

del processo inizialmente promosso per l’apposizione dei termini, ai sensi

5,

dell’art. 951 cc., e in presenza dell’espressa contestazione del convenuto circa
l’estensione die fondi finitimi, procedere egualmente la sola apposizione dei
termini, opinando che il tema del decidere debba prescindere dal regolamento
dei confini, in difetto di una domanda e alla presenza di un’eccezione
riconvenzionale. E dovendosi rispondere negativamente al precedente
interrogativo è esatto rilevare che procedere all’apposizione dei termini, nella
contestazione (oggettiva o anche soggettiva) del confine, costituisca
violazione e falsa applicazione dell’art. 95 1 cc(i cui presupposti applicativi

non sono immediatamente ricorrenti) e, al contempo, violazione dell’art. 950
cc. (che dovrebbe invece costituire la base della decisione circa i confini
stessi?).
1.1.—

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E’ giusto il caso di chiarire che- l’azione per l’apposizione di termini di cui
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termini nonostante la convenuta, attuale ricorrente, avesse eccepito che il


.

(art. 950 del c.c.), presuppone che non sussistano incertezze in merito
all’esatta collocazione del confine tra fondi limitrofi, ovvero il confine non è
contestato, ma che siano divenuti irriconoscibili, ovvero manchino i termini di
delimitazione del confine. Pertanto, qualora nel giudizio instaurato con azione

.

di apposizione di termini, il convenuto, nel costituirsi contesti la linea di

confine lungo la quale i termini devono essere opposti viene meno il
presupposto della certezza del confine e l’originaria azione non può che
trasformarsi in quella di regolamento di confini.
Ora, nel caso in esame, sussistevano i presupposti perché l’azione di
apposizione di termini di confine tra i fondi appartenetti alle parti in causa,
proposta da Buonfante, venisse trasformata quale azione di regolamento dei
confini. La stessa sentenza afferma che la Giusti nel costituirsi in giudizio ha
eccepito che il confine tra i fondi era segnato proprio dal muro di cinta

.

edificato da Buonfante, il che vuol dire che contestava la linea di confine tra i
fondi di cui si dice. E di più, la sentenza afferma che la linea di difesa della
Giusti era quella di rigetto dell’avversa domanda, il che significa
indirettamente che non riconosceva la linea di confine sulla quale dovevano
essere opposti i termini ormai divenuti incerti.
2.= La ricorrente lamenta, ancora:
a) con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e

.

345 cpc. Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, ed in un caso

omessa, circa i Tatti controversi e decisivi della lite; art. 3 -60 n. 3 e 5 cpc.
Secondo la ricorrente, il Tiibunale avrebbe esaminato documenti relativi

clit

aliti giudizi promossi dal dante causa della stessa ove si fa esplicito

riferimentu all’esistenza sal confine di un t ringhiera M ferro, che

,

risulterebbero esibiti in primo grado nei termini di eui all’ari 320 – – e_ Infitti,
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.

coerentemente, specifica la ricorrente, nella sua sentenza il Giudice di Pace
non fece neppure implicitamente alcun riferimento agli atti relativi al
precedente giudizio, ma si è riferito esclusivamente alle risultanze catastali ed
agli atti di rispettiva provenienza. E, invece, il Tribunale prima ha opinato che

,

i documenti in questione avessero rilevanza e, poi li ha esaminati traendone il

della relativa inserzione nel fascicolo della controparte. E, comunque,
specifica ancora la ricorrente, nel precedente giudizio non si era trattato (o
dedotto) del fatto che il muro di cinta fosse (o no) posto sul confine tra le
proprietà, né che sulla linea di confine vi sarebbe stata una ringhiera. Piuttosto
il Tribunale, non solo avrebbe basato il suo convincimento su documenti non
ritualmente esibiti, ma avrebbe tratto da quei documenti proposizioni

paradossali e contraddittorie.
Ciò posto la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: E’ consentito al
Giudice di appello di esaminare e fondare il suo convincimento su documenti
non esibiti ritualmente in barba alle stabilite preclusioni processuali? E’
coerente e costituisce motivazione sufficiente opinare che un fatto non
affermato in un precedente giudizio, svoltosi tra parti neanche coincidenti,
sarebbe per ciò stesso non esistente in rerum natura, ed asserire al contempo,
che un altro fatto, neppure questo affermato nell’ambito dello stesso giudizio
sarebbe invece dimostrato? Infine, può il Uiudice di Appello, quando siano
contestate tanto la possibilità di esame di documenti, quanto la coerenza
dell’interpretazione resa circa gli stessi, limitarsi ad asserire che l’esame in
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non suiebbe in effetti pluplio lego aie, ma

sarebbe tuttavia

consentito al fine limitato e consentito di avere da essi la definitiva conferma
alla solo indagine ehe era -stata demandata, omettendo poi del tutto di

,
4

convincimento di cui alla sentenza, senza porsi il problema della (ir) ritualità

.

esaminare i termini dell’esame documentale in questione, le cui risultanze
sono contestate dalla parte con apposita espressa doglianza?.
b).= con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art-. 2909 cc. con conseguente disapplicazione del giudicato

.

interno occorso; omesso esame di un punto decisivo della controversia

regolarmente prospettato dall’appellante; art. 360 n. 3 e 5 cpc. Secondo la
ricorrente il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del giudicato interno
avendo disatteso il fatto che la strada interpoderale costituisse una comunione
incidentale (ed avendo apposto un confine al suo interno); nell’omesso esame
della questione, completamente ignorata nella decisione impugnata che non
ne fa alcuna menzione, mentre la stessa costituiva la sostanza di un intero
*

mezzo di appello. In particolare, chiarisce la ricorrente, il Giudice di primo

,

grado aveva statuito la stradina sulla quale si sarebbe dovuto apporre il segno
di confine sarebbe stata realizzata dai proprietari latistanti mediante reciproco
arretramento anche per consentire il passaggio verso i campi. La controparte
non ha proposto in alcuna forma appello incidentale neppure nella forma
condizionata. Sulla natura della strada, pertanto, era intercorso giudicato sul
quale era mancata l’impugnazione, anzi l’unica impugnazione che era stata
prospettata a questo riguardo, era quella della deducente, che aveva

.

rappresentato come non fosse possibile statuire circa la commurno mcidens
sulla strada e poi opinare al contempo che entro la strada cadessero i confini
dei fondi latistanti.
2.1.— Entrambi i motivi rimangono assorbiti dalf accoglimento del primo.
In definitiva, va aucultu il piiniu motivo del iieuisu, assuibiti gli ditti. La
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Taranto nellaa
persona di altro magistrato, anche per il rcgolomcnto delle spese del present e
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,
giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Taranto in
diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di legittimità
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di cassazione il 10 aprile 2013
Il Consigliere relatore

.

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