Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16254 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20642/2009 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

D.M.L. ved. M., M.A., M.

L., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso il Cav. LUIGI GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE MAURO Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/2009 del TRIBUNALE di BARI del 18.12.08,

depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Antonio De Mauro che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 settembre 2009 R.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 gennaio 2009 dal Tribunale di Bari, che aveva rigettato le opposizioni all’esecuzione e le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di D.M.L., M.A., M.L. e M.M..

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione, erronea e falsa applicazione della L. 22 settembre, n. 841 (adde: 1973), art. 6 in relazione all’art. 2953 c.c..

La censura, seppur pregevolmente argomentata, si conclude con la formulazione di un quesito di diritto che si rivela assolutamente astratto poichè del tutto svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

D’altra parte ragioni di completezza inducono a rilevare che è orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, le recenti Cass. n. 17295 del 2009 e Cass. Sez. 3^, n. 19428 del 2008) che tutte le obbligazioni normalmente soggette a prescrizione breve allorchè vengano giudizialmente accertate diventano soggette alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Con il secondo motivo il Rottola denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, sul rilievo che la sentenza impugnata ha omesso di enunciare i criteri adottati per la liquidazione delle spese processuali.

Anche questa censura si conclude con un quesito (può il giudice del merito, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal soccombente, superare i massimi previsti dalla tariffa forense senza neppure spiegare in modo succinto e sintetico, le ragioni che l’hanno indotto ad operare in tal guisa?) non solo astratto, ma anche in appropriato poichè involge norme (la Tabella forense) e vizi (omessa motivazione) non denunciati.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memoria e i resistenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, che l’art. 366 bis c.p.c., è tuttora in vigore per i ricorsi avverso provvedimenti depositati in epoca antecedente al 4 luglio 2009, che il ricorrente non lo ha rispettato, che nella specie si applica la prescrizione decennale;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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