Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16253 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26875-2015 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BALDON;

– ricorrente –

contro

PIA FONDAZIONE V.S.B. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2283/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. SCALISI A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la “Manifesta infondatezza del ricorso perchè mancando la concessione edilizia o comunque la domanda di condono unitamente al versamento dell’oblazione, il bene di che trattasi, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, non è commerciabile”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

T.N. con ricorso notificato il 4 novembre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 2283 del 2014 con la quale la Corte di Appello di Venezia rigettava gli appelli tutti e confermava la sentenza n. 55 del 2007, che aveva rigettato la domanda proposta da T.N. verso la Pia Fondazione V.S.B. per l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita del 27 aprile del 2000 stipulato con la convenuta a seguito di aggiudicazione ad asta pubblica.

Secondo la Corte distrettuale la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita ex art. 1932 c.c., non poteva essere accolta perchè il bene ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, non era commercializzabile.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un motivo. La Pia Fondazione V.S.B. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.= con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 47 del 1985, artt. 40 e 47, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata violerebbe la legge per non aver considerato che ai fini della regolarizzazione urbanistica sarebbe sufficiente la presenza, per disposizione di legge, agli atti, della domanda di concessione in sanatoria.

3.= Il ricorso non può essere accolto perchè mancando la concessione edilizia o, comunque, la domanda di condono unitamente al versamento dell’oblazione, il bene di che trattasi, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, non è commerciabile. Aspetto essenziale ai fini della vendita è la regolare documentazione urbanistica del bene immobile. Il venditore dovrà fornire tutti i titoli abilitativi edilizi che, nel tempo, hanno legittimato l’edificazione dell’immobile, che dovranno essere inseriti sia nel preliminare che nell’atto di vendita. La corrispondenza tra il progetto depositato al Comune e lo stato di fatto dimostrerà la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di vendita (Cass. n. 13874 del 15/06/2009; n. 5898 del 24/03/2004; n. 15319 del 05/07/2006). Come ha evidenziato la sentenza impugnata “(….) Va anzitutto rilevato che la documentazione citata dall’appellante non attesta la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare di vendita in questione ma solo l’intenzione delle parti di addivenire alla sua regolarizzazione: Infatti, non configurano una avvenuta regolarizzazione dell’immobile la domanda di rilascio in concessione edilizia in tal senso presentata (si tratta infatti di una mera domanda e per altro di concessione edilizia e non di concessione in sanatoria) e la esistenza di permesso di costruire inerente agli immobili di causa (non risultano realizzate le opere relative), nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi per l’applicazione della parte dell’art. 47 che si riferisce alla domanda di condono perchè non è prodotta alcuna domanda di condono nè sono indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui all’art. 35, comma 6 così come previsto all’art. 47 nè è prodotta in causa alcuna concessione rilasciata in sanatoria ai sensi della stessa L. n. 47 del 1985, art. 31 (…)”. 3.1. = Occorre peraltro precisare che la strumentazione prevista dalla L. n. 47 del 1985 ha lo scopo di garantire che il bene nasca e si trasmetta, nella contrattazione, soltanto se privo di determinati caratteri di abusivismo. Ove, invece, l’immobile – munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati nè revocati abbia un vizio di regolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non sussiste alcuna preclusione di commerciabilità del bene. Tuttavia, nel caso in esame non si riscontra alcun atto da cui, e/o comunque, il ricorrente, non indica da quali atti, emergerebbe una irregolarità dell’immobile dovuto a piccoli vizi o a vizi (esigui, come si limita ad afferma il ricorrente), che non oltrepasserebbero la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione edilizia.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che la parte intimata, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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