Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16253 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21117-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZUEKEND 30 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha chiesto,

non essendosi la gravata sentenza discostata da tale principio, il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Roma Capitale ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 389/15/2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la prima decisione, che aveva ritenuto tardiva la notifica, a ZUECHEND 30 s.r.l., dell’avviso di accertamento ICI, anno 2005, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale il 3/1/2011, non avendo l’ente impositore prodotto “la distinta di consegna all’ufficio postale dell’atto che sarebbe avvenuta, invece, a suo dire, in data 29/12/2010”, e dunque entro il termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

Il giudice di appello ha aggiunto che difetta, in ogni caso, il presupposto impositivo con riguardo ad un’area, quella di proprietà della contribuente, inserita nel comprensorio urbanistico in località (OMISSIS), dapprima edificabile, ma poi privata di questa caratteristica, in quanto inclusa nel Parco Regionale dell'(OMISSIS), in forza dell’ampliamento perimetrale di quest’ultimo, ad opera della L.R. Lazio n. 14 del 2002.

L’area in questione, privata della originaria edificabilità, non poteva essere assoggettata ad Ici, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, come edificabile, in quanto la procedura di compensazione urbanistica delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, ex art. 19, in forza della quale l’edificabilità dell’area in questione (c.d. di “decollo”) era esercitabile su altro terreno nell’ambito delle già individuate aree di assegnazione (c.d. di “atterraggio”), non si era all’epoca ancora perfezionata.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che l’avviso di accertamento era stato consegnato all’Ufficio Postale CMP Fiumicino il 29/12/2010, come risulta dalla distinta di consegna all’Ufficio Postale della “raccomandata n. (OMISSIS)” diretta alla società ZUECHEND 30, “con apposito timbro dell’Ufficio Postale recante la data del (OMISSIS)” e prodotta in giudizio. Aggiunge la ricorrente che nei gradi di merito del giudizio era stata prodotta anche copia della ricevuta di consegna della detta raccomandata da cui risulta la data di spedizione del 29/12/2010, per cui la spedizione dell’avviso di accertamento ICI fu tempestiva.

Con il secondo motivo di ricorso deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, del D.L. 30 settembre 2005, art. 11-quatordecies, comma 16, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in combinato disposto con la L. n. 1150 del 1942, art. 23 e con la Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Roma, art. 3, comma 21, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato la insussistenza del presupposto oggettivo dell’Ici, per l’anno 2005, nonostante che l’edificabilità costituisse oggetto di procedura di compensazione edificatoria, stante l’adozione da parte del Consiglio Comunale della Delib. n. 53 del 2003, che individua le aree di atterraggio delle volumetrie in partenza dal Comprensorio di (OMISSIS).

Con il terzo motivo di ricorso lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 3, comma 1 e art. 10, comma 1, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il possesso del requisito soggettivo dell’imposta dipende dalla qualità di proprietaria dell’area ricadente nel Comprensorio Urbanistico di (OMISSIS), su cui era assentita una volumetria avente destinazione ad uso residenziale e non residenziale.

Giova premette che tra le varie questioni di merito, ciascuna idonea a sostenere la decisione della CTR del Lazio, e facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ritiene il Collegio di procedere all’esame di quella “più liquida”, oggetto del secondo e del terzo motivo d’impugnazione, dalla quale dipende – all’evidenza – la definizione della controversia (ex multis, Cass. S.U, n. 9936/2014).

Va richiamato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23902/2020, secondo il quale “un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso”.

La fattispecie esaminata va ricondotta nell’ambito “della compensazione urbanistica (ovvero, come talvolta anche si legge, della “perequazione compensativa”)”, la quale è caratterizzata dal fatto che “la PA attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria (credito edilizio o volumetrico) fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e di anche successiva individuazione; ciò a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio”, e “Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarmente evidente è la progressività dell’iter perfezionativo della fattispecie, dal momento che quest’ultima si articola – seguendo la metafora aviatoria utilizzata in materia dagli urbanisti – in una fase (o area) di “decollo”, costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitario al proprietario che ha subito il vincolo; di una fase (o area) di ‘atterraggiò, data dalla individuazione ed assegnazione del terreno sul quale il diritto edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di “volo” rappresentata dall’arco temporale intermedio durante il quale l’area di atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il diritto edificatorio è suscettibile di circolare da sè.” (Cass. S.U. n. 23902/2020 cit.).

Non è contestato che, avuto riguardo all’anno 2005, l’area per cui è causa fosse stata deprivata della propria capacità edificatoria, ricadendo nel Comprensorio Urbanistico di (OMISSIS), inserito nel perimetro del Parco dell'(OMISSIS) e che il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma è stato approvato con Delib. del Consiglio Comunale 12 febbraio 2008, n. 18, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a marzo, entrando in vigore.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il mero avvio della procedura di compensazione urbanistica non è in grado di incidere, prima ancora che sulla quantificazione della base imponibile dell’ICI, sulla stessa ricorrenza del presupposto dell’imposta, cioè il fatto da cui dipende il sorgere dell’obbligo di pagamento del tributo (il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 1), attesa “l’ontologica autonomia giuridica ed economica del diritto edificatorio rispetto al suolo dal quale emana” (Cass. S.U. n. 23902/2020 cit.).

Nè, tantomeno, è pertinente invocare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27575/2018) secondo cui “E’ assoggettato ad ICI il terreno inserito nell’ambito di una “perequazione urbanistica”, per effetto della quale viene attribuito un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà destinate alla trasformazione di uno o più ambiti del territorio comunale, a prescindere dalla effettiva localizzazione dei diritti edificatori, trasferibili e negoziabili separatamente dal suolo, atteso che l’applicazione di tale imposta presuppone il possesso di immobili aventi potenzialità edificatoria, sebbene non immediatamente attuabile, desunta dalla qualificazione operata nel piano regolatore generale anche semplicemente adottato.”, in quanto l’esaminata fattispecie non è riconducibile alla cosiddetta perequazione urbanistica residenziale, la cui disciplina appare ispirata a differente finalità.

In applicazione del suesposto principio di diritto il ricorso per cassazione si appalesa infondato e va respinto.

La controvertibilità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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