Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16253 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20631/2009 proposto da:

SIMI SRL in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41 – VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAGNINI Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FUTURO IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 836/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

21.5.08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Adolfo Zini (per delega avv.

Andrea Pagnini) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 settembre 2009 la S.I.M.I. S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da essa proposta al decreto ingiuntivo, relativo al mancato pagamento del canone contrattualmente determinato, intimatole dalla Futuro Immobiliare S.r.l..

La società intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – I sei motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366 bis c.p.c..

La prima delle norme indicate (art. 366 c.p.c., n. 4) prescrive che il ricorso debba contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Invece la ricorrente si limita ad indicare il numero progressivo delle censure senza enunciare, per ciascuna, se intenda denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che debbono essere specificate, ovvero vizi di motivazione in uno dei suoi possibili aspetti (omissione, insufficienza, contraddittorietà).

La seconda delle norme indicate (art. 366 bis c.p.c.), considerata la sua funzione, va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, vada formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la società ricorrente formula un quesito che ipotizza violazione o falsa applicazione (non specificate come se si trattasse di sinonimi) dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 180 c.p.c., comma 2, artt. 426, 101 c.p.c., circa un riferimento contenuto nella sentenza, che assume essere anche viziata da contraddittorietà.

Un quesito siffatto non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme richiamate nel quesito, nè specifica le ragioni dell’asserito vizio motivazionale, ma si limita a chiedere una verifica della sentenza impugnata, senza censurarne il punto cruciale, cioè la tardività dell’opposizione.

Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, mediante il quale si censura il ritenuto assorbimento, in virtù dell’affermata inammissibilità della censura, degli ulteriori motivi d’appello.

Con il terzo motivo la ricorrente attacca la declaratoria di tardività dell’opposizione chiedendo alla Corte di stabilire se vi sia stata violazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 65, artt. 645 e/o 641 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che due precedenti della Corte di Cassazione si applicassero esclusivamente nei procedimenti davanti a Giudice di Pace e Presidente del Tribunale.

Anche questo quesito si rivela astratto, in quanto prescinde dall’evidenziare le differenze tra i due casi risolti dalla Corte Suprema, nei quali vi era una questione di competenza per materia, e quella di specie, che non presentava la predetta questione.

Ragioni di completezza inducono a rilevare che anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 8014 del 2009) che l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.

Il quarto motivo si incentra sulla motivazione, condivisa dalla ricorrente, di una sentenza del Tribunale di Napoli, le cui argomentazioni non inducono a modificare l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e sopra richiamato. Il quesito finale (giudichi la Corte se costituisca violazione degli artt. 645 e 641 c.p.c. e dell’art. 12 preleggi, comma 1, l’affermazione secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia locatizia debba essere proposta con atto da depositare in cancelleria a pena d’improcedibilità entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) risulta astratto e in palese contrasto con l’orientamento della Corte.

Il quinto motivo si conclude con un quesito che riguarda la legittimità di una clausola contrattuale, cioè ripropone un motivo d’appello dichiarato assorbito dalla statuizione d’inammissibilità del gravame e, per questa ragione, è inammissibile in questa sede.

Il sesto motivo concerne la richiesta di condanna della controparte alla restituzione della somma ricevuta e presuppone l’accoglimento delle precedenti censure e, quindi, risulta inammissibile sia per tale motivo, sia perchè privo di autonomia e di quesito.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni contenute nella memoria non inducono a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA