Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16252 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16252

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23384-2015 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ADDA 99, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO DE CICCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

PAGLIARA;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

VOLTA 45 SCALA B INT. 2, presso RAFFAELE BENEVENTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott Scalisi. A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la “Manifesta infondatezza del ricorso perchè nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti, le quali non hanno formulato osservazioni.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

1.= Il (OMISSIS) in (OMISSIS) con ricorso notificato il 17 settembre 2015 ha chiesta a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 337 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Salerno accoglieva la domanda di P.F. di eliminazione delle cause di umidità derivanti al proprio appartamento per mancata coibentazione delle pareti condominiali e condannava il Condominio al risarcimento del danno.

2.= Con l’unico motivo di ricorso il (OMISSIS) in (OMISSIS) denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4 e 5, e art. 112 c.p.c..

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la mutatio libelli e di dichiarare inammissibile la nuova domanda avanzata da T.F.. In particolare secondo il ricorrente T.F., che in primo grado aveva chiesto l’eliminazione della causa di infiltrazioni da impermeabilizzazione della parete condominiale e al risarcimento dei danni, in appello avrebbe chiesto la eliminazione della causa di umidità dovuta a carente coibentazione della parete condominiale.

2.1. = Il motivo è infondato perchè nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Come ha già detto questa Corte in altra occasione, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora, relativamente ad una domanda di condanna all’esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio in condominio fondata sulla lesione del diritto di proprietà configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitto dall’umidità, il giudice, a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in corso di causa, pronunzi la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per eliminare l’umidità determinata, non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura, ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio.

Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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