Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16252 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13562-2017 proposto da:

COMUNE SANTA MARGHERITA DI BELICE, elettivamente domiciliato in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO AUGELLO;

– ricorrente –

contro

CANTINA SETTESOLI SOC COOP AGRICOLA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

ULISSE COREA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3978/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di Santa Margherita di Belice aveva notificato a Cantine Settesoli società cooperativa agricola avviso d’accertamento con il quale ha proceduto a un recupero d’imposta ICI per l’anno 2006 su immobile della società, iscritto in catasto alla categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

La società ha impugnato l’avviso deducendo di aver presentato domanda di variazione catastale ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, entro il previsto termine del 30/9/2011, e che l’immobile aveva natura di fabbricato rurale.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti per l’esclusione dal pagamento dell’ICI relativamente all’anno in contenzioso, avendo il D.L. n. 95 del 2012, art. 3, comma 19, riaperto i termini per i fabbricati diversi dalla Cat. A/6 /Abitazioni di tipo rurale) e dalla Cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), e che il D.M. 26 luglio 2012, ha fissato il principio che la natura di fabbricato rurale comporta la semplice annotazione catastale e che la domanda del contribuente produce affetti retroattivi, a decorrere del quinto anno antecedente a quello di presentazione.

La CTR della Sicilia, disattendendo le argomentazioni del Comune, con la sentenza riportata in epigrafe confermava la decisione di primo grado, ritenendo non dovuta l’imposta comunale sugli immobili.

Propone ricorso l’ente impositore per la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, conv. in L. n. 133 del 1994, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. in L. n. 222 del 2007, e del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 106 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato la rilevanza, ai fini per cui è causa, della classificazione catastale, potendo i proprietari dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ottenere l’esenzione dall’ICI solo dopo aver ottenuto l’iscrizione in catasto alle Categorie A/6 e D/10, mentre l’immobile della società era iscritto alla categoria D/8.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR considerato che dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva la prova dell’iscrizione dell’immobile de quo alla Cat. D/8 e dell’avvenuta presentazione della domanda di variazione in data 30/9/2011.

Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

La CTR non si è discostata da quanto stabilito da Cass. S. U. n. 18565 del 2009, secondo cui “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento. (Vedi Cass. n. 7102/10; Cass. n. 8845/10; Cass. n. 20001/11; Cass. n. 619872/12; Cass. n. 5167/14 e più recentemente Cass. n. 16737 del 2015 e Cass. n. 7930 del 2016.).

La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite aveva già esaminato, ritenendoli ininfluenti, i profili di ius superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, conv. dalla L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla L. n. 222 del 2007, sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. dalla L. n. 14 del 2009.

La correttezza della suddetta soluzione resta ferma anche alla luce dell’ulteriore ius superveniens costituito:

– dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2-bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. dalla L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, conv. con modif. in L. 29 novembre 2007, n. 222, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”;

– dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”;

– dal decreto del ministero dell’economia delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio 7 dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastale previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 2, Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali “;

– dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5-ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Nel caso di specie, risulta provato in giudizio che la società Cantine Settesoli aveva presentato in data 30/9/2011 domanda di variazione catastale della categoria D10 usufruendo dell’opportunità di legge, (corredata, dalla successiva autocertificazione), con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, con conseguente effetto retroattivo anche a valere per l’anno d’imposizione oggetto del presente giudizio.

La decisione impugnata risulta conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali “aggiornati” alla normativa sopra indicata (Cass. n. 7798/2019, n. 13792/2019), e segnatamente al principio secondo cui: “In tema d’ICI, le variazioni della categoria catastale D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, il Presidente convertito in L. n. 124 del 2013” (v. anche Cass. n. 24366/2016, n. 24020/2015, n. 16280/2017).

Gli oneri processuali vanno compensati tenuto conto che la questione giuridica ha trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e degli arresti giurisprudenziali.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA