Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16251 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16251 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

%

SENTENZA
A

sul ricorso 15167-2007 proposto da:
CRUCITO ANTONIO C.F.CRCNTN25P05H703U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso
lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

GIANCARLO,

FERRI
dall’avvocato

D’ASCOLI

ANTONIO;
– ricorrente –

2013
868

contro
tto 5014 1-t -}03 ,■/

VICINANZA FIORENZO,(-elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato
D’AMATO GIOVANNI che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 27/06/2013

unitamente all’avvocato TAGLIAFERRI DAVIDE per proc.
spec. del 18/3/2013 rep. n. 53939;
– resistente –

avverso la sentenza n. 39/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 18/01/2007;

udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Tagliaferri Davide con procura
depositata in udienza difensore del controricorrente
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Fiorenzo Vicinanza con ricorso in data 3 settembre 1987 diretto al Pretore di
Salerno, premettendo di essere proprietario di un terreno in Salerno alla
frazione Polla di Giovi con entrostante fabbricato per civile abitazione,
fabbricato che nel lato nord e per una lunghezza di metri 8 confinava con un

1987 aveva effettuato uno sbancamento nel terreno di sua proprietà a distanza
non legale dal suo fabbricato ed una vasca per la raccolta delle acque. Tali
opere non soltanto generavano pericolo per la sua proprietà e per l ‘ incolumità
delle persone, ma violavano le norme del codice civile sulle distanze, nonché
le norme del PKCJ del comune di Salerno. Chiedeva, pertanto, la sospensione
immediata dei lavori, reliminazione delle violazioni la nmessione in pns ino
dello stato dei luoghi, ovvero la riduzione delle opere ed il risarcimento danni.
Il Pretore di Sal erno con deieto del t987 sospendeva i lavoli e fissava la
comparizione delle parti. In quella

SC C si l.,US

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lilVd CluLitu L liG ell O

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rcvogra- della sospensione dei Invori ed il rigetto del ricorso per maieaiza dJ
recntisiti. – -c-pive, altresì, che il mure in questiene ost itui v

ex art. 878 cc do-vende – ssere realizzate per una altezza di metri 2,50, non
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Il Pretore confermava il provvedimento di gospensione e rimette-343 le- parti

davanti al Tribunale per l’esame del merito.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Salerno, il Vicinanza chiedeva la
condanna del Crucito all’abbattimento della costruzione realizzata e il

ripristino dello stato dei luoghi
Si costituiva Crucito Antonio,

sostenendo che la costruzione non era in

aderenza, trattavasi di un muro non fronteggiante con alcuna parete del
i

fondo di proprietà di Antonio Crucito e che quest’ultimo in data 29 agosto

fabbricato di Vicinanza, ma avente direzione perpendicolare, che la vasca era
.

.

stata progettata, ma non realizzata.
Il Tribunale di Salerno, dopo aver ammesso ed espletata consulenza tecnica

d’ufficio, con sentenza n. 1428 del 1999 riteneva non sussistente la nuova
opera denunciata e sosteneva la carenza di interesse del Vicinanza a proporre

norme del codice civile e quelle del PRG.
Avverso tale sentenza proponeva appello Fiorenzo Vicinanza lamentando
l’erronea ritenuta insussistenza dei presupposti per la denuncia di nuova opera
e riproponeva le stesse domande già proposte davanti al Tribunale di Salerno.
Chiedeva, pertanto la ntorma integrale della sentenza di primo grado con
condanna del Crudi() all’abbattimento della costruzione e del risarcimento
danni.
,

Si costituiva Crudo che ‘esisteva all’appello e “‘Imponeva appello incidentale
volto ad ottenete la didaiataziutiL di nullità dellci statnizium telativa

all’ipotesi di future realizzazione dell’opera.
La Corte di appello di Sitlo>rrie 8011 sentinza n. 39 dal 2097 accegli~
l’appello principale e -pertanto condannava Crucito Antonio aU’abbattinaerto
_dell’opera realizzata e al ripristino dello stato dei luoghi, rigettava l’appello
ircidentale Condannava Antonio emelt° al pagamento delle spese sia del
primo, che del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte salernitana L
, lavori eseguiti da Crucito così come evidenziati dalla consulenza e rilevabili

anche attraverso le numeroso fotografie in atti, costituiscono sicuramente
nuova opera, intendendosi per tali qualsiasi modificazione della situazione
fisica del fondo con carattere di novità e di potenzialità di danno che diventa
concreto nell’ipotesi di ultimazione. A sua volta, il muro in questione non
2

azione, dichiarando che in ipotesi di realizzazione il muro avrebbe violato le

poteva considerarsi muro isolato poiché non aveva libere entrambe le facce,
essendo da un lato prevista la costruzione di una vasca per la raccolta delle
.

acque. Esso, pertanto, violava le distanza di cui all’art. 873 cc. Non poteva,
invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per
l’estrema genericità non fondata su alcuna prova certa.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Crucito Antonio con atto di
ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. Fiorenzo Vicinanza in
questa sede non ha svolta alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Antonio Crucito lamenta l’omessa o insufficiente
mo ivazione su un pun o • ecisivo se a con roversia
econs o i ncorren e, a

.

.1 n.

cpc .

o e si men o avre • se omesso • i mo ivare se a

ritenuta illegittimità dell’opera fosse da riferirsi al mancato rispetto delle sole
.

istanze d al con me o, anche, di quelle dl f abbi ieato e atto’ e. L a Coite
saleiiiitaou si-sarebbe limitata ad affiniare che il muro violava le distanze di
cui all’art. 873 e quelle di eli al PRG. del Comune di Salente ehe prevede ladistanza minima tra costruzioni di -etto metri ed- di una distanza minima dalconfine di metri quattro nelle zone residenziali e, conseguentemente,
condannava_Crueita_alliabbattimento dell’opera realizzata e al ripristino dello
stato dei luoghi Fpperà la sentenza non darebbe modo , secondo sempre iL
ricorrente, di comprendere e stabilire se l’opera prevista per una lunghezza di
oltre 15 metri debba essere demolita solo per i primi 4 metri previsti per il
rispetto delle distanze dal confine, ovvero per complessivi 8 metri per il

,

rispetto delle distanze dal fabbricato.
1.1.= Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata non presenta difetto di motivazione, atteso che la
3

I6

(

Corte di merito ha accertato, come espressamente indica, che il muro oggetto
della controversia violava le distanze di cui all’art. 873 cc e quelle di cui
.

al

PRG. del Comune di Salerno, specificando ulteriormente che violava sia la
,
distanza minima tra costruzione indicata in metri otto e sia la distanza minima
dal confine indicata in metri quattro. Pertanto, è chiaro dalla motivazione

della sentenza, appena richiamata, che la Corte salernitana abbia riscontrato
entrambe le violazioni a cui si riferisce lo stesso ricorrente e, cioè, sia la
violazione relativa alla distanza minima tra fabbricati e sia quella relativa
alla distanza minima dal confine.
2.=

Con il secondo motivo , il ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 813, 1019, 11/1 cc. e degli artt. 688 e ssg. Cpc. (art.
360, primo comma n. 3 cpc). Secondo il ricorrente la sentenza impugnata e
erronea laddove non si limitata a dichiarare l’illegittimità della nuova opera
denunziata, ma si è spinta ad oidinaie la demolizione della patte di opent
realizzata che in sé autonomamente considerata non

cut icsivia

di alcun pletcso

diritto dell’attore. Vero è, specifica il ricorrente, che il concetto di nuovaopera elaborato dalla giurisprudenza comprende qualsiasi opera che idonea amodificare stabilmente la condizione di beni immobili, possa far temere al
proprietaria o al possessore un pregiudizio sul bene immobile sul quale vantala proprietà o il pogsesgo; è

vero anche rhe le

a7inni ennnelatnre cono date

sino a quando l’opera non sia stata completata, tuttavia, nella fase di merito
che segue all’esaurimento dell’azione nunciatoria il Giudice sarebbe tenuto a

valutare se la parte di opera eseguita sia autonomamente idonea a comportare
la violazione del diritto del denunziante e se sia, quindi, da eliminare. Ciò
posto il ricorrente conclude proponendo il seguente quesito di diritto: Esaurita
la fase nunciatoria con l’emissione di un provvedimento che riconosca
4

4

l’illegittimità della nuova opera in corso di realizzazione, il giudice innanzi al
quale viene introdotto il giudizio di merito possa emettere ordine di
demolizione della parte di opera già eseguita solo sulla scorta dell’accertata
illegittimità dell’opera nel suo insieme (ovvero della parte già eseguita e di
quella che può presumersi debba essere ancora eseguita), ovvero debba invece

suscettibile di violare il preteso diritto dell’attore.
2.1.=)1 motivo è infondato.
Vero è che nei procedimenti di denuncia di nuova opera, l’intento del
costruttore (circa l’altezza, le dimensioni ed, in genere, le caratteristiche finali
dell’opera intrapresa), può essere valutato dal giudice al fine di ordinare la
sospensione dei lavori (dato che la denuncia può fondarsi sul solo timore che
l’opera da altri iniziata pregiudichi i propri diritti)- ma non può quell’intento
aveie incidenza sulfacceitamento del diritto del licoirefte di ottenere la
demolizione di tutto quanto lealizzatu dal eushuttme, a questo ultimo fine

dovendosi valutare quale parte dell’opera cscguita vieritt l’altrui diritto.
Epperò, nel case in – .,:.– – 1st Certe di Salerno-ha sufficientemente chiarito che
il -consulente aveva attribuito al costruendo muro, oggetto della ce •

• -rsia,

le caratteristiche di un corpo di fabhrira ed aveva altresì verificato l’esistenza
della platea del muro e delle eassefnrme in legno per 1.9 S112 COpraeleV27i0fie
Pertanto, la Corte di Salerno non si è limitata ad accertare l’illegittimità di una
nuova opera in corso di realizzazione, ma ha verificato l’esistenza di un muro,
seppure non ancora ultimato.
3.= Il ricorrente lamenta ancora:
a) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 873, 1079,
_

1171 cc. in relazione all’art. 1079 cc., nonché dell’art. 1697 cc. e dell’art.
5

valutare se la parte di opera già eseguita in sè autonomamente considerata sia

115 cpc.(art. 360, primo comma n. 4 cpc). Secondo il ricorrente la Corte
salernitana non avrebbe applicato correttamente i principi dell’onere della
prova e non avrebbe correttamente qualificato il diritto rivendicato dall’attore.
In particolare, specifica il ricorrente, posto che il PRG nel prevedere
l’osservanza di maggiori distanze dal confine non consentirebbe le costruzioni

Sotto il profilo giuridico, pertanto,

in aderenza ma prevederebbe siccome obbligatorie le distanze dal confine.
sempre a dire dal ricorrente- il PRG

creerebbe una situazione non direttamente connessa alla proprietà del fondo,
ma ad un ius in re aliena, ovvero ad una servitù inaedificandi, ovvero altius
non tollendi che nasce di diritto dall’avvenuta approvazione dello strumento
urbanistico. Ma detta servitu trova immediata esistenza ed applicazione solo
in riferimento alrobbligo di non costruire alla distanza minima dai conline e,
non anche in riferimento all’obbligo di non costruire alla distanza minima dal
fabblicato già lealizzato in quanto, ploplio pelelié si vede non in materia di
prevenzione, ma di

JGIVitel

0~11C

trhe

di detta sei vitù sia foinita adeguata

prova. Insomma, nel case concreto riticnc il ricorr

ehe- l’accoglimento

della domanda attore avrebbe postulate la prova dell’esistenza di una Liervitù
inaedificandum, in quanto si lamentava la violazione non solo della distanza
minima dal confine, ma anche della distanza minima dal fabbricato.
b) con il quarto motivn, l’amessa n insufficiente motiv17inne_ciron un punto
decisivo della controversia (art. 360 ; primo comma n. 5 cp_c_.). Secondo il
ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla

A

f

sussistenza in capo all’attore del diritto a pretendere il rispetto delle distanze.
La Corte, per fondare la sua pronuncia d’illegittimità dell’opera progettata dal
convenuto o per ordinare la demolizione quantomeno per il preteso mancato
rispetto delle distanze dal fabbricato esistente, avrebbe dovuto dare atto che la
6

costruzione già esistente sul fondo dell’attore fosse stata legittimamente
realizzata sul confine in conformità dell’alternativa concessa dalle norme del
codice civile prima dell’approvazione dello strumento urbanistico ovvero che
fosse provato che la costruzione esistente,

benché realizzata dopo

l’approvazione, era in loco da oltre vent’anni prima della proposizione

3.1.= I motivi sono inammissibili, formulandosi con essi censure in relazione
a questioni, implicanti accertamenti di fatto, che non risultano trattate nella
sentenza impugnata, senza che se ne deduca la formulazione da parte del
ricorrente nei precedenti gradi del giudizio indicandosi dove formulate, così
da doversi ritenere nuove e, pertanto, inammissibile la loro proposizione in
questa sede.
4.= Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta,

la violazione e falsa

applicazione di nonne di diiitto art. 973 ed 878 cc. (art. 360, piimo cominci, il.

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all’art. 873 cc. anche relativamente al suo tratto cui non sia annessa alcuna
fabbrica, che ne determini la trasformazione in costruzione
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d carattere non isolato del muro si manifestava solo laddove ad esso in
aro i etto era addossata la vasca ser la raccolta della ac • ue

•erciò avrebbe

dovuto ritenere la Corte che solo a partire da tale tratto, il muro perdeva la sua

caratteristica di muro isolato, acquisendo la caratteristica della costruzione.
Epperò, riferisce ancora il ricorrente, tale tratto, come riferito dal CTU,

iniziava ad una distanza di m. 8,20 dal confine con il fondo di proprietà
7

dell’azione nunciatoria.

Vicinanza e quindi dal fabbricato in esso esistente per tale motivo il muro
come pure affermato dal CTU rispettava le distanze previste dal codice e dal

PRG: Conclude il ricorrente, formulando il seguente quesito: se il muro
,
avente le caratteristiche di muro isolato fino alle distane minime previste per i
distacchi dai confini e dei fabbricati dallo strumento edilizio locale, debba,
invece, rispettare tali distanze, nell’ipotesi in cui oltre i limiti delle distanze

.

stesse, presenti una fabbrica che ne determini la perdita della caratteristica
dell’isolamento.
4.1.= Anche questo motivo è infondato non solo perché si risolve nella
richiesta di una nuova e diversa valutazione dei tatti di causa non proponi bile
nel giudizio di cassazione, non ricorrendo, per altro, l’ipotesi, eccezionale e
residuale, della manifesta illogicità, ma, e soprattutto, perché la valutazione
espressa tal CTU e accolta dalla Corte salernitana in ordine all’identità del
.

muro oggetto della contioveisia em una valutazione unitmia elle iigmudava
l’intera estensione del muro, nonostante il CTU abbia 3pecificato (così come

si legge a pag. 22 del ricorso) elle “almeno” (quasi a dire di sicure) il tratto
centrale del muro non risponde alle caratteristiche dei muri isolati. La Certe
salernitana, pertanto, ha tenuto conte che quell’ “almeno” non ha escluso,
ma, anzi, ha confermato che il su

s di che

tr2ttngi

non rispondeva alle

caratteristiche -dei muri isnlati e come tale quel muro nella sua interez7a

solo per un tratto era un muro di fabbrica,

e

non

come tale avrebbe dovuto

rispettare —e non le rispettava- le distanze di cui all’art. 873 cc. e del PRG del
Comune di Salerno.
4.1.a).= Comunque e, in ogni caso, in ragione dei principi relativi ai limiti
oggettivi e soggettivi dell’efficacia delle sentenze, la statuizione di cui alla
sentenza impugnata, qui in esame, non può che interessare la parte del muro
8

k

che integra gli estremi di una violazione della distanza dal confine del fondo
del sig. Vicinanza, di cui all’art. 873 cc. e/o alla normativa del PRG del
Comune di Salerno, e, non anche, quella parte di muro, ove esistente, che non
dovesse interessare il fondo di cui si dice. D’altra parte, tale circostanza non
potrà non trovare piena rilevanza ed imputabilità, eventualmente, in fase di

esatta esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio.
5.= Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, l’insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, primo
comma, n. 5 cpc.). Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe
censurabile per insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver negato
ingresso alla prova per testimoni articolata dal convenuto gia in primo grado,
considerato che quella prova testimoniale intendeva fornire al prova dello
stato dei luoghi preesistente all’intervento edilizio progettato dal convenuto al
me di chiarire se rin ervento edilizio fosse volto a realizzare

e la messa i_ii s_eniezza
;

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orte pendio ed ‘nista l e,

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csso fosse destinato alla realizzazione ex novo di un- tcrrapicno artificialc. La
Corte salernitana, sempre a dire dal ricorrente nell’escludere l’iminissione
della -prova testimoniale ritenendo- che le -circostanze affidate alla prova
testimoniale andavano provate documentalmente che anzi erano-contraddette
e smentite per tabulas dall’esame deelli atti prodotti da Crueito, non avrebbe
considerato clae_quanto si ehiedeva di provare con i capitolati A)11) C) fossero
integrativi dei dati documentali indispensabili per l’accertamento dello stato
dei luoghi preesistente al primo intervento effettuato dal convenuto.
5.1.= Il motivo è infondato.
Come è orientamento di questa Corte espresso in più occasioni (cfr. Cass-.
13375 del 10/06/2009): il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi


,

9

14

di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e
ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta
prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa,

.
,

ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di
legittimità – la stessa superflua. E nel caso in esame la Corte salernitana ha

correttamente chiarito che la prova per testi articolata dal convenuto non era
né ammissibile, né influente vertendo su circostanze che andavano provate
documentalmente e che, anzi erano contraddette e smentite proprio per tabulas
dall’esame degli atti prodotti da Crucito. D’altra parte lo stesso ricorrente
evidenzia che alcuni capitolati di prova avrebbero integrato i dati
documentali, sicche indirettamente, ammette che la prova testimoniale non
avrebbe consentito di sicuro un risultato diverso cui e pervenuta la uorte
salernitana. Pertanto, la sentenza impugnata non merita la censura di cui al
motivo iii esame
e

i•
e
e •e

e

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I

e

notificazione delle scntcnza ai fini del decorso del termine breve, ai sensi
dell’art. 325, 326, 285 e 170 cric. per indebitti utilizzazione delle copie
rilasciate ai fini dell’esecuzione. Secondo il ricorrente, la copia della sentenza,
che è stata notificata il 20 marzo 2007, è una delle due copie conformi
all’unica esecutiva, rilasciata ai soli fini dell’eseen7inne dalla sentenza, pur in
assenza della registrazione _della stessa e pertanto, tale copia poteva essere
utilizzata unicamente per l’inizio dell’azione esecutiva, ma non per effettuare

notifiche al procuratore dell’appellato ai fini del decorso del termine breve di
,

cui all’art. 325 cpc. Tanto più, dopo la modifica dell’art. 479 cc., che non
consente più la notificazione del titolo esecutivo costituito da sentenza ai sensi

dell’art. 170 cpc. presso il procuratore costituito in giudizio.
10

k

6.1.= Il motivo è infondato.
Come è opinione diffusa in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. N. 276 del
13/01/1999) in via di principio, l’apposizione della formula esecutiva sulla
copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell’art. 153 disp. att.
cpc.

contiene

necessariamente,

anche

per

implicito

se

non risulti

espressamente, l’attestazione di conformità all’originale che ne costituisce il
presupposto. Sicché, il rilascio di copia in cui sia apposta l’attestazione di
conformità ad altra in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia
conforme al suo originale in virtù dell’art. 2714 comma 2 cc. Pertanto, la
notifica di questa seconda copia della sentenza se eseguita nel domicilio eletto
presso il procuratore costituito nel giudizio di secondo grado ai sensi del
combinato disposto degli arti. 170 e 285 cpc. e idonea a far decorrere il
termine breve di cui alt art. 325 secondo comma cpc., per il ricorso in
cassazione.

Nel caso in esdnic —come krstesso i koi i cute ha evide nLiato, la copia dell a
sentenza impugnata con-il ricorso in esame, conforme ad altra copia rilasciatain forma esecutiva, è stata notificata in data 20 marzo 2007, oltre che
personalmente a Crucito Antonio, anche all’avv. Gaetano Lambiasi, quale
procuratore e difensore del Crucito presso il domicilio dello stesso avvocato,
con la conseguen7a che dalla data di tale nntifira lesittimamente decorreva il
termine di cui all’art 395 secondo comma cpc. per proporre il ricorso per
cassazione.
In ogni caso, il termine breve di cui all’art. 125 cpc. è stato
.

considerato che al sentenza impugnata è stata notificata il 20 marzo 2007 e ilk
ricorso in esame risulta notificato il 18 maggio 2007, cioè 59 giorni dalla
.

notifica della sentenza, cosicché il motivo risulta privo di interesse per il
11

/

ricorrente, con la sua conseguenziale inammissibilità.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare le
,

.
spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il
dispositivo e tenuto conto che l’intimato, il sig. Vicinanza, nella presente fase
giudiziale ha partecipato con il proprio difensore alla trattazione orale della
causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
giudiziali che liquida in €.2700,00 di cui €. 200,00 per esborsi
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazio e il 2/ marzo 2013
It uonsigfiere relatore

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.

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