Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16251 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRAGGION MARIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ITALIANA per la FOTOGRAFIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINI ALESSANDRO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/02/2009 r.g.n. 1312/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di T.D., proposta nei confronti della Fondazione Italiana per la Fotografia, avente ad oggetto: il riconoscimento della natura subordinata dell’attività lavorativa svolta in favore di detta Fondazione dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 con mansioni di responsabile mostre ed inquadramento nel livello Q1; la nullità del contratto a progetto stipulato, sempre, con la nominata Fondazione, in data 1 febbraio 2006; l’illegittimità del recesso intimato alla scadenza del contratto a progetto con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla tutela reale o obbligatoria; la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 148.521,40.

La predetta Corte riteneva, innanzitutto, che l’atto sottoscritto in data 6 giugno 2006 integrava gli estremi di vera e propria rinuncia, non impugnata nei termini di cui all’art. 2113 c.c., limitatamente al contratto a progetto e tanto perchè la lettura dell’atto nonchè le dichiarazioni rese davanti al primo giudice non consentivano di definirlo quale quietanza a saldo.

Assumeva, poi, la Corte territoriale che l’attività svolta dalla ricorrente in favore della Fondazione nel periodo dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 non era qualificabile di natura subordinata, in quanto, ancorchè il contenuto particolare ed altamente qualificato della prestazione stessa presupponeva un attenuazione del potere gerarchico, la compenetrazione organica derivante dalla sua qualità di componente del consiglio di Amministrazione della Fondazione escludeva un vincolo di tal genere.

Avverso questa sentenza la T. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso la Fondazione.

Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resistente che ha vistato la rinuncia.

Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma dell’ultimo comma del richiamato art. 391 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA