Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16250 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 16250 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22689-2008 proposto da:
DI QUINZIO Roberto cod. fisc. DQN RRF 57E26 C47E,
BARGONI Manolo cod. fisc. BRG MNL 77M23 A345U,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1,
presso lo studio dell’avvocato ARPINO MARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato D’ALOISIO CESIDIO, come da procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrenti contro
PREFETTURA PESCARA

– intimata avverso la sentenza n. 10/2008 del TRIBUNALE di PESCARA
sezione distaccata di PENNE, depositata il 01/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;

66.ffi
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Data pubblicazione: 27/06/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per il rinnovo della notifica
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli odierni ricorrenti, proprietario e conducente dell’autocarro Fiat

contravvenzione elevati dalla Polizia stradale di Pescara il 27 settembre
2005. La contestazione riguardava la mancata autorizzazione al
trasporto eccezionale in conseguenza del trasporto di un carico che
eccedeva di metri 2,80 la sagoma del veicolo e di oltre cm 25 i tre
decimi della lunghezza del veicolo (violazione del terzo comma, lettera
a dell’articolo 10 codice della strada).
Eccepivano i ricorrenti che la lunghezza del veicolo, risultante dalla
carta di circolazione, era pari a metri 8,67, la lunghezza del carico
(barre di ferro) era stata accertata in metri 11,30 e di conseguenza la
sporgenza era pari a metri 2,63 (e non già come contestato 2,80) con la
conseguenza che la non consentita eccedenza, oltre i tre decimi della
lunghezza del camion, era pari a centimetri 3 e non già 25 come
contestato.
I ricorrenti invocavano l’applicazione al caso di specie del comma 24
dell’articolo 10 del codice della strada (“non si procede allapplicnione delle
sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2°V), posto
che la sporgenza di oltre i tre decimi era pari a solo 3 cm, mentre il 2%
dell’eccedenza (metri 2,60) sarebbe stato pari a 5 cm.
2. Il giudice di pace di Pianella, effettuata istruttoria testimoniale,
rigettava l’opposizione.
3. Il tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, adito dagli
odierni ricorrenti, rigettava l’appello. Al riguardo osservava che non
risultavano contestate, in punto di fatto, le seguenti circostanze: il
Ric. 2008 n. 22689 sez. 52 – ud. 12-03-2013

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190 PE 158359, proponevano opposizione avverso verbali di

carico trasportato misurava 11,30 m; la sporgenza effettiva di
quest’ultimo era pari a metri 2,63 e non, come contestato, a metri 2,80;
la sporgenza del carico oltre il consentito (metri 2,60) era di soli 3 cm e
non di 25 come contestato.
La prefettura di Pescara si costituiva, eccependo tra l’altro l’inesistenza

confronti del Ministero dell’Interno e presso l’Avvocatura dello Stato.
Il giudice unico del tribunale riteneva sanabile l’eventuale vizio di
notifica nei confronti della Prefettura, anziché del Ministero
dell’Interno, risultando tale vizio sanato per effetto della avvenuta
costituzione della Avvocatura dello Stato (Cass. 2003 n. 11174).
Nel merito rigettava l’impugnazione perché riteneva non applicabile il
margine di tolleranza del 2% previsto dal comma 24 dell’articolo 10 del
codice della strada ed invocato dagli appellanti. Attraverso un’analisi
dettagliata della norma di cui all’articolo 10 del codice la strada, il
giudice unico giungeva a tale conclusione rilevando che i margini
tolleranza di cui al comma 24 dell’articolo 10 restano applicabili
soltanto alle (fattispecie di illecito di trasporto eccezionale, o meglio “in condizioni
di eccezionalità”, e di circolazione con veicoli eccezionali, in cui è elemento costitutivo
il superamento dei limiti di massa di cui all’articolo 62 ovvero dei limiti di sagoma
di cui all’articolo 61, questi ultimi, come si è visto, rzferiti alla lunghezza del veicolo
di cui trattasi, compreso il carico, pari a metri 12».
Con le seguenti conseguenze, secondo il giudice dell’appello «Dunque,
per rimanere alle prime due fattispecie di trasporto in condizioni di eccezionalità
previsto dal comma 2, in quella di cui alla lettera a), che è quella in contestazione,
assume rilevanza unicamente il fatto che, pur nel rispetto della sagoma limite in
lunghezza di m. 12, le barre di ferro trasportate lunghe m. 11,30 sporgessero
posteriormente dal veicolo, anche se di poco, più dei 3/10 della sua lunghezza di m.
8,67; il margine di tolleranza non viene dunque in considerazione. Ove le
Ric. 2008 n. 22689 sez. 52 – ud. 12-03-2013

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della notifica effettuata nei suoi confronti e nella sua sede, anziché nei

dimensioni del carico avessero invece determinato una sporgenza posteriore dal
veicolo nei limiti dei 3110 della sua lunghezza, ma avessero tuttavia comportato il
superamento della sagoma limite in lunghezza di m. 12, integrata la fahispecie di
cui alla lettera b), avrebbe trovato applicazione il margine di tolleranza in
questione, dovendosi accertare se tuttavia le dimensioni del carico non superassero

di specie, le barre di ferro avrebbero potuto avere lunghezza fino a m. 12,24 se il
camion avesse avuto lunghezza di m. 9,50, giacché in tal caso la sporgenza
posteriore di m. 2,74 sarebbe stata inferiore al limite consentito dei 3110 della
lunghezza del veicolo, pari a m, 2,85, mentre il superamento di cm. 24 della
sagoma limite sarebbe rimasto nel margine di tolleranza (2 % di m. 12 = cm.
24)».
4. – I ricorrenti impugnano tale decisione, formulando un unico
motivo. Nessuna attività in questa sede ha svolto la Prefettura intimata,
alla quale il ricorso è stato notificato presso l’avvocatura distrettuale
dello Stato il 22 settembre 2008.
5. Occorre rilevare la nullità della notifica del ricorso effettuata nei
confronti della Prefettura intimata non già presso l’Avvocatura
generale dello Stato, ma presso l’avvocatura distrettuale, disponendosi
la rinnovazione e il rinvio a nuovo ruolo (Cass. n. 15062 del 2006, Rv.
590945).

P.T.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla
Prefettura di Pescara presso l’Avvocatura generale dello Stato con
termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 marzo 2013
IL PRESIDENTE

del 2 per cento detta sagoma limite; rimanendo nell’esempio, rapportandolo al caso

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