Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16250 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20042/2009 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SICIGNANO Federico, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ITALICO SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. SALLUSTIO Salvatore, giusta mandato in calce

all’atto di citazione di primo grado;

– controricorrente –

e contro

O.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2524/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5.6.08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

Letti gli atti depositati, è stata depositata la seguente relazione:

 

Fatto

OSSERVA

1 – Con ricorso notificato il 21 luglio 2009 D.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 giugno 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di O.A. e del Lloyd Italico S.p.A..

Quest’ultima ha resistito con controricorso, mentre l’ O. non ha espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2730, 2733, 2054 c.c., artt. 115, 116, 228, 232 c.p.c., artt. 140, 145, 154 C.d.S..

Le argomentazioni poste a sostegno della censura contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali, di cui chiedono una valutazione diversa e, quindi, attengono al merito ed esondano dai limiti del giudizio di legittimità.

Il quesito finale si rivela astratto poichè non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme di cui è stata denunciata la violazione ma, piuttosto, una verifica della correttezza della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il D. lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura risulta priva del momento di sintesi formulato secondo i criteri sopra enunciati e necessaria per circoscrivere il fatto controverso e specificare per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, illogica, insufficiente, incoerente, contraddittoria e arbitraria (vedi pag. 13 del ricorso).

Con il terzo motivo viene ipotizzata violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la statuizione della Corte territoriale che ha dichiarato il secondo motivo del gravame inammissibile per genericità.

Le argomentazioni portate a sostegno non rispettano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non vengono riferite le pertinenti parti dell’atto d’appello necessarie perchè la Corte, che non ha accesso diretto agli atti, potesse apprezzarne la specificità.

Sotto diverso profilo, la censura si conclude con un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata ma chiede una verifica della specificità del motivo d’appello.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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