Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1625 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1625 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 27039-2007 proposto da:
MASTROPASQUA ROSA MSTRS059R51M267M,

MASTROPASQUA

MICHELE MSTMHL63M16M267A, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio
dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CARELLA MASSIMO PASQUALE;
– ricorrenti –

2013

contro

2453

RUSSO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2007 del TRIBUNALE SEDE

Data pubblicazione: 27/01/2014

DISTACCATA

DI

di

MANFREDONIA,

depositata

il

23/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

I

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla narrativa e dalla motivazione della sentenza impugnata si desume
che con ricorso del 24.3.2004 Rosa e Michele Mastropasqua e Grazia
Aquilina Coniglio proponevano innanzi al tribunale di Foggia, sezione

loro confronti da Antonio Russo, adducendo di non essere — Rosa e Michele —
eredi di Matteo Mastropasqua (soggetto contro il quale era stato emesso il
titolo esecutivo). A sostegno della domanda, deducevano di aver, con atto
pubblico notaio Frattarolo del 16.10.2001, prestato adesione ed acquiescenza
al testamento di Matteo Mastropasqua, il quale aveva devoluto l’intera eredità
alla sola Grazia Aquilina Coniglio.
Nel resistere all’opposizione Antonio Russo sosteneva che tale atto
integrava gli estremi di una rinuncia traslativa, come tale implicante
accettazione dell’eredità, con la conseguenza che Rosa e Michele
Mastropasqua dovevano ritenersi soggetti all’azione esecutiva intrapresa.
Con sentenza pubblicata il 23.1.2007 il Tribunale rigettava l’opposizione.
Riteneva il giudice di primo grado che con il predetto atto di acquiescenza a
testamento nulla era stato impedito nei riguardi dei legittimari Rosa e Michele
Mastropasqua, “né l’acquisto della qualità di erede né la stessa vocazione
ereditaria, trattandosi di mera manifestazione di volontà volta a rispettare la
sola volontà espressa dal testatore Mastropasqua Matteo, riconoscendo così
l’eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo alla sola
madre Coniglio Grazia Aquilina”. Pertanto, era indubbia la legittimità della
procedura esecutiva, in quanto “ricaduta su beni di soggetti e su soggetti” che
rivestivano la qualifica di eredi.
3

distaccata di Manfredonia, opposizione all’esecuzione mobiliare proposta nei

Per la cassazione di tale sentenza Rosa e Michele Mastropasqua
propongono ricorso, affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria.
Antonio Russo e Grazia Aquilina Coniglio non hanno svolto attività
difensiva.

1.

Con l’unico mezzo d’annullamento proposto i ricorrenti deducono la

violazione o falsa applicazione dell’art. 457 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c.
L’art. 457 c.c. dispone che l’eredità si devolve per legge o per testamento e
che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.
Ciò significa, prosegue parte ricorrente richiamandosi alla giurisprudenza
di legittimità (Cass. n. 10775/96 ed altre), che il legittimario pretermesso non
è titolare della qualità di erede o di coerede, ma ha soltanto il diritto di
chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di
riserva a lui spettante, ché la qualifica di erede non gli può derivare né dal
testamento, che non lo istituisce tale, né dalla legge, le cui norme sulla
successione legittima non sono applicabili nel caso di devoluzione
testamentaria. La conseguenza è che egli diviene chiamato all’eredità solo nel
momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione.
I ricorrenti formulano, pertanto, il seguente quesito di diritto ex art. 366-bis
c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis: “in caso di devoluzione di
eredità per testamento con il quale il de cuius ha lasciato tutti i suoi beni ad
uno solo dei legittimari nominandolo suo unico erede universale, i legittimari
pretermessi sono privi sia della qualità di eredi che di quella di chiamati
4

MOTIVI DELLA DECISIONE

all’eredità e tali qualità non acquistano aderendo e prestando acquiescenza al
detto testamento e rinunciando all’azione di riduzione nei confronti dell’erede
testamentario?”.
2. – Il motivo è manifestamente fondato.

testamento (1° comma), e che non si fa luogo alla successione legittima se
non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (2° comma), la
giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell’affermare che il
legittimali() pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal
momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione
rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cass. n.
10775/96). Egli, infatti, non è un chiamato alla successione e perciò non
partecipa alla comunione per il solo fatto della morte del de cuins, potendo
acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di
annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da
parte dell’istituito (Cass. nn. 926/75, 160/70, 1910/66 e 699/66).
2.1. – Contravvenendo a tali principi il giudice di merito —
indipendentemente dalla fondatezza o non dell’interpretazione fornita all’atto
notaio Frattarolo del 16.10.2001 di “adesione ed acquiescenza al testamento
di Matteo Mastropasqua” — ha in buona sostanza affermato la coesistenza di
una successione legittima e di una testamentaria sul medesimo oggetto; e per
soprammercato ha ritenuto che l’eredità di Matteo Mastropasqua si sia
devoluta per intero alla sola erede testamentaria, ferma la vocazione ereditaria
dei legittimari pretermessi e la loro qualità di eredi, come se si possa divenire
tali senza acquistare l’eredità. E sulla base di tale errore di diritto ha ritenuto
5

Premesso che ai sensi dell’art. 457 c.c. l’eredità si devolve per legge o per

gli odierni ricorrenti legittimati passivi all’azione esecutiva intrapresa sulla
base di un titolo esecutivo formato nei confronti del de cuius.
3. – In accoglimento del ricorso, s’impone, pertanto, la cassazione della
sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa

esposto e provvederà, altresì, ai sensi dell’art. 385, 3° comma c.p.c., sulle
spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 21.11.2013.

composizione, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto sopra

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