Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1625 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22230-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato MAURO AMICONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE DI VITA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SORELLE R.M. E RO. s.d.f., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GUIDO BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

BRUNI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

BARBAGALLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La società di fatto Sorelle R.M. e Ro. otteneva dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti di C.S., quale titolare dell’omonima ditta individuale, dell’importo di Euro 3.470,51, a titolo di corrispettivo della fornitura di cui alle fatture nn. (OMISSIS).

Avverso tale decreto proponeva opposizione l’ingiunto il quale deduceva che aveva estinto l’obbligazione provvedendo al pagamento, in parte a mezzo assegni per l’importo di Euro 13.000.000, corrispondendo il residuo debito, in relazione ad una complessiva fornitura ammontante a Euro 18.367.000, nella quale si inserivano anche le somme di cui alle fatture indicate in ricorso, in contanti, ed in occasione della consegna della merce, come peraltro preteso dalla stessa creditrice. Concludeva, quindi, per l’accoglimento dell’opposizione con la revoca del decreto opposto.

Nella resistenza della società istante, il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 197/2007 accoglieva l’opposizione, ritenendo che fosse stata offerta la prova dell’avvenuto pagamento dell’obbligazione da parte del debitore.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società, cui resisteva il C..

La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1171 del 1/8/2014, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’opposizione del C. avverso il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite.

Dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, riteneva infondata la censura della società con la quale si contestava l’ammissione della prova orale, attesa anche la possibilità per il giudice di ammettere la prova del pagamento, anche in cause di valore superiore al limite dettato dal codice.

Del pari riteneva infondato il secondo motivo di appello con il quale si contestava che il giudice di primo grado avesse dato prevalenza alle risultanze della prova testimoniale in contrasto con le evidenze documentali, atteso che nella specie le scritture contabili dell’imprenditore non possono fare piena prova a favore dello stesso, ma costituiscono elementi liberamente apprezzabili da valutare in concorso con altre emergenze probatorie, quali appunto le prove testimoniali.

Era invece da reputarsi fondato il terzo motivo che investiva il concreto apprezzamento delle prove testimoniali, che a detta del Tribunale deponevano per l’avvenuta dimostrazione del pagamento in contanti del saldo della fornitura.

In tal senso, mentre il teste Co.Ro. non aveva mai riferito di avere effettuato pagamenti in contanti per conto del C., limitandosi a presumere che tale pagamento potesse essere stato effettuato dall’altro teste Ca., quest’ultimo effettivamente aveva riferito di avere provveduto al pagamento in occasione del ritiro della merce, specificando che ciò era accaduto quando ciò era accaduto presso i locali della società N..

Tuttavia tali ultime dichiarazioni si palesavano come inverosimili.

In primo luogo era poco attendibile che il versamento di una somma alquanto considerevole, pari a cinque milioni delle vecchie lire, potesse essere avvenuto in contanti senza il rilascio di una quietanza o di una ricevuta, e ciò sebbene una fattura rechi l’indicazione che la sua emissione era contestuale alla consegna della merce, e che tutte le fatture recassero la precisazione che il pagamento sarebbe avvenuto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Ma anche il confronto tra le due deposizioni confortava la valutazione di inattendibilità, posto che il Co. aveva dichiarato di avere personalmente ritirato la merce presso i locali della società N. e che anche il Ca. aveva riferito di avere ritirato la merce nello stesso luogo provvedendo anche al pagamento in contanti.

Tuttavia la bolla di accompagnamento della merce ritirata in tale occasione recava la sottoscrizione del solo Co., che però aveva escluso di avere effettuato pagamenti, denotando in tal modo la natura non veritiera della deposizione del Ca. che aveva invece riferito di un pagamento in contanti in tale occasione.

Per l’effetto, attesa la complessiva inattendibilità delle deposizioni testimoniali, per l’assenza di precisione, coerenza logica e concordanza, doveva reputarsi che l’opponente non avesse offerto prova dell’avvenuto pagamento, sicchè l’opposizione doveva essere rigettata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.S. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memorie. La Sorelle R.M. e Ro., quale società di fatto ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronunzia sulla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione della società di fatto e di quella relativa collegata avente ad oggetto la compensazione delle spese, domanda formulata nell’udienza del 28/3/2014.

Si precisa che in tale ultima udienza la difesa del C. aveva fatto rilevare che la società opposta era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese in data 24/4/20058 e, come illustrato nella comparsa conclusionale, ciò aveva determinato la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere che l’avvenuta cancellazione, con la conseguente estinzione della società, impedisca il trasferimento delle pretese creditorie ancora sub iudice in capo ai soci.

Il venir meno quindi delle ragioni di credito poste a fondamento della domanda della società, imponeva di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia su tale domanda la Corte d’Appello ha omesso di statuire con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, sempre in relazione all’omessa considerazione dell’avvenuta cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati.

Occorre al riguardo richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 19568/2017) la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (conf. ex multis Cass. n. 10728/2017 a mente della quale l’intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati ex actis).

Posta tale precisazione, e ritenuto quindi che non appare corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso, va altresì ricordato che (cfr. Cass. n. 20718/2018) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (conf. Cass. n. 29191/2017), sicchè, avuto riguardo alla circostanza che il giudice avrebbe dovuto anche d’ufficio dichiarare la cessazione della materia del contendere, ove riscontratine i presupposti, la decisione nel merito della controversia equivale ad un implicito riconoscimento della impossibilità di addivenire a tale tipo di statuizione, il che esclude che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La deduzione di parte ricorrente, quanto all’effettiva ricorrenza di un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, è anche priva di fondamento.

Non ignora il Collegio come la giurisprudenza di questa Corte, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6070 del 2013, circa le conseguenze scaturenti dalla cancellazione della società al registro delle imprese, abbia affermato che (cfr. Cass. n. 25974/2015) l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.

Tuttavia è stato altresì precisato che tale effetto risulta ricollegabile alla sola ipotesi di cancellazione volontaria della società, occorrendo ascrivere alla scelta volontaria del liquidatore anche la conseguente rinuncia alle pretese afferenti a crediti o a diritti ancora incerti o illiquidi, benchè già fatti valere in giudizio.

E’ stato quindi precisato che (cfr. Cass. n. 8582/2018; Cass. n. 21517/2016) l’estinzione di una società determinata dall’avvenuta sua cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, come nel caso di omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno delle pretese vantate dalla società, dovendosi escludere che sussista la presunzione che ricollega alla cancellazione volontaria una volontà abdicativa da parte della società, non potendosi quindi reputare insussistente la trasmissione successoria delle stesse ai soci.

Ma se già tale considerazione, tenuto conto che lo stesso ricorrente discorre nella fattispecie di un’ipotesi di cancellazione d’ufficio, denota l’infondatezza della tesi difensiva del C., che invoca appunto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ancor più decisiva risulta la considerazione per cui nel caso in esame non è intervenuta a ben vedere alcuna cancellazione della società, la quale deve quindi reputarsi tuttora esistente.

Per quanto emerge dalla stessa narrazione effettuata dal ricorrente, e come peraltro appare pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato richiesto da una società di fatto, che inizialmente aveva richiesto l’iscrizione al solo registro delle ditte di cui al R.D. n. 2011 del 1934.

Una volta però avvenuta la concreta attuazione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., per effetto della L. n. 580 del 1993 e delle successive norme di attuazione, la società di fatto costituita dalle sorelle R. non ha provveduto a richiedere, previa regolarizzazione, la sua iscrizione al neo istituito registro delle imprese, circostanza questa che permette di attribuire una valenza del tutto diversa rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, alla dichiarazione presente nella visura storica della ditta delle sorelle R., quale prodotta nel corso del giudizio di merito.

Infatti, alla pag. 3 di tale visura si rinviene in corrispondenza della data del 24/4/2008, la causale “Cessata d’ufficio perchè già iscritta nel registro ditte e non transitata ne registro delle imprese”, che non consente di ritenere che la società sia stata cancellata, mancando a monte la stessa iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi di annotazione che attesta proprio la mancata iscrizione e che non permette quindi di inferire dalla medesima anche l’avvenuta cancellazione della società di fatto, con la possibilità di invocare anche tutti gli effetti ricollegabili al fenomeno estintivo scaturente dalla cancellazione.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per illogicità della motivazione e/o per uso di massime di esperienza inesistenti applicate nella valutazione della prova testimoniale e dell’impianto istruttorio complessivo, con la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si deduce che nella valutazione del tenore delle deposizioni testimoniali la Corte di merito sarebbe incorsa in una contraddizione logica, avendo di fatto sconfessato la premessa fatta in motivazione circa la possibilità di ammettere anche la prova del pagamento per testimoni, negando poi che tale prova potesse emergere dalle dichiarazioni del teste Ca..

Inoltre, nel negare che fosse stata fornita la prova del pagamento in contanti, non si è tenuto conto del fatto che era emerso che effettivamente la società opposta avesse a partire da una certa data preteso il pagamento in contanti prima della consegna della merce.

Altrettanto non corrispondente a principi di logica sarebbe il rilievo circa la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, non potendosi escludere che alla consegna della merce avessero partecipato entrambi i testi Co. e Ca..

Il motivo è infondato.

La censura in realtà non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie.

Infatti, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Per il resto le doglianze, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge o l’error in procedendo, si appalesano inammissibili, giacchè – a fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito – il ricorrente, lungi dall’evidenziare deficienze intrinseche delle argomentazioni che sorreggono il decisum, tende, in realtà, ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura a sè favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Nè appare possibile veicolare le censure solevate nella novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

In tal senso va rilevato che alcuna contraddizione logica può rinvenirsi nel ragionamento dei giudici di appello che, pur dando atto della derogabilità del limite alla prova testimoniale in materia di pagamento, anche oltre il limite di valore codicistico, hanno tuttavia escluso che in concreto gli esiti della prova avessero fornito la prova dell’assunto di parte ricorrente. La motivazione ha dato, infatti, puntuale contezza del tenore delle deposizioni rese dai testi addotti dal C., evidenziando le contraddittorietà emerse tra le rispettive dichiarazioni idonee a fondare un complessivo giudizio di inattendibilità.

Nè può reputarsi tacciabile di assoluta illogicità l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui è inverosimile che, a fronte di un pagamento in contanti di una somma di rilevante entità, anche perchè posta come condizione per la consegna della merce, colui che effettui il pagamento non pretenda l’apposizione della quietanza sulla fattura o su di un separato documento, sicchè tale elemento di inattendibilità (unito alla contraddizione segnalata tra le due dichiarazioni) porta ad escludere che la coincidenza tra le due deposizioni, quanto al condizionamento delle consegna al pagamento in contanti, sia fatto pacificamente provato.

Nè può essere reputata illogica la considerazione della sentenza impugnata che ha rilevato il contrasto in ordine alla consegna avvenuta presso la ditta N., per il fatto che entrambi i testi riferiscono di avere curato tale adempimento, valorizzando il dato della sottoscrizione della bolla di accompagnamento per inferire che a ritirare la merce fosse stato il solo teste Co., risolvendosi la censura mossa sul punto in una non consentita istanza di rivalutazione delle emergenze istruttorie, che tuttavia non può avere seguito in questa sede.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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