Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1625 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

22/11/2007 n. 257/07 RGVG.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con decreto del 22 novembre 2007, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a A.T.A. un indennizzo di Euro 3.336,00 oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di diritto al sepolcro davanti al Tribunale di Gela con citazione del 9 aprile 1992, e definito in primo grado il 31 gennaio 2004, ed in appello con ordinanza del 14 giugno 2007, osservando: a) che attesi i rinvii che si erano susseguiti, la durata irragionevole di detto processo risultava pari ad anni 6, mesi 6; b) che doveva essere liquidato il solo danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 600,00 per anno.

Che l’ A. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 4 motivi relativi alla durata del processo ed alla entita’ del danno liquidato, peraltro non comprendente quello patrimoniale; e che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva: questa Corte fin dalle prime interpretazioni della L. n. 89 del 2001, art. 2 sul mancato rispetto del termine ragionevole- del processo, ha ritenuto che il percorso per compierlo e’ dalla stessa legge individuato nella valutazione della complessita’ del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche’ di ogni altra autorita’ chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Ha quindi ripetutamente enunciato i seguenti principi: A) il giudice di merito deve operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all’operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Cio’ che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come apparato giudiziario e, cioe’, come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all’espletamento del servizio, in relazione al quale dovra’ essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo; B) Non tutto il tempo imputabile al giudice, nel senso appena precisato, puo’ essere pero’ considerato come tempo eccedente la durata ragionevole. In quanto ogni processo, anche il piu’ celere, ha una durata fisiologica inevitabilmente collegata allo svolgimento delle varie fasi, processuali, delle attivita’ che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui esso si e’ articolato. Pertanto, affinche’, nei singoli casi, i tempi possano essere considerati irragionevoli, non basta guardare al dato relativo alla durata complessiva del processo, ma e’ necessario verificare di volta in volta se le singole attivita’ che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la concreta durata; C) in tale compito di verifica il giudice deve tuttavia attenersi ai tempi di durata ragionevole indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu per i procedimenti analoghi quanto a materia e complessita’, spettando al giudice suddetto individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico, che pertanto finisce con l’essere “conformato” dalla Corte di Strasburgo; la cui giurisprudenza si impone per quanto attiene all’applicazione della L. n. 89 del 2001, ai giudici italiani: come confermato dalla stessa Corte europea, secondo la quale “deriva dal principio di sussidiarieta’ che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione. Il che del resto hanno piu’ volte ribadito anche le Sezioni Unite negando che la fattispecie sostanziale, delineata dalla norma di diritto interno (L. n. 89 del 2001) abbia connotati diversi dalla fattispecie di cui all’art. 6 della convenzione che anzi come su accennato, la legge Pinto espressamente richiama. (Cass. sez. un. 1338, 1339, 1340 e 1341/2004). A questi principi il decreto impugnato si e’ attenuto esclusivamente per la fase del giudizio presupposto svoltosi in grado di appello che non ha superato il termine di durata normale indicato dalla CEDU,laddove per il giudizio di primo grado,durato piu’ di 11 anni, si e’ limitato a considerare alcuni ritardi ed allungamenti del processo che ne hanno prolungato la durata ragionevole, neppure individuata; e ad identificare nella loro somma la durata eccedente il termine di durata di cui all’art. 2 quest’ultima soltanto ritenendo meritevole: di indennizzo.

Ha in tal modo compiuto un percorso logico inverso a quello indicato da questa Corte, a conclusione del quale e’ rimasta una durata di circa 5 anni non esaminata e senza neppure chiedersi se la stessa appariva compatibile con i tempi stabiliti dalla Corte europea per processi della medesima tipologia,posto che e’ compito degli Stati membri “organizzare il rispettivo sistema giudiziario in modo tale da assicurare una durata ragionevole dei procedimenti” conforme ai precetti dell’art. 6 della Convenzione (CEDU 13 luglio 1983, Zimmermann c/Svizzera; 25 giugno 1987, Baggetta c. Italia; 24 maggio 1991, Caleffi c. Italia; Pugliese c. Italia; Vocaturo c. Italia, e succ). Eguali considerazioni valgono per l’entita’ dell’indennizzo liquidato, inferiore a quello di Euro 750,00 per i primi tre anni di durata irragionevole e di Euro 1.000,00 per i successivi, che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce il limite massimo entro cui al giudice ordinario e’ consentito di discostarsi dal parametro medio indicato dalla CEDU. Assorbito, pertanto il terzo motivo del ricorso, relativo al danno patrimoniale, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla stessa Corte di appello di Catania che rideterminera’ la durata ragionevole del processo, attenendosi ai principi esposti e provvedera’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, ed il quarto ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA