Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1625 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22168/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

e contro

TICINO PIU’ SRL;

– intimati –

nonchè da:

TICINO PIU’ SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

BARZELLOTTI 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PALMIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO ANTONIO TAGLIABUE, usta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/34/2013 del 22/05/2013 della Commissione

Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado, con la quale era stata accolto il ricorso della Ticino più s.r.l. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di riconoscimento del credito IVA relativo all’anno 2005, non indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui si era maturato, ma in quella dell’anno successivo.

La parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, altresì depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che non ricorrono le condizioni per dispone la chiesta riunione, il ricorso principale è infondato e va rigettato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, tale principio, reso in caso di impugnazione di cartella, può essere sicuramente esteso all’ipotesi qui in esame, nella quale il contribuente ha reclamato il diritto all’eccedenza di IVA con istanza presentata entro il termine biennale dalla maturazione dell’eccedenza, non incidendo sul riconoscimento del diritto all’eccedenza in via giudiziale l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno in cui era maturato il credito, risultando incontestato che quest’ultimo fosse adeguatamente documentato per come acclarato dal giudice di primo grado – v. pag. 3 ricorso incidentale, nel quale viene riportata in stralcio la sentenza di primo grado.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso principale va rigettato.

Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, non potendosi ritenere che l’Ufficio non avesse impugnato l’intera ratio decidendi sottesa all’esito negativo del giudizio di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale si prospetta l’erronea compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, sarebbe fondato in relazione all’omessa motivazione della compensazione, ma è destituito di fondamento nel merito, risultando la materia controversa – per come emerge dall’intervento delle S.U. al quale si è qui fatto cenno. Ragion per cui ricorrevano le condizioni per compensare le spese del giudizio di merito.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese processuali.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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