Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1625 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5204-2017 proposto da:

G.S., rappresentata e difesa dall’avvocato CATELLO

SALDAMARCO;

– ricorrente –

contro

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CONTI, che lo

rappresenta e difende;

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TIZIANO

19, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NIGRO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

S.A., S.P., BA.AN., SA.GI.,

SA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5127/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che è stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, resa nel contraddittorio fra l’appellante P.A. e B.M.L. e B.A., eredi di S.M., contumaci gli eredi di S.G.;

che il ricorso è stato proposto da G.S., quale erede di P.A.;

che hanno resistito con distinti controricorsi B.M.L. e B.A.;

che le altre parti sono rimaste intimate;

che è intervenuto atto di rinuncia depositato il 4 dicembre 2021 da parte di C.M. e C.C., eredi di G.S., deceduta il (OMISSIS);

che la rinuncia, tempestivamente depositata prima della data dell’adunanza camerale (Cass., S.U., n. 28182/2020), non è notificata alle controparti; ciò rende applicabile il seguente principio: La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 12743/2016; n. 13923/2016);

che le controparti non hanno manifestato la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass. n. 2259/2013);

che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico delle rinuncianti (si ricorda che l’onere delle spese è così regolato anche nel caso in cui la rinuncia, di cui la controparte abbia avuto conoscenza, non l’abbia accettata: Cass., S.U. n. 34429/2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna C.M. e C.C. al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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