Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16249 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16249 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 2085-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-ricorrentecontro
VALLEFUOCO LIVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GARIGLIANO, 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
MAIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STAGLIANO’
MARIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/06/2013

avverso la sentenza n. 29810/3/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 6/10/10, depositata il
29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Andreotti Pia (delega avvocato Staglianò) difensore
della controricorrente che si irporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 02085 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 2085/12

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: Livia Vallefuoco

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 298/03/10, depositata il 29 novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Livia Vallefuoco, relativa all’avviso di accertamento concernente
la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che quell’atto non era congruamente motivato, e
che in ogni caso la visita sopralluogo per la determinazione del
riclassamento non era stata previamente compiuta, come pure il
contraddittorio con la parte era mancato. La contribuente re iste
con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violaz
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’att impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti a

SUO

tempo dalla stessa, oltre

che dalle rilevazioni dei

tecnici per gli immobili similari nella zona.
Il motivo è infondato, atteso che

in tema di estimo catastale

l’agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppu-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

re ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramen-

sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, attinente alla non necessità della visita sopralluogo, oltre che del preventivo contraddittorio con la
parte, nonché circa la congruità della motivazione dell’avviso di
accertamento, rimane assorbito dal primo.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 22 ma gio 2013.

ti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni

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