Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16249 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

G.G., D.B.A., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2009 della CORTE DEI CONTI 1^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, letti gli atti depositati, osserva:

il Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio citò in giudizio dirigenti ed amministratori del Policlinico (OMISSIS) per il risarcimento del danno erariale da intempestivo, incongruo e non utilizzato acquisto di attrezzature radiologiche;

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti condannò alcuni ed assolse altri (tra i quali il P.), sulla base del criterio discretivo del “ruolo” e della correlata assenza di addebitabilità della mancata attivazione per il raggiungimento degli obiettivi;

a seguito di gravame del P.G., la Sezione d’appello condannò il P. a pagare una somma di danaro per danni riconducibili al suo “lassismo operativo” ed alla negligenza gestionale;

ricorre per cassazione il P. attraverso tre motivi, i quali fanno riferimento al vizio della motivazione, alla violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchè alla violazione dell’art. 1226 c.c., senza affatto invocare l’eccesso dai limiti esterni della giurisdizione o l’indebita intrusione nella sfera della P.A. (motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti).

P.Q.M. Il relatore propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile”.

Non sono state depositate memorie per l’udienza;

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore vadano condivise ed il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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