Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16249 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7122/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

AUTOURTITI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Lovisolo e Francesco

D’Ayala Valva, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/4/11 della Commissione tributaria Regionale

della Liguria, depositata il 2/2/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con avviso di accertamento n. R4D030100619/2008, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza del 29.5.2007, l’Agenzia delle entrate contestava alla AUTOURTITI s.r.l. violazioni concernenti l’illegittima detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti e fatturazioni in regime di sospensione di imposta riferite a false lettere di intento emesse da fittizi esportatori abituali.

2. La Commissione tributaria regionale Liguria, con sentenza n. 10/4/11, depositata il 2/2/2011, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente e, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento impugnato sul presupposto che esso non risultava fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. La AUTOURTITI S.r.l. ha deposito controricorso con ricorso incidentale.

L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso all’incidentale.

4. Con successiva istanza la contribuente chiedeva, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, che in ragione del pagamento della prima rata dell’importo dovuto per la definizione della lite e dell’avvenuta sospensione del procedimento fino al 31.12.2020, venisse dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale ha rinnovato la richiesta oggetto della precedente istanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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