Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16249 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19517/2009 proposto da:

D.F.I., L.R.M., L.R.G., L.

R.S. in proprio e nella qualità di eredi di L.R.

V. e di L.R.L., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER

LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato DI CIOLLO Francesco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA SPA, M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3197/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19.2.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 settembre 2009 D.F.I., L.R.M., L.R.G. e L.R.S., in proprio e quali eredi di L.R.V. e L.R.L. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva modificato in senso ad essi parzialmente favorevole la sentenza del Tribunale di Latina.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c.; carenza e/o illogicità della motivazione;

violazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di espressa accettazione della parte interessata.

La censura attiene al rigetto del sesto motivo d’appello con cui veniva chiesta la condanna dei convenuti in primo grado alla rifusione delle spese di lite rigettato sotto il profilo dell’omessa indicazione delle voci tariffarie pretermesse o sottostimate dal Tribunale.

La doglianza, che tratta congiuntamente censure ontologicamente e strutturalmente diverse quali sono la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e i vizi di motivazione, pecca di autosufficienza per le stesser ragioni indicate dalla Corte territoriale, risulta priva del momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario, oltre che per circoscrivere il fatto controverso, per specificare gli asseriti vizi motivazionali, sottopone all’esame della Corte un quesito di diritto assolutamente astratto, in quanto del tutto svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c.; carenza e/o illogicità della motivazione, anche in relazione alla liquidazione delle spese processuali per il grado di appello, fondato sull’erroneo presupposto dell’assenza di nota spese;

violazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffali in assenza di espressa accettazione della parte interessata.

Il tema dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello in tema di notula, da essa ritenuta mancante laddove i ricorrenti assumono di averla depositata, esula dal sindacato di legittimità e può semmai integrare, ricorrendone i presupposti, un’ipotesi di errore revocatorio (art. 395 c.p.c., n. 4).

Per il resto la censura e i due quesiti finali presentano le medesime caratteristiche negative evidenziate con riguardo al primo motivo.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione ed ha rilevato un’ulteriore e pregiudiziale causa d’inammissibilità determinata dall’omesso deposito delle cartoline attestanti la ricezione da parte del ricorso ad entrambi gli intimati;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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