Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16249 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29457-2011 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO AMALFI;

– ricorrente –

contro

M.M., CO.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1998 il sig. C.P. convenne davanti alla pretura di Milazzo la signora M.M. ed il sig. Co.Ga. per sentir accertare il proprio acquisto per usucapione di una porzione recintata di terreno in comune di Pace del Mela, retrostante la propria abitazione e posta a servizio della stessa, intestata alla convenuta M.M. ed alla dante causa del convenuto Co.Ga., sig.ra Co.Ma..

Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, cui la causa era stata devoluta dopo la soppressione delle preture, rigettò la domanda di usucapione ritenendo che l’attore avesse ricevuto il godimento del terreno in questione a titolo di comodato da M.D., dante causa dei convenuti, e non avesse provato il mutamento della detenzione in possesso.

La Corte d’appello di Messina, adita dal C., ha confermato la sentenza di primo grado, salvo riformarne il capo relativo alla regolazione delle spese, che il primo giudice aveva compensato ed il secondo il giudice ha posto a carico del soccombente tanto per il primo quanto per il secondo grado di giudizio. La Corte distrettuale ha ritenuto provato che a fondamento del godimento del terreno da parte dell’attore vi fosse un comodato, desumendo detta prova, per un verso, dal fatto che Domenico Muscianisi frequentava il terreno in questione e aveva un rapporto con il C. e, per altro verso, dal fatto che detto terreno aveva formato oggetto di una proposta di vendita rivolta allo steso C. da M.M..

Il sig. C. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina.

Gli intimati non si sono costituiti in questa sede.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn.- 3 e 5 il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa trascurando la circostanza, riferita dai testi, che il terreno, prima che dal C., era stato coltivato dalla di lui suocera. Il motivo non può trovare accoglimento, perchè la circostanza di cui si lamenta l’omessa considerazione non è decisiva. Da un lato, infatti, l’eventuale possesso della suocera non rileverebbe ai fini dell’usucapione del C. ai sensi dell’art. 1146 c.c., non deducendo il ricorrente di essere successore di sua suocera nè a titolo universale nè a titolo particolare. D’altro lato, il fatto che la suocera del ricorrente abbia coltivato il terreno non dimostra univocamente che costei abbia esercitato sul medesimo un possesso jure proprietatis, potendo l’attività di coltivazione essere stata svolta nell’esercizio di un diritto personale di godimento.

Col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c., si denuncia l’errore in cui la Corte di appello sarebbe incorsa desumendo l’esistenza di un rapporto di comodato tra il ricorrente e M.D. dal fatto che quest’ultimo frequentasse abitualmente il terreno, senza considerare che proprio la pubblicità del possesso rende il medesimo idoneo all’usucapione. Il motivo è infondato. Il comportamento del M. dimostrava non solo che l’occupazione del terreno da parte del C. era pubblica, ma anche che essa non era invito domino e da tale evidenza processuale la Corte distrettuale ha tratto – nell’esercizio dei poteri di valutazione del materiale istruttorio che competono al giudice di merito la non irragionevole conclusione che tale occupazione trovasse titolo in un diritto personale di godimento concesso a titolo gratuito.

Quanto alla doglianza con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione del tribunale, condivisa dalla Corte d’appello, in relazione alla circostanza, riferita da un teste, dello scarso interesse del M. per le “cose materiali della vita”, osserva il Collegio che nessuna contraddizione può ravvisarsi tra il ritenere che lo scarso interesse per le “cose materiali della vita” possa giustificare la cessione gratuita dell’uso di un terreno e il ritenere che detto disinteresse non costituisca argomento dimostrativo di una volontà di dismissione della relativa proprietà.

Quanto al richiamo del ricorrente ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla portata degli atti di tolleranza idonei ad escludere l’altrui possesso, è sufficiente rilevare come detto richiamo risulti non pertinente alla motivazione della sentenza gravata, la cui ratio decidendi risiede nell’accertamento di un rapporto di comodato, non nell’accertamento di atti di tolleranza.

Col terzo motivo, rubricato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2697, 1140, 1146 e 1158 c.c., il ricorrente attinge:

a) sia l’argomento con cui la Corte distrettuale, sulla base delle deposizioni D.S. e Ca., equipara il rapporto tra il M. ed il C. al rapporto tra il M. e i vicini del C.;

b) sia l’argomento con cui la Corte distrettuale, per evidenziare “la persistente correlazione del titolare con la proprietà del bene” (pag. 9, ultimo cpv., della sentenza) valorizza la circostanza che M.M. offrì in vendita al C. l’area da lui occupata.

Secondo il ricorrente il ragionamento motivazionale della Corte distrettuale sarebbe inadeguato, perchè, quanto all’argomento sub a), non darebbe conto delle ragioni che giustificherebbero l’assimilazione della posizione del C. a quella dei suoi vicini e, quanto all’argomento sub b), trascurerebbe il principio che l’esistenza di una situazione possessoria su un bene non è incompatibile con lo svolgimento di trattative di compravendita del medesimo e sottovaluterebbe la circostanza che la sig.ra M.M. aveva incaricato un tecnico di verificare chi si fosse appropriato dell’area in questione (così dimostrando di ignorare l’esistenza del comodato che, secondo la Corte di appello, il di lei padre avrebbe concesso al C.).

Il motivo va disatteso perchè, quanto alla denuncia di violazione di legge, non individua alcuna esplicita od implicita affermazione in diritto della sentenza gravata che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui viene lamentata la violazione; quanto al dedotto vizio di motivazione, si risolve in una critica di merito dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dalla Corte d’appello. Al riguardo va ricordato che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. D’altra parte va altresì sottolineato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 16499/09).

Col quarto motivo, rubricato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., il ricorrente attinge la statuizione con cui la Corte di appello ha riformato la decisione del tribunale di compensazione delle spese di primo grado e lo ha condannato a rifondere interamente alla controparte tali spese. Ad avviso del ricorrente, la obbiettiva controvertibilità della questione, correttamente evidenziata dal primo giudice, imponeva la compensazione delle spese. Il motivo è infondato, perchè l’articolo 91 c.p.c., fissa la regola che l’onere delle spese giudiziali grava sul soccombente ed il giudice non è tenuto a motivare circa il mancato uso della facoltà di derogare a tale regola mediante la compensazione totale o parziale delle spese stesse (cfr. Cass. 3792/74).

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i mezzi in cui esso si articola.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non essendosi gli intimati costituiti in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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