Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16248 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14059-2016 proposto da:

COMUNE LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESENA

46, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato

e difeso dagli Avvocati FRANCESCO CARNOVALE SCALZO, SALVATORE LEONE,

CATERINA FLORA RESTUCCIA;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1790/2016 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 24/02/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Lamezia Terme, proponendo opposizione ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo di Euro 16.942,07, emesso in favore dell’Avv. Roberto Capelli, per il pagamento di compensi professionali;

che il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, con ordinanza in data 24 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, per tardività, stante il mancato rispetto del termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 cod. proc. civ.;

che il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune opponente in data 25 settembre 2014, laddove il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione è stato portato alla notifica in data 5 dicembre 2014 e notificato al C. in data 9 dicembre 2014;

che a tal fine, il Tribunale ha rilevato che l’opposizione andava proposta con citazione e che il ricorso non equivaleva ad opposizione, se non dal momento della notifica al professionista istante, nella specie avvenuta quando il termine era ormai scaduto;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 maggio 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è manifestamente fondato;

che in forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, l’atto di opposizione all’ingiunzione è regolato dal rito sommario di cognizione e, quindi, deve avere la forma del ricorso, ex art. 702-bis cod. proc. civ., non della citazione (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675);

che nella specie l’opposizione è stata correttamente proposta con ricorso ed è stata introdotta tempestivamente, essendo il deposito del ricorso avvenuto in cancelleria il 4 novembre 2014, a fronte di una notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 25 settembre 2014, quindi, nel rispetto del termine di quaranta giorni prescritto dall’art. 641 cod. proc. civ.;

che avendo errato il Tribunale a dichiarare tardiva l’opposizione del Comune, il ricorso deve essere accolto;

che cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lamezia Terme, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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