Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16248 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIO FOA’

55, presso lo studio dell’avvocato TRANQUILLI SIMONA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DI SANTO ROBERTO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITED KINGDOM JOINT SUPPORT UNIT (già UNITED KINGDOM NATIONAL

SUPPORT UNIT), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 7, presso lo

studio dell’avvocato CANALI DE ROSSI STEFANO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1334/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

uditi gli avvocati Roberto DI SANTO, Stefano CANALI DE ROSSI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che nell’anno 2000 il Dott. R.V. è stato assunto dalla United Kingdom National Support Unit (oggi United Kingdom Joint Support Unit) per l’assistenza nella stipulazione dei contratti di locazione e nella manutenzione degli immobili da adibire ad alloggi dei militari britannici in Italia;

che il 18/10/2006 è stato, però, licenziato per soppressione del posto di lavoro dovuta ad una riorganizzazione del reparto conseguente alle diverse modalità con cui il Ministero della Difesa del Regno Unito aveva deciso di gestire gli immobili;

che il R. si è allora rivolto al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno ed il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, nonchè delle differenze dovute in conseguenza del superiore inquadramento cui avrebbe avuto diritto;

che, costituitasi la convenuta, il giudice adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

che anche la Corte di appello è pervenuta alla medesima conclusione con sentenza che il R. ha impugnato per “violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. 30 novembre 1955, n. 1335, artt. 1 e 2, art. 9, n. 4 della Convenzione di Londra del 19/6/1951, art. 10, comma 1 della Carta costituzionale in materia di giurisdizione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione del giudice italiano e rimettere la causa in primo grado;

che la United Kingdom Joint Support Unit ha resistito con controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa doglianza, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che come riconosciuto dalla sentenza impugnata, la Uniteci Kingdom Joint Support Unit costituisce una struttura destinata a provvedere al supporto amministrativo ed al welfare delle Forze e del personale britannico presente in Italia per l’adempimento delle funzioni e degli obblighi derivanti al Regno Unito dal Trattato istitutivo della NATO;

che queste Sezioni Unite hanno da tempo chiarito (C. Cass. 4372 del 1977, 3366 del 1978, 3034 del 1985, 3336 del 1990, 4877 del 1991, 5794 del 1991, 2311 del 1993 e 174 del 1996) che, ai fini della decisione delle controversie relative al lavoro prestato in Italia in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, bisogna fare riferimento alla Convenzione di Londra, ratificata con L. 30 novembre 1955, n. 1335, che agli artt. 1 e 9 distingue due categorie di dipendenti, la prima delle quali è costituita dall’elemento civile, intendendosi per tale “il personale civile che accompagna la forza armata di una Parte contraente, che è impiegato da una delle forze armate di tale Parte contraente e che non è nè apolide, nè cittadino di uno Stato non Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord, nè cittadino dello Stato sul cui territorio la suddetta forza armata è in servizio, nè vi risiede abitualmente”; che la seconda categoria è, invece, quella delineata dall’art. 9, n. 4, secondo cui “le esigenze locali in materia di mano d’opera civile di una forza armata o di un elemento civile sono soddisfatte allo stesso modo di quelle dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della mano d’opera. Le condizioni d’impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari e le condizioni per la protezione dei lavoratori sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di detta forza armata o di detto elemento civile”;

che il R. dev’essere necessariamente ricondotto alla seconda categoria per l’assorbente ragione che si tratta di un cittadino italiano che, per di più, risiede in Italia ed è stato assunto a Napoli per esigenze locali della Forza inglese; che per tali dipendenti “a statuto locale”, queste Sezioni Unite hanno costantemente affermato che l’applicabilità della legge nazionale comporta anche l’esistenza della giurisdizione del giudice italiano;

che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte dal R., attenendo al merito ogni questione circa la fondatezza delle stesse e la spettanza o meno della richiesta tutela reale contro il licenziamento; che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere quindi cassata, con rimessione delle parti davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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