Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16248 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1019/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.E.S. S.r.l. con socio unico, (C.F./P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore G.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Antonio

Lovisolo (C.F.: (OMISSIS)) e Andrea Lovisolo (C.F.: (OMISSIS)) del

Foro di Genova, nonchè dall’Avv. Marco Paoletti (C.F.: (OMISSIS))

del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in

Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 14, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2017 emessa dalla CTR Liguria in data

26/05/2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello contro la sentenza n. 291 del 2015 con la quale la CTP di Genova aveva accolto il ricorso della Res s.r.l. con unico socio avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa all’anno 2012, concernente l’atto costitutivo del diritto reale di superficie su un terreno agricolo, sostenendo che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte prima, art. 1, comma 3, l’aliquota prevista per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli fosse quella del 15%, considerato che la futura costruzione di un impianto fotovoltaico rimovibile integrava a tutti gli effetti un trasferimento in favore di un soggetto diverso dagli imprenditori agricoli a titolo principale od equiparati.

Si costituiva la contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 26.5.2017, la CTR Liguria rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) nella fattispecie trovava applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, con la precisazione che il comma 3 (invocato dall’Ufficio e prevedente l’aliquota del 15%) si riferiva solo agli atti traslativi di terreni agricoli, e non anche a quelli costitutivi di diritti reali sugli stessi, per i quali l’aliquota era quella dell’8%;

2) la ratio della norma e della tassazione potevano rinvenirsi nella volontà di scoraggiare il trasferimento a titolo definitivo di fondi agricoli per scopi industriali od edilizi, favorendo il recupero della destinazione agricola al termine della concessione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

La RES s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1 (nella versione ratione temporis applicabile), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che, quanto all’imposta di registro, l’aliquota del 15% si applicasse, in base alla detta disposizione, solo nel caso di atti traslativi della proprietà di beni immobili, e non anche, come nel caso di specie, a quelli costitutivi di diritti reali di godimento.

2. La contribuente ha dapprima, in data 8.5.2019, depositato istanza (allegando alla stessa le copie della domanda di definizione della lite, della ricevuta del suo invio telematico e del versamento in un’unica soluzione degli importi dovuti, con la relativa quietanza) con la quale, dato atto della sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, ha chiesto fissarsi udienza di trattazione del ricorso onde sentir dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere e poi, in data 7.10.2010, ha reiterato l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ribadendo di aver versato l’intero importo dovuto per la definizione della lite.

Le disposizioni rilevanti ai nostri fini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, sono art. 6, commi 10, 12 e 13, le quali, rispettivamente, stabiliscono che:

“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”. (comma 10).

“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)”. (comma 12).

“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. (comma 13).

3. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib., comma 3).

PQM

La Corte:

– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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